Acquista un’auto usata: avvisato della necessità di riparazioni. Fuori discussione una risoluzione del contratto

L’ipotesi della vendita di aliud pro alio è prospettabile nel caso in cui la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della res dedotta come oggetto del contratto e, quindi, a fornire, l’utilità richiesta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2444 del 4 febbraio 2014. Il fatto. Un uomo acquistava un’auto usata, dopo essere stato avvisato dal venditore della necessità di cambiare la pompa meccanica per l’afflusso del carburante. In un secondo momento, egli conveniva in giudizio quest’ultimo, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno in quanto le caratteristiche della cosa venduta – pneumatici vietati, motore non a iniezione, mancanza di gancio per il traino - ne rendevano impossibile la vendita o la rottamazione. Il Tribunale respingeva le doglianze in quanto i vizi denunciati non integravano l’ipotesi di consegna di cosa diversa, ma vizi redibitori e la documentazione che accompagnava la vettura fin dalla sua immatricolazione era autentica. L’acquirente ricorre per cassazione. Non ricorre l’ipotesi di vendita aliud pro alio”. Il ricorrente chiede alla Suprema Corte se sia possibile chiedere la risoluzione del contratto in presenza di vendita di un’auto che non è conforme alla prescrizioni del Codice della Strada in quanto le caratteristiche costruttive e funzionali la rendono inutilizzabile e non in grado di circolare, in altre parole, inidonea al suo normale uso. Gli Ermellini fanno notare che l’ipotesi di vendita aliud pro alio è prospettabile nel caso in cui la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della res dedotta come oggetto del contratto e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. L’acquirente era consapevole dei vizi della cosa venduta. L’acquirente, nota la Suprema Corte, ha effettuato l’acquisto, essendo consapevole delle caratteristiche dell’auto e della necessità di sostituire la pompa. Ma ciò non comporta la consegna di una cosa diversa da quella pattuita, così come la mancanza del gancio per il traino. Non incidono, altresì, sull’idoneità dell’auto ad assolvere la sua funzione naturale le doglianze relative alla regolarizzazione amministrativa l’auto è solo temporaneamente inutilizzabile nell’attesa dei documenti richiesti certificato di proprietà, duplicato del libretto di circolazione . Se ne deduce che il ricorso deve essere respinto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 dicembre 2013 – 4 febbraio 2014, n. 2444 Presidente Oddo – Relatore Proto Svolgimento del processo Il 22 Dicembre del 1998 F.G. acquistava, al prezzo di lire 3.100.000, un'autovettura Volkswagen Polo immatricolata nel 1992 da D.A. il quale gli aveva segnalato la necessità di cambiare la pompa meccanica per l'afflusso di carburante, denominata pompa AC. Con citazione del 17/9/2001 il F. conveniva in giudizio il D. per ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni in relazione a caratteristiche della cosa che ne rendevano impossibile, a suo dire, la revisione periodica o la vendita o la rottamazione e precisamente per i pneumatici riscolpiti sull'intelaiatura e quindi vietati - per il motore a carburatore in quanto dotato di pompa AC e non a iniezione mentre l'auto era omologata per il motore a iniezione e l'impianto catalitico - per la mancanza di gancio per il traino per cui era omologata. Con sentenza del 10/12/2001 il Giudice di Pace rigettava la domanda dichiarando l'attore decaduto dalla garanzia ex art. 1495 c.c. per tardività della denuncia dei vizi. Il F. proponeva appello davanti al Tribunale di Sassari sostenendo che il contratto doveva essere risolto indipendentemente dalla decadenza dalla garanzia, perché era stata consegnata una cosa diversa da quella pattuita. Il Tribunale con sentenza del 24/1/2007 rigettava l'appello rilevando che il venditore aveva fatto presente al compratore la necessità di sostituire la pompa AC pertanto i vizi denunciati non integravano l'ipotesi di consegna di cosa diversa, ma vizi redibitori, né rilevava che l'autovettura per la modifica apportata, presentasse caratteristiche diverse da quelle indicate nel libretto di circolazione in quanto non era dubbia l'autenticità della documentazione che accompagnava la vettura sin dalla sua immatricolazione. F.G. propone ricorso affidato ad un unico motivo e resiste con controricorso D.A. . Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492, 1495, 1453, 71, 78 e 94 D.Lgvo 285/1992 e il vizio di motivazione e sostiene - che la cosa consegnata non era nelle condizioni di circolare legittimamente sia per il divieto di cui all'art. 71 D.Lgvo 285/1992 perché i pneumatici non erano conformi alle prescrizioni del codice della strada sia perché, per lo smarrimento del certificato di proprietà denunciato da un precedente proprietario, non era stato trascritto il trasferimento della proprietà e non era stato rilasciato il nuovo certificato di proprietà nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 94 CdS - che il libretto di circolazione era falso in quanto non riportava le modifiche apportate all'autovettura originariamente omologata con un motore a iniezione e impianto catalitico e poi modificata con una pompa AC. Il ricorrente, formulando il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis ora abrogato, ma applicabile ratione temporis chiede se legittima l'azione di risoluzione contrattuale la vendita di una autovettura non conforme alle prescrizioni del C.d.S. in quanto modificata nelle caratteristiche costruttive e funzionali per cui è inutilizzabile e non può circolare, per cui sono previste particolari sanzioni, quali il ritiro dei documenti di circolazione, della targa e della patente che impediscono la sua circolazione e quindi rendono l'autoveicolo non idoneo al suo normale uso. 2. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che l'ipotesi della vendita di aliud pro alio è prospettabile nel caso in cui la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico sociale della res dedotta come oggetto del contratto e, quindi, a fornire l'utilità richiesta Cass. 3/7/2003 n. 10523, Cass. 25/9/2002 n. 13925, Cass. 23/2/2001 n. 2659, Cass. 3/8/2000 n. 10188 . Tuttavia, oggetto dell'acquisto era una autovettura in quanto tale e con un motore ad aspirazione, del quale l'acquirente era consapevole, essendo stato informato che doveva essere sostituita la pompa AC, come espressamente rilevato dal giudice di appello senza che lo specifico rilievo sia stato oggetto di censura la necessità di cambiare la pompa AC dell'auto in conformità a quanto previsto dalle specifiche contenute nel libretto di circolazione, che, come rilevato dal giudice di appello, non era falso non comporta che la cosa consegnata sia diversa da quella pattuita. Per il resto le doglianze concernono la regolarizzazione amministrativa dell'autovettura rilascio del certificato di proprietà, il rilascio di un duplicato del libretto di circolazione che non incidono sull'idoneità della cosa ad assolvere la destinazione economico sociale e a fornire l'utilità richiesta, ma comportano solo una temporanea inutilizzabilità nell'attesa dei documenti e rilevano sotto il diverso profilo dell'obbligo di consegna dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta art. 1477 c.c. egualmente, gli pneumatici che si assumono non omologabili in quanto riscolpiti costituiscono componenti sostituibili dell'autovettura e, pur integrando un vizio della cosa, non incidono sull'inidoneità dell'auto ad assolvere la sua funzione naturale, così come non integra la vendita di cosa diversa la semplice mancanza del gancio per il traino, comunque pienamente percepibile al momento dell'acquisto. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna F.G. a pagare a D.A. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi.