Super sconti sul fotovoltaico domestico

Con la risoluzione numero 22/E del 2 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate precisa che le spese per l'acquisto e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l'apparecchiatura è al servizio dell'immobile residenziale.

In seguito ad un preciso quesito sul tema in oggetto, l'Agenzia delle Entrate riconosce quindi l'applicabilità della detrazione IRPEF sulle spese di cui alle lett. a e b del comma 1 dell'articolo 16-bis del TUIR, anche alle spese di acquisto e realizzazione di un impianto fotovoltaico domestico per la produzione di energia elettrica. Risparmio energetico. L'istante nelle motivazioni del quesito, evidenziava qualche perplessità circa l'analogia tra l'intervento in oggetto e quanto previsto dalle lettera h dell'articolo 16-bis del TUIR. Infatti, sono riconducibili alla lett. h le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici riferiti alla installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, ma, in tal senso, limitatamente al solare termico per la produzione di acqua calda, che ha un'incidenza immediatamente misurabile sul risparmio energetico dell'edificio. L'Agenzia delle Entrate, per rispondere al quesito richiama l'avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, che a sua volta, per qualificare la nozione di risparmio energetico ricorre alla normativa comunitaria. Secondo le disposizioni comunitarie, maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l'indice di prestazione energetica e, dunque, migliore è la classe energetica dell'edificio. Pertanto si assume che la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili sia equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile. Documenti a supporto della detrazione. Sempre in riferimento a quanto disposto dalla lett. h dell'articolo 16-bis del TUIR, la risoluzione 22/E precisa che tali interventi, per godere della detrazione IRPEF, non necessitino neppure dell'attestazione di risparmio energetico, in quanto è l'intervento in sè che determina il risparmio stesso. Per far valere la detrazione IRPEF sarà sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale, così come previsto dalla norma in oggetto. Caratteristiche della detrazione IRPEF. L'Agenzia Entrate, coglie l'occasione per ricordare, in merito alle spese per l'intervento in oggetto, alcune caratteristiche salienti della detrazione IRPEF sulle spese individuate dall'articolo 16-bis, comma 1, TUIR - la detrazione è cumulabile con lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato - la detrazione è riconosciuta solo per l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione e quindi l'impianto deve essere posto direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente - la detrazione è esclusa per gli impianti, ancorché domestici, che abbiano una potenza superiore a 20 kw - la detrazione, da recuperare in 10 anni, è riconosciuta nel 50%, in luogo del 36%, delle spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, con un limite massimo di Euro 96.000. Bonus del 50%. Naturalmente, per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, TUIR, la percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa è salito da 48mila a 96mila euro articolo 11, comma 1, d.l. numero 83/2012 .

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