Per il delitto di diffamazione, la persona, cui sia diretta l’offesa, deve essere determinata, ma non è necessario che sia indicata nominativamente, essendo sufficiente che sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12428, depositata il 17 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Ancona assolveva un dirigente scolastico dal reato di diffamazione, che era stato contestato per aver offeso la reputazione di due genitori. Il dirigente aveva inviato una lettera ai genitori degli alunni delle classi quinte elementari dell’istituto, in cui accusava, senza nominarli, alcuni di loro di aver agito subdolamente allo scopo di denigrare la scuola, di essere «pedagogicamente incompetenti», per la loro volontà di iscrivere i figli in un’altra scuola. Mancavano i riferimenti diretti. Secondo i giudici di merito, la lettera, di risposta alle provocazioni manifestate dai genitori in una precedente assemblea, era priva di contenuto offensivo, dato che le espressioni erano indirizzate in modo generico e collettivo a destinatari, cioè tutti i genitori, di cui erano state omesse le generalità, anche se identificabili. Da ciò, derivava la non configurabilità dell’elemento psicologico della diffamazione. Ma i genitori erano comunque individuabili. I due genitori, parti civili nel processo, ricorrevano in Cassazione, sostenendo che, pur in assenza dell’esplicita indicazione dei loro nomi nella missiva, le parole offensive riguardavano proprio loro, essendo facilmente individuabili in mezzo al numero ristretto di genitori. La Corte d’appello avrebbe considerato come provocazione, giustificando così la reazione del dirigente, la comunicazione di voler iscrivere i propri figli in un’altra scuola. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che il mancato riferimento alle precise generalità delle persone non potesse avere alcun rilievo favorevole all’imputato. Non serve il nome. Per il delitto di diffamazione, infatti, la persona, cui sia diretta l’offesa, deve essere determinata, ma non è necessario che sia indicata nominativamente, essendo sufficiente che sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza. Dov’è la provocazione? Inoltre, a giudizio della Corte di legittimità, mancava, nella motivazione della sentenza impugnata, l’indicazione di una condotta dei genitori che potesse giustificare la reazione del dirigente, con il riconoscimento dell’esimente prevista dall’articolo 599 c.p Né la manifestazione del dissenso di un cittadino nei confronti del livello di un istituto scolastico, né la volontà di iscrivere il figlio in un’altra scuola, erano, cioè, qualificabili come lesivi di norma giuridica o di regola accettata dalla civile convivenza, Per questi motivi, la Cassazione annullava la sentenza impugnata agli effetti civili.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 dicembre 2013 – 17 marzo 2014, numero 12428 Presidente Lombardi – Relatore Bevere Fatto e diritto Con sentenza 17.2.2012, la corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza 25.5.09 del tribunale di Macerata, sezione di Civitanova Marche, ha assolto F.F. dal reato di diffamazione, che era stato contestato per avere, quale dirigente dell'Istituto Raffaello Sanzio di Porto Potenza Picena, offeso la reputazione tra gli altri, di M.M. e N.S., inviando ai genitori degli alunni delle classi quinte elementari del suddetto istituto una missiva, datata 24.1.02, contenente le seguenti espressioni agire subdolamente allo scopo di denigrare l'istituzione persone pedagogicamente incompetenti nonché attribuendo, con tecnica retorica ai destinatari, che avevano deciso di iscrivere in altro istituto i propri figli per la scuola media, la mancanza di oculatezza ed intelligenza Genitori oculati ed intelligenti scelgono la scuola migliore del territorio . Secondo la corte territoriale, la missiva - che costituisce la risposta in forma educata, alle provocazioni manifestate dai genitori in una precedente riunione - è priva di contenuto offensivo, in quanto le espressioni sono contenute in una prudente cautela e quindi nella correttezza, anche perché sono indirizzate in modo generico e collettivo a destinatari i genitori degli alunni delle quinte