Azioni prive di valore e falsi prospetti informativi: conta il luogo fisico dell'offerta

Appartiene al giudice italiano la giurisdizione per i danni patrimoniali cagionati da una cattiva gestione dei fondi conta il luogo in cui è avvenuta l'offerta.

Appartiene al giudice italiano la giurisdizione per i danni patrimoniali cagionati da una cattiva gestione dei fondi conta il luogo in cui è avvenuta l'offerta e non quello in cui è stato redatto il falso prospetto. A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 8034 dello scorso 8 aprile.La fattispecie. Una società di gestione del risparmio SGR proponeva un'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nei confronti di una serie di società estere inglesi, irlandesi, svizzere . In particolare, la vicenda prende le mosse da un investimento di circa 21 milioni di euro, effettuato direttamente come intermediario per fondi comuni o per conto delle gestioni patrimoniali intestate a clienti, nelle azioni di una SICAV costituita in Irlanda ed autorizzata a operare come organismo di investimento collettivo del risparmio OICR . Tuttavia, i titoli azionari della SICAV potevano essere commercializzati anche in Italia, ma solo previa autorizzazione di Banca d'Italia e Consob.Maxi truffa arrestato finanziere americano. Deus ex machina della società irlandese era un finanziere americano, già arrestato negli USA egli, nella realtà, risultava essere gestore e custode del fondo, e ciò in contrasto con quanto previsto dalla legge poiché le due figure - di gestore e di custode - devono essere tenute distinte. Così facendo, il magnate americano poneva in essere una truffa milionaria ai danni degli ignari risparmiatori. Per la SGR, attraverso la truffa sarebbero state commercializzate in Italia le azioni di un fondo solo in apparenza armonizzato e predisponendo un prospetto che dichiarava falsamente una separazione dei ruoli di depositario, gestore, consulente e negoziatore .Violate norme nazionali ed europee la giurisdizione è italiana. Nel corso del giudizio, le società estere convenute contestavano il difetto di giurisdizione del giudice italiano tesi, questa, che non incontra il favore della Corte di Cassazione. Al riguardo, le Sezioni Unite affermano che spetta al giudice italiano decidere la vicenda secondo la nostra normativa, visto che la domanda proposta dalla SGR ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'avvenuta offerta in Italia di un fondo non armonizzato priva dell'autorizzazione della Banca d'Italia e con un prospetto falso ricevuto in Italia dalla società investitrice, che ripose il suo affidamento nelle informative periodiche che mostravano un falso andamento positivo dell'investimento .Conta il luogo fisico dell'offerta. Le attività poste in essere dalle società estere vengono considerate come preparatorie rispetto all'evento di danno costituito non dal deprezzamento delle azioni, quanto dall'investimento iniziale compromesso ab origine dall'attività illecita che ha portato la SGR ad acquistare azioni prive di valore. Pertanto, secondo il Massimo Consesso, identificato il fatto che ha provocato il danno nell'offerta dei titoli azionari della SICAV irlandese per la collocazione presso la società di gestione del risparmio, risulta di tutta evidenza che il luogo in cui è stato commesso il reato è sul territorio della Repubblica italiana. Competente il giudice del luogo in cui è consegnato il falso prospetto. Analoghe considerazioni valgono anche per il falso prospetto informativo la competenza non può essere attribuita al giudice del luogo in cui il prospetto è stato redatto o a quello in cui hanno sede le società interessate, ma va individuata in Italia, quale luogo in cui il prospetto è stato materialmente consegnato .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 26 ottobre 2010 - 8 aprile 2011, numero 8034Presidente Vittoria - Relatore TravaglinoIn fatto e in diritto1. - Il giudizio pendente in primo grado.Con atto di citazione consegnato per la notifica il 23 marzo 2009, la Independent Global Manager SGR s.p.a., nell'evocare in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano i seguenti convenuti - la Thema International Fund Pie società di diritto irlandese ed i suoi amministratori S.M.B., B.A., M.B., G.J.P.B., D.M. e S.D.T. tutti di nazionalità irlandese o svizzera - la HSBC Institutional Trust Services Ireland Limited, la HSBC Secuhties Services Ireland Limited nonché la HSBC Holdings Pie, società, quest'ultima, di diritto inglese - la Genevalor Benbassat & Cie finanziaria di diritto svizzero - la Pricewaterhouse Coopers società di diritto irlandese la Bank Medici A.G società di diritto austriaco , ne chiese la condanna, in via solidale, al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale nella misura di Euro 21.040.868,38 - o nella somma di giustizia, con rivalutazione ed interessi legali dalla data dei singoli investimenti -, nonché alla corresponsione degli interessi che sarebbero maturati su tale importo, ove esso fosse stato investito dal 2000 al 2008 in un indice quotato di obbligazioni ad alta liquidità, nella misura di Euro 2.603.440,82, con ulteriore risarcimento del danno da perdita di commissioni, recesso/reclami di clienti, forzata ricapitalizzazione della società, azzeramento di emolumenti e riduzione di stipendi ed eventuale condanna degli amministratori di IGM non coperta dall'assicurazione per mancato rinnovo, il tutto quantificato in un ammontare pari a Euro 1.508.830,88, ovvero alla somma risultante in corso di causa.L'attrice sostenne di avere patito un danno derivante dagli investimenti operati fra il 2000 ed il 2008 - direttamente, come intermediario per fondi comuni, o per conto delle gestioni patrimoniali intestate ai propri clienti -mediante l'acquisto, per la somma di E. 21.040.868,38, di azioni della Thema International Fund Pie, una Sicav costituita in Irlanda, autorizzata ad operare quale organismo d'investimento collettivo del risparmio OICR di tipo armonizzato e sottoposta alle norme della Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalle Direttive 2001/207 e 2001/108, ed alla legge irlandese di recepimento numero 78 del 1989.Quale organismo comunitario armonizzato, la Thema International Fund Pie il cui patrimonio collettivo, oggetto della gestione, era il capitale della società, variabile in ragione del numero dei sottoscrittori aveva facoltà di commercializzare le proprie azioni negli stati membri previa comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob, ai sensi dell'articolo 42 T.U.F In particolare, la titolarità delle azioni di Thema International Fund Pie in capo ad un investitore era evidenziata in uno o più conti titoli, tenuti dalla banca dell'investitore medesimo, e le norme che ne regolavano l'attività imponevano, fra l'altro, alla Sicav di detenere il proprio patrimonio presso un depositario a sua volta obbligato alla separazione tra attività di gestione e attività di custodia del patrimonio stesso.Tanto premesso, l'attrice espose ancora come, il giorno 11 dicembre 2008, B M. , operatore finanziario di nazionalità statunitense - della cui società, denominata Bernard L. Madoff Investment Secuhties LLC, la Thema International Fund Pie si era avvalsa quale advisor - era stato arrestato con l'accusa di frode relativa ad operazioni in strumenti finanziari che avevano cagionato perdite ai clienti per circa 50 miliardi di dollari. Nell'operazione Thema era conseguentemente emersa la violazione delle norme, comunitarie ed irlandesi, disciplinanti il corretto funzionamento dell'OICR armonizzato, in particolare di quelle impositive in via cogente della differenziazione di ruolo fra gestore e custode del fondo, entrambi risultati, di converso, far capo alla società del M. , laddove, invece, depositarla sarebbe dovuta risultare la HSBC Trust Services Ltd, gestore la Bank Medici A.G., e semplice consulente la società Madoff Investiments. La commistione dei ruoli in capo a quest'ultima deputata ad attività non solo di mera consulenza, ma anche di broker dealer, ossia di esecutrice di operazioni in titola per conto di clienti, e unica sub-depositaria per conto della depositaria HSBC Trust Services Ltd , da un canto, aveva permesso la truffa perpetrata dal M. , dall'altro, appariva indicativa dell'essere la Thema non un fondo armonizzato, ma un hedge fund e, più precisamente, un feeder fund, un fondo, cioè, di alimentazione volto ad investire il patrimonio esclusivamente in un altro fondo del finanziere americano.Tutti i convenuti - a detta della IGM - avevano pertanto commesso atti illeciti, commercializzando o consentendo di commercializzare in Italia le