Chiara la linea dettata dai giudici, che danno ragione a una cittadina straniera ciò che conta è valutare solo la data e la certezza della domanda. Conseguenziale è l’impossibilità, temporanea, per l’autorità amministrativa di adottare il provvedimento espulsivo.
Provvedimento di espulsione illegittimo, nei confronti dell’immigrato, in caso di pendenza della procedura di emersione. Anche se l’istanza viene poi respinta a posteriori, e, per giunta, è risultata falsa Cassazione, ordinanza numero 5254/2013, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Fuori. Eppure, almeno in prima battuta, il Giudice di pace ha ritenuto pienamente legittima l’espulsione decisa nei confronti di una cittadina straniera. Assolutamente secondario, secondo il giudice, il richiamo, fatto dalla donna, alla «procedura di emersione» – stabilita dalla legge 102 del 2009 – ancora in esame al momento dell’emissione del decreto di espulsione. Per una ragione semplicissima «una prima procedura di emersione era stata archiviata prima dell’espulsione, mentre la seconda veniva disattesa, solo per motivi burocratici, dopo il predetto decreto, risultando emesso dalla Questura parere negativo prima della misura espulsiva», e, inoltre, «l’istanza di emersione era risultata falsa, in quanto destinata esclusivamente al fine di ottenere un permesso di soggiorno, cosicché il contratto stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non veritieri doveva ritenersi nullo e privo di effetti». Azzeramento. Ma il legale della donna si appiglia nuovamente, anche in Cassazione, a un piccolo, importante particolare «il decreto di espulsione è stato emesso mentre era pendente la procedura di emersione», quindi «nella vigenza di una causa di inespellibilità». Di conseguenza, «nessun effetto sanante», sostiene il legale, «può essere prodotto dal successivo rigetto né dal parere della Questura, né infine dalla dedotta falsità dell’istanza» Ebbene, questa visione viene condivisa dai giudici di Cassazione, i quali chiariscono che, anche alla luce della ultima normativa in materia di emersione, «il decreto di espulsione non poteva essere emesso a causa della pendenza della procedura di emersione, mancando temporaneamente all’autorità amministrativa il potere di adottarlo». Ciò perché «in presenza della pendenza della procedura di emersione di lavoro irregolare, al giudice spetta solo accertare la data e la certezza dell’inoltro della dichiarazione, e non anche di compiere una prognosi sull’esito della domanda, del tutto estraneo alla sua competenza». Conseguenza logica è l’«annullamento del provvedimento espulsivo», annullamento sancito dai giudici della Cassazione, che chiudono così la vicenda.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 novembre 2012 – 1° marzo 2013, numero 5254 Presidente Salmé – Relatore Acierno In fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ., “Rilevato che, con provvedimento del 4 novembre 2011, il giudice di pace di Imperia rigettava l’opposizione all’espulsione proposta dalla cittadina straniera, disattendendo il motivo d’inespellibilità dalla stessa invocato, consistente nella pendenza, al momento dell’adozione del decreto, della procedura di emersione stabilita dalla legge numero 102 del 2009. Rilevato che, per quel che interessa, a sostegno del rigetto, nel provvedimento impugnato veniva dedotto che una prima procedura di emersione era stata archiviata prima dell’espulsione in oggetto, mentre la seconda veniva disattesa solo per motivi burocratici dopo il predetto decreto, risultando emesso dalla Questura parere negativo prima della misura espulsiva. Inoltre veniva osservato che l’istanza di emersione era risultata falsa in quanto destinata esclusivamente al fine di ottenere un permesso di soggiorno cosicchè il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non veritieri doveva ritenersi nullo e privo di effetti. Considerato che avverso il provvedimento descritto è stato proposto ricorso per cassazione affidato all’unico seguente motivo il decreto di espulsione è stato emesso mentre era pendente la procedura di emersione ovvero nella vigenza di una causa d’inespellibilità. Nessun effetto sanate può essere prodotto dal successivo rigetto né dal parere, ad efficacia esclusivamente endoprocedimentale, della Questura, né infine dalla dedotta falsità dell’istanza. Considerato che è stato proposto controricorso da parte della Prefettura di Imperia, finalizzato a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e perché volto ad una rilettura dei fatti Ritenuto che il ricorso è ammissibile in quanto fondato su un vizio specifico di violazione di legge e non sulla valutazione dei fatti accertati, e manifestamente fondato, in quanto il decreto di espulsione emesso il 24 marzo 2011 e notificato alla parte il 6 aprile 2011 non poteva essere emesso a causa della pendenza della procedura di emersione, mancando, temporaneamente, all’autorità amministrativa il potere di adottarlo. L’assolutezza del divieto che anche al giudice per tutta la durata del procedimento amministrativo, fosse precluso di valutare la fondatezza dell’istanza né con giudizio ex ante, né con giudizio ex post sulla base del successivo provvedimento di rigetto. Al riguardo, l’orientamento di questa sezione e costante nell’affermare sia pure con riferimento al precedente regime giuridico dell’emersione contenuto nella legge numero 222 del 2002, del tutto analogo sul punto “In presenza della pendenza della procedura di emersione di lavoro irregolare al giudice spetta solo accertare la data e la certezza dell’inoltro della dichiarazione prevista dall’articolo 1 del D.L. 9 settembre 2002 numero 195, convertito in l. 9 ottobre 2002 numero 222 e non anche di compiere una prognosi sull’esito della domanda, del tutto estranea alla sua competenza”. Cass. 6999 del 2004 7668 del 2005 3840 del 2006 ritenuto, pertanto, che le ragioni del rigetto successivo dell’istanza non sono sindacabili dal giudice, in quanto non riguardanti le ipotesi descritte nel successivo comma tredicesimo dell’articolo 1 ter della l. 102 del 2009 ritenuto, infine, che ove si condividano i rilievi svolti, il provvedimento impugnato deve essere cassato e si può procedere, decidendo nel merito all’annullamento del provvedimento di espulsione ” Ritenuto che il Collegio ha aderito alla relazione e che deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese di lite in ordine al giudizio di merito ed al presente procedimento P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annulla il provvedimento espulsivo. Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese processuali del primo grado e del presente procedimento che liquida in E 1800 oltre accessori di legge.