Ogni singola abitazione aggrava il carico urbanistico: nel decidere sul sequestro, il giudice deve tenerne conto

Il concetto non è definito normativamente, ma il carico urbanistico può descriversi come quell’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Un inquilino di un immobile abusivo comporta quindi un aggravamento di tale carico.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11544, depositata il 12 marzo 2013. La mancata convalida del sequestro dell’abitazione abusiva. Il GIP sta indagando un uomo per abusi edilizi e per aver violato i sigilli apposti alla sua abitazione, che si presume, appunto, abusiva. La polizia giudiziaria ne opera il sequestro preventivo, che però non viene convalidato né dal GIP né dal Tribunale. Il PM ricorre quindi per cassazione. Sostiene il Pubblico Ministero che erroneamente sarebbe stato valutato come non incidente in maniera apprezzabile sul carico urbanistico l’uso del manufatto per esigenze abitative. Il Tribunale ha infatti affermato che il carico urbanistico non risulta «ulteriormente compromesso rispetto al momento consumativo del reato e, ove lo fosse, si tratterebbe di una situazione praticamente consolidatasi nel tempo». Secondo il PM, invece, ci sarebbe un aggravio dei servizi secondari per gli abitanti e quindi il consolidamento nel tempo della situazione non alleggerirebbe in alcun modo le esigenze cautelari. La nozione di carico urbanistico. La S.C. ricorda innanzitutto la nozione di carico urbanistico, che pur non definita normativamente, è presa in considerazione da vari istituti di diritto urbanistico il carico urbanistico è «quell’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio». Dove per insediamento primario devono intendersi abitazioni, uffici, opifici e negozi, mentre le strutture collettive, quali fognature, servizio idrico e gas, strade, sono da considerarsi l’elemento secondario di ogni insediamento umano. L’incidenza di un immobile sul carico urbanistico va considerata complessivamente. La Corte di Cassazione ricorda poi la propria giurisprudenza, secondo cui «l’incidenza di un immobile sul carico urbanistico va valutata secondo indici concreti e può essere rappresentata dalla consistenza dell’insediamento edilizio, dal numero di nuclei familiari presenti, dall’incremento della domanda di strutture, opere collettive e dotazione minima di spazi pubblici per abitante», e da altri fattori. Il giudice di merito, nel valutare la «sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato», deve stabilire «in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto». L’utilizzazione abitativa ha effetti sul territorio. La Corte annulla l’ordinanza, perché il Tribunale ha basato la propria decisione «sull’erroneo presupposto che l’aggravamento del carico urbanistico non possa consistere negli effetti sul territorio dell’utilizzazione abitativa dell’immobile protrattasi nel tempo». Quindi rinvia per una nuova valutazione che tenga conto dei principi ricordati.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 novembre 2012 – 12 marzo 2013, numero 11544 Presidente Mannino – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 27 marzo 2012, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Gip dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di convalida del sequestro preventivo effettuato dalla polizia giudiziaria avente ad oggetto un immobile asseritamente abusivo in uso all'indagata, in relazione ai reati di cui agli articolo 44 del d.P.R. numero 380 del 2001 e 349 cod. penumero . 2. - Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, lamentando che il Tribunale ha affermato che l'uso del manufatto per esigenze abitative non incide apprezzabilmente sul carico urbanistico, non essendo stata dimostrata, in concreto, un'ulteriore lesione all'assetto del territorio e che, comunque, il carico urbanistico non risulta “ulteriormente compromesso rispetto al momento consumativo del reato e, ove lo fosse, si tratterebbe di una situazione praticamente consolidatasi nel tempo”. Ad avviso del ricorrente, vi sarebbe, invece, un costante aggravio del carico urbanistico, perché nella specie si tratterebbe di un'abitazione cui devono necessariamente correlarsi una serie di insediamenti secondari e servizi, e a nulla varrebbe richiamare il decorso del tempo, perché il consolidamento della situazione negli anni certo non alleggerisce le esigenze cautelari, le quali rimangono inalterate. Né vi sarebbe alcuna motivazione circa il periculum in mora collegato al contestato reato di violazione di sigilli. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 3.1. - Devono preliminarmente richiamarsi i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte ex plurimis, sez. 3, 24 novembre 2011, numero 6599, sez. 3, 18 ottobre 2011, numero 40033 sez. unumero , 20 marzo 2003, numero 12878 , secondo cui l'incidenza di un immobile sul carico urbanistico va valutata secondo indici concreti e può essere rappresentata dalla consistenza dell'insediamento edilizio, dal numero di nuclei familiari presenti, dall'incremento della domanda di strutture, opere collettive e dotazione minima di spazi pubblici per abitante, dalla necessità di salvaguardare l'ambiente e la staticità dei luoghi e, infine, dalla possibilità che le opere non ancora ultimate siano portate a compimento e le unità non ancora abitate siano occupate. Il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. Più precisamente, la nozione di carico urbanistico deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario abitazioni, uffici, opifici, negozi e da uno secondario di servizio opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas che deve essere proporzionato all'insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti del diritto urbanistico, tra i quali a gli standards urbanistici di cui al d.m. 2 aprile 1968, numero 1444, che richiedono l'inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone b la sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento c il parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione. 3.2. - Come condivisibilmente osservato dal pubblico ministero ricorrente, l'ordinanza impugnata non fa corretta applicazione di tali principi, perché si limita ad affermare che non vi è aggravamento del carico urbanistico, perché non vi è una compromissione ulteriore rispetto al momento consumativo del reato e, ove vi fosse, “si tratterebbe di una situazione praticamente consolidatasi da tempo”. Così argomentando, infatti, il Tribunale non tiene conto del fatto che il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto da una condotta ulteriore rispetto alla semplice consumazione del reato e, cioè, dall'insediamento primario come domanda di strutture e opere collettive. Lo stesso Tribunale basa, dunque, la sua decisione sull'erroneo presupposto che l'aggravamento del carico urbanistico non possa consistere negli effetti sul territorio dell'utilizzazione abitativa dell'immobile abusivo protrattasi nel tempo. 4. - L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, perché proceda ad una nuova valutazione della fattispecie, tenuto conto dei principi sopra ribaditi in tema di aggravamento del carico urbanistico . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.