azioni di un fondo solo in apparenza armonizzato, e predisponendo ed utilizzando un prospetto che, al contrario del vero, dichiarava una separazione dei ruoli di depositario, gestore, consulente e negoziatore. In particolare, il danno era stato generato dall'avere acquistato essa attrice le azioni di Thema in virtù di fatti illeciti posti in essere da tutti i convenuti - ed in mancanza dei quali, invece, non avrebbe acquistato i titoli -, fatti così individuati - Quanto alla Thema International Fund Pie ed ai suoi amministratori l'essere stata tale società l'emittente delle azioni commercializzate agli investitori, onde essa, con i propri amministratori, doveva ritenersi diretta e immediata responsabile dell'offerta di un fondo non armonizzato articolo 42 e 166 t.u.f. , nonché della falsità del prospetto articolo 94, 8 comma, t.u.f. e di tutta la documentazione informativa consegnata all'attrice, quale soggetto che tale documentazione aveva redatto ed utilizzato perché fossero offerte le proprie azioni all'attrice stessa presso la sua sede - Quanto alla Genevalor Benbassat & Cie l'avere, nel ruolo di promotore e collocatore delle azioni Thema ed attraverso la persona fisica promotore per l'Italia, sollecitato l'investimento da parte della IGM SGR s.p.a. di un fondo apparentemente armonizzato, ma in realtà non tale, sulla base di un prospetto falso e fuorviante in particolare, descrivendo esso la presenza di un gestore e di un depositario distinti ed autonomi , consegnato ed illustrato all'attrice, nonostante la consapevolezza di tale falsità articolo 94, 9 comma, t.u.f. l'avere, ancora, consegnato all'attrice, con cadenza bisettimanale, il resoconto sul valore netto delle azioni predisposto dalla HSBC Securities - Quanto alla HSBC Trust l'avere dato i titoli in sub-deposito al M. e non averne controllato la gestione, violando i propri obblighi nello svolgimento dell'attività di custodia come depositaria degli strumenti finanziari dell'OICR articolo 7, 3 comma, 9, 10 Direttiva 85/611/CEE - Quanto alla HSBC Securities l'avere tale società titolare al 100% della HSBC Trust e sub-mandataria di quest'ultima avuto conoscenza della suddetta commistione di ruoli e della conseguente falsità del prospetto, nonché falsificato, nel proprio ruolo di administrator dell'OICR - consistente nella raccolta ed esecuzione degli ordini di sottoscrizione e riscatto delle azioni Thema provenienti dagli investitori e nella determinazione del valore netto delle azioni, c.d. net asset vaiue NAV - o colpevolmente non rilevato la falsità del la documentazione informativa della Thema nello svolgimento dell'attività di calcolo di tale valore azionario - Quanto alla HSBC Holdings Pie l'essere essa garante, in virtù di un obbligo legale, delle obbligazioni della HSBC Trust e titolare del 100% della medesima attraverso una catena di società interamente partecipate, onde la sua responsabilità per l'affidamento creato in capo all'attrice - Quanto alla PricewaterhouseCoopers l'avere, nel proprio ruolo di società di revisione, operato una revisione negligente, basata su documenti contabili come quelli relativi alla conferma della consistenza del portafoglio degli investimenti della Thema ricevuti direttamente dal M. , come richiestole dalla HSBC Trust, e non consegnati da questa, omettendo di eseguire i test di controllo sulle operazioni in titoli registrate come eseguite e di verificare l'esistenza, la titolarità e la valutazione della attività e passività di Thema l'avere omesso, inoltre, di riferire in ordine alle anomalie della struttura di Thema, ossia al doppio ruolo del M. , che era anche sub-depositario e gestore di fatto - Quanto a Bank Medici AG l'avere, nel ruolo di gestore del patrimonio di Thema, delegato tutte le operazioni di investimento - disinvestimento a M. , nella consapevolezza della falsità del prospetto.L'attrice ha, infine, precisato che il danno patito riguarderebbe sia il capitale investito per conto proprio e dei clienti, sia il pregiudizio alla reputazione e la perdita di clientela e di immagine sul mercato.2. - Le comparse di risposta e lo stato del giudizio di merito.Nel costituirsi in giudizio, le società del gruppo HSBC hanno chiesto dichiararsi in rito, in via progressivamente subordinata, il difetto della giurisdizione italiana, l'incompetenza in favore della