Urta contro il guard-rail, non danneggia terzi, ma è comunque colpevole

Nella nozione di incidente stradale, ai fini dell’applicazione dell’aggravante ex art. 186, comma 2 bis del Codice della strada, sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale a tal fine non sono invece previsti né i danni alle persone, né i danni alle cose.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10541 del 5 marzo 2014. Il fatto. Una donna guidando in stato di ebbrezza, cozza contro un muretto, imputata dei reati ex art. 186, comma 2 lett c e 2 bis e comma 2 sexies Codice della strada Guida sotto l’influenza dell’alcol viene condannata dal tribunale di Torino alla pena di 4 mesi di arresto, sospensione condizionale e revoca della patente, e pagamento di un’ammenda. Avverso tale decisione ricorre per cassazione, sostenendo di non aver provocato alcun incidente, in quanto sulla base del preteso articolo violato, l’incidente” poteva essere quello dato dalla collisione del veicolo con persone o cose. La ricorrente, invece che era andata soltanto a cozzare contro un muretto non causando danni a terzi, conseguentemente richiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il veicolo sbanda e Per i giudici di legittimità il ricorso è infondato, perché secondo condivisibile giurisprudenza, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, del C.d.s. aggravante dell’aver causato un incidente , nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, che la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessario per l’integrazione della fattispecie causare danno a persone o cose. Pertanto nel caso di specie, lo sbandamento dell’auto e l’urto contro il guard-rail sono circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, del Codice della strada. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 febbraio – 5 marzo 2014, n. 10541 Presidente Zecca – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13.12.2012 nei confronti di D.S., imputata in ordine al reato di cui all'articolo 186, comma 2, lett. c e 2 bis e co. 2 sexies del Codice della Strada, il Tribunale di Torino applicava all'imputata la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, con la sospensione condizionale e la revoca della patente di guida. Il Tribunale di Torino, nel disporre l'applicazione della pena nella misura concordata tra le parti per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica articolo 186, comma 2, lett. c del Codice della Strada , con incidente stradale, ha ordinato la revoca della patente di guida conseguita dall'imputata, riconoscendo espressamente il carattere obbligatorio della misura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 186 comma 2 bis, secondo periodo, del Codice della Strada, nel caso il cui il conducente provochi un incidente stradale. Avverso la predetta sentenza D.S., a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 186 comma 2 bis del Codice della Strada e all'articolo 444 c.p.p Secondo la difesa la ricorrente non aveva provocato alcun incidente in quanto 1 'incidente stradale preso in considerazione dal comma 2 bis dell'articolo 186 del Codice della Strada poteva essere soltanto quello, rispondente alla comune nozione dell'espressione, dato dalla collisione del veicolo con persone, animali o altro veicolo. Invece nella odierna fattispecie la D. era andata soltanto a cozzare contro un muretto e non aveva coinvolto terzi. La ricorrente chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui disponeva nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, cfr, tra le altre, Cass. n. 42488/2012 contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ai fini dell'aggravante di cui all'articolo 186, comma 2 bis, del Codice della Strada aggravante dell'avere causato un incidente , nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale a tal fine non sono invece previsti né i danni alle persone, né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purchè significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. Sul punto questa Corte, nella sentenza sopra indicata, ha condivisibilmente ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il conseguente urto contro il guard-rail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 186, comma 2 bis, del Codice della Strada. Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie che ci occupa il veicolo della ricorrente, in orario notturno, risultava avere urtato un muro di cinta costeggiante la pubblica strada. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.