elementari , di cui sono omesse le generalità, anche se identificabili. Di qui la non configurabilità dell'elemento psicologico della diffamazione e l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Il difensore della parte civile M.M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi 1. violazione di legge in riferimento agli articolo 595 e 599 c.p. il contenuto della missiva è pacificamente offensivo sotto il profilo del reato di ingiuria e di diffamazione pur in assenza dell'esplicita indicazione del nome del querelante, risulta che le parole offensive riguardano la sua reputazione, essendo facilmente individuabile la sua persona nel ristretto numero dei genitori 7 che avevano preso la decisione di iscrivere il proprio figlio in altra scuola, decisione che avevano esposto nel corso della riunione tenutasi in parrocchia il 17.1.02. La corte ha ritenuto giustificate le espressioni contenute nella lettera, avendole qualificate come reazione a un fatto ingiusto altrui, specificamente al comportamento provocatorio assunto dai genitori che avevano comunicato, nella suddetta riunione, la decisione di iscrivere i propri figli alla scuola media Luigi Pirandello di Civitanova Marche. La corte però non evidenzia, al di là della decisione di iscrivere ad altra scuola il proprio figlio, alcun elemento riferibile al M. assente alla suddetta riunione che possa essere qualificato come provocazione ex articolo 599 c.p. Ad adiuvandum, il ricorrente rileva che neanche alla moglie S.N., presente alla riunione, è attribuito specificamente un comportamento offensivo nei confronti del F. In data 22.11.2013, nell'interesse del F. è stata presentata memoria difensiva, con cui si sostiene che il ricorrente sollecita un giudizio di merito su quanto deciso dalla corte di merito e si propone una ricostruzione sia dell'antefatto, che è all'origine della polemica tra il dirigente dell'istituto scolastico e i genitori di alcuni degli alunni della quinta classe elementare sia dello svolgimento della riunione del 17 gennaio. Il ricorso merita accoglimento Innanzitutto non può avere alcun rilievo favorevole al F., la circostanza -rilevata dalla sentenza impugnata - del mancato riferimento alle precise generalità delle persone, che sono state indicate come - slealmente e vilmente critiche nei confronti dell'istituzione scolastica diretta dal F., - incompetenti nelle opzioni educative della prole, - prive di oculatezza e di intelligenza nella scelta dell'istituto scolastico. Per la sussistenza del delitto di ogni forma di diffamazione, la persona cui sia diretta l'offesa deve essere determinata, mentre non è necessario che sia indicata nominativamente, essendo sufficiente che sia indicata in modo tale da poter essere agevolmente e con certezza individuata. La diffamazione, infatti, postula la propalazione o la diffusione di notizie lesive della reputazione di un soggetto determinato o almeno sicuramente e inequivocabilmente identificabile. E' condivisibile inoltre l'argomentazione del ricorrente, secondo cui è del tutto assente nella motivazione della sentenza impugnata l'indicazione di una condotta rilevante ai fini del riconoscimento dell'esimente ex articolo 599 cpv c.p., cioè di un qualsiasi comportamento del M. che, ictu oculi , non possa, neppure astrattamente, trovare giustificazione in alcuna disposizione normativa ovvero nelle regole comunemente accettate della civile convivenza sez. 5 numero 13.570 del 13.3.08, numero 239830 . Non è sicuramente qualificabile come lesivo di norma giuridica o di regola comunemente accettata dalla civile convivenza, la manifestazione del dissenso di un cittadino nei confronti del livello organizzativo e culturale di un istituto scolastico nonché la manifestazione della sua volontà di scegliere un altro istituto, per l'educazione e per lo sviluppo del sapere del proprio figlio. A fronte della errata esclusione del contenuto diffamatorio della missiva per genericità dei destinatari delle espressioni offensive e dell'errato riconoscimento dell'esimente ex articolo 599 cpv c.p., la sentenza va annullata limitatamente agli effetti civili , con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per materia in grado di appello.