High Court di Dublino ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE numero 44 del 2001, il difetto di legittimazione attiva e passiva, l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova quanto alle azioni registrate presso la Banca Carige s.p.a Nel merito, è stato poi richiesto il rigetto delle domande.Il difetto di giurisdizione del giudice italiano è stato eccepito anche da tutti gli altri convenuti.La Bank Medici AG ha chiesto a sua volta la condanna della HSBC Institutional Trust Services Ireland Limited e HSBC Holdings Pie al risarcimento del danno.Dopo lo scambio delle memorie di cui all'articolo 6 e 7 del D.Lgs. numero 5 del 2003, nell'ottobre 2009 l'attrice Independent Global Manager SGR s.p.a. ha notificato l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale nel contempo rinunciando alla domanda verso l'amministratore non raggiunto da rituale notifica, D S. .3. - Il ricorso per regolamento di giurisdizione.Le società irlandesi del gruppo HSBC hanno proposto dinanzi a questa corte istanza di regolamento di giurisdizione, deducendo il difetto di quella del giudice italiano.- in primo luogo, per l'insussistenza dei titoli di cui al Regolamento CE numero 44/2001, in particolare, quello dell'articolo 2 - in quanto esse hanno sede in Irlanda o in Gran Bretagna, e quello dell'articolo 5. par. 3 - per essersi l'azione svolta e il danno verificato in Irlanda, quest'ultimo consistendo, in particolare, nell'asserita perdita di valore subita dal patrimonio della Thema, le cui azioni sarebbero entrate nella titolarità della socia IGM SGR s.p.a. al momento della registrazione dei nuovi azionisti nel libro soci, custodito in Irlanda dalla HSBC Trust Services Limited, mentre in Italia si sarebbe verificato soltanto il danno indiretto della riduzione del credito vantato dall'attrice per il mancato accreditamento, sui conti correnti accesi presso le banche italiane, degli importi relativi agli investimenti effettuati e non riscattati .- In secondo luogo, per effetto della connessione internazionale ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE numero 44/2001, onde, a loro dire, la necessità della transiatio iudicii, per essere pendente un giudizio in precedenza intrapreso dalla Thema contro la HSBC Trust Ireland innanzi alla High Court irlandese per i medesimi fatti, con conseguente elevato rischio di soluzioni incompatibili o contrastanti e di duplicazione del risarcimento, in caso di trattazione separata.4. - Il controricorso di Independent Global Manager SGR s.p.a. La IGM SRG s.p.a. in amministrazione straordinaria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, quanto all'incompetenza giurisdizionale per connessione, perché l'articolo 28 del Regolamento CE numero 44/2001 rimette al giudice nazionale di merito la facoltà di declinare la propria giurisdizione in favore di giudice di altro Stato contraente preventivamente adito, con conseguente insindacabilità della scelta in Cassazione, neppure ex ante. L'inammissibilità del ricorso per regolamento deriverebbe, inoltre, dall'omessa assunzione delle prove articolate dalla IGM nel giudizio di merito, volte a dimostrare gli elementi fondanti la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla commissione nel territorio italiano delle condotte illecite ascritte alle controparti, e sino all'espletamento delle prove stesse. È stato poi evidenziato che le domande non riguardano le perdite patrimoniali subite dalla Thema, bensì le condotte illecite dei convenuti che hanno indotto la IGM SRG s.p.a. a compiere un investimento pregiudizievole in Italia, con danno diretto della stessa, occorrendo all'uopo distinguere fra la condotta del M. , generatrice della perdita patrimoniale di Thema e quelle dei convenuti autonome fonti di danno per l'investitrice IGM SRG . In Italia si era svolto, in particolare, il collocamento privato delle azioni mediante le trattative condotte sulla base di un prospetto e di informazioni false, nonché in violazione della normativa sugli OICR non armonizzati pur in mancanza di un obbligo di prospetto, il collocamento delle azioni comportava la responsabilità da veridicità del prospetto redatto in capo a tutti coloro che vi avessero collaborato, ai sensi degli articolo 2043 cod. civ. e 94, 8 e 9 comma, t.u.f. , e sempre in Italia erano state ricevute