Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati: 30 giorni per le istanze

La circolare numero 32/2014 dell’INPS spiega come accedere all’incentivo di 190 euro per i datori che hanno assunto lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti, per giustificato motivo oggettivo. Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013.

Il quadro della disciplina. Con il decreto direttoriale numero 264/2013 modificato dal decreto numero 390/2013 , il MLPS ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, per il rimpiego dei lavoratori incisi da licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Nel limite complessivo di 20.000.000 € è stata prevista la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Casistiche che aprono la strada al beneficio. Per l’applicazione del beneficio, il documento numero 32/2014 del 13 marzo spiega che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ex articolo 7, comma 7, Legge numero 604/1966. I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013. Il beneficio può essere riconosciuto anche in altre due ipotesi proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto. proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità” articolo 4, comma 1, d.l. numero 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 236/1993 e s.m.i. . Durata e misura del beneficio. In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi. In ipotesi di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori delle vecchie liste di “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto bisogna moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 un trentesimo di 190 per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Un ultimo dato importante attiene alla presentazione dell’istanza la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare. L’invio potrà essere i esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, sul sito www.inps.it. fonte fiscopiu.it

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