dall'investitrice le informative periodiche che mostravano un falso andamento positivo dell'investimento. Quanto al danno iniziale, questo non andava individuato nel deprezzamento delle azioni Thema, né nei riflessi di tale deprezzamento, non essendo il pregiudizio stato cagionato da eventi successivi all'acquisto delle azioni, bensì dall'investimento ab origine viziato dall'attività illecita dei convenuti nel momento in cui essi ebbero a indurre l'attrice all'acquisto di azioni prive di valore il reale NAV, come poi accertato, era in realtà pari a zero l'Italia era dunque il luogo del danno perché ivi localizzate le azioni di Thema sottoscritte da IGM SGR s.p.a., emesse in forma dematerializzata ed immesse in un sistema di gestione accentrata, così che - in forza del PRIMA piace of the relevant intermediary approach previsto dall'articolo 10 D.Lgs. 21 maggio 2004, numero 170 ed applicabile oltre ilcampo dei diritti di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale - le azioni dovevano considerarsi allocate nel luogo del conto o dell'annotazione contabile dell'intermediario ove le stesse vengono registrate in favore del titolare, e precisamente sui conti di deposito e custodia titoli detenuti nel caso di specie accesi presso la Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni s.p.a. a Milano, la Banca Carige s.p.a. a Genova e la UBS Italia s.p.a. a Milano in Italia, infine, l'attrice aveva subito un danno alla reputazione per la perdita di clientela e per i reclami ricevuti, del tutto irrilevante apparendo, per converso, quoad loci, la collocazione del libro soci di Thema, perché la IGM SGR s.p.a. non agiva quale socio e non era registrata in Irlanda come azionista, rappresentando le azioni Thema soltanto il suo investimento. L'attrice ha negato, infine, la legittimità della pur invocata connessione internazionale, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE numero 44 del 2001 da interpretarsi in modo conforme all'articolo 6, numero 1 , con riguardo al giudizio intrapreso in Irlanda dalla Thema contro la HSBC Trust per responsabilità contrattuale del depositario, per difetto del requisito dell'eventuale incompatibilità delle decisioni trattandosi di fatti diversi e di diversi titoli di responsabilità , e per difetto dei presupposti di cui all'articolo 295 cod. proc. civ. - mentre non potrebbero aversi effetti conservativi dell'attività già svolta nel giudizio di merito italiano in caso di translatio iudicii.5. - I controricorsi e ricorsi incidentali di Thema International Fund Pie, dei suoi amministratori, della Genevalor Benbassat & Cie.Tutti i predetti controricorrenti hanno chiesto, a loro volta, dichiararsi l'insussistenza della giurisdizione italiana, argomentando nel senso che, nell'illecito complesso ipotizzato dall'attrice, la componente fattuale primaria, o fatto generatore, consisteva nella nomina del M. quale consulente, broker-dealer e sub-depositario, in violazione delle norme comunitarie ed irlandesi sul corretto funzionamento dell'OICR armonizzato - così consentendosi una commistione di ruoli fra gestore e custode del fondo-, condotta realizzatasi per intero in Irlanda mentre nessun prospetto condotta successiva e dunque irrilevante al fine della localizzazione del fatto illecito era mai stato pubblicato in Italia. Il danno sofferto dall'attrice costituiva, pertanto, una mera conseguenza indiretta del danno causato al patrimonio di Thema e verificatosi in Irlanda, presso il custode delle azioni, la HSBC Trust, mentre l'applicazione del criterio c.d. PRIMA di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 21 maggio 2004, numero 170, riguardava soltanto i diritti di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale e la legge applicabile, e non, invece, la titolarità delle azioni e la questione della competenza giurisdizionale opinando in senso opposto, la Thema avrebbe potuto essere convenuta in qualunque Stato in cui fosse presente un investitore-intestatario di un conto contenente la registrazione di un'azione Thema.Quanto alla connessione internazionale, essa appariva legittimamente predicabile ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE numero 44/2001, in ragione della causa iniziata dalla Thema contro la HSBC Trust Ireland innanzi alla High Court irlandese, atteso che, in forza del I comma della norma citata, il giudice nazionale ha il potere di declinare la giurisdizione con effetti definitivi, al pari di qualsiasi altra decisione che neghi la giurisdizione italiana in favore degli altri giudici comunitari, onde la Corte Suprema può ritenere ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarando l'incompetenza dei giudici italiani ai sensi di tale norma.6. - Il controricorso e ricorso incidentale di Pricewaterhouse Coopers.La società ha dal suo canto dedotto di essere un ente avente sede in Irlanda e di avere avuto la veste di revisore del fondo Thema, senza alcun ruolo nella promozione e nella vendita delle azioni o nella predisposizione del prospetto.Ha sostenuto che causa esclusiva del danno lamentato sarebbe la truffa perpetrata dal M. , attraverso un'operazione che, sconosciuta a tutti i convenuti, si era inserita tra l'acquisto delle azioni e la perdita delle somme investite, così interrompendo il nesso causale, la Thema essendone la sola danneggiata diretta.Essa ha poi aderito al motivo relativo alla carenza di giurisdizione per connessione internazionale.7. - I controricorsi di Independent Global Manager SGR s.p.a. avverso i ricorsi incidentali.La IGM SGR s.p.a. ha replicato alle argomentazioni dei resistenti riproponendo gli stessi temi già sviluppati nel proprio controricorso al ricorso principale.8. - Le memorie.Thema International, Genevalor Bembassat e i suoi amministratori, HSBC e IGM, preso atto delle conclusioni scritte rassegnate dalla procura generale presso questa corte, hanno depositato memorie illustrative.8. - La decisione del collegio.È convincimento di queste sezioni unite premessa la patente infondatezza della duplice eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla IGM che la giurisdizione appartenga, nella specie, al giudice italiano.Tale convincimento contrario a quanto opinato dal P.G. nella sua requisitoria scritta si fonda sulle seguenti considerazioni - Oggetto della domanda formulata dalla resistente IGM non può ritenersi, nella specie, il risarcimento dei danni subiti quale conseguenza diretta e immediata del contratto di società implicitamente intercorso con la sola convenuta Thema, giusta sottoscrizione delle azioni della società di diritto irlandese domanda della quale, in tal caso, non potrebbe che predicarsi la natura contrattuale , poiché essa non appare direttamente riferita né implicitamente riferibile alle perdite patrimoniali subite dalla predetta Thema - Tale esclusione non può ritenersi come mostra, di converso, di opinare lo stesso P.G. requirente oggetto di una sorta di costruzione in prevenzione di un'azione risarcitoria di tipo extracontrattuale. La domanda della IGM, difatti, aveva ad oggetto, ab origine, il risarcimento dei danni derivanti dall'avvenuta offerta in territorio nazionale di un fondo non armonizzato senza l'autorizzazione della Banca d'Italia ex articolo 42 comma V del D. lgs. 58/1998 condotta sanzionata anche penalmente , nonché dalla infedeltà del prospetto, anch'esso ricevuto in Italia dall'investitrice - che ebbe così a riporre il suo affidamento nelle informative periodiche che mostravano un falso andamento positivo dell'investimento Alla stregua di tale, iniziale e coerente prospettazione e al di là del merito delle doglianze, in ordine alle quali alcuna delibazione è consentita a questa corte in questa sede , pare al collegio che gli illeciti ascritti a ciascuna delle controparti della IGM debbano essere rettamente qualificati, sul piano dei contenuti, come condotte diacronicamente preparatorie rispetto all'evento di danno lamentato dalla resistente, la quale correttamente lo rappresenta, sul piano della causalità materiale efficacemente scolpendo altresì le conseguenze dannose ad esso etiologicamente riconducigli sul piano della causalità giuridica , non come il deprezzamento delle azioni Thema né come le conseguenze di tale deprezzamento , ma proprio come l'investimento compiuto ab origine e ab origine vulnerato dall'attività illecita in ipotesi riconducibile in parte qua a ciascuno dei convenuti e risoltasi nell'induzione della IGM all'acquisto di azioni prive di valore essendosi accertato che il reale NAV era effettivamente pari a zero Quanto all'esatta identificazione del luogo ove risultavano collocate le azioni Thema sottoscritte dalla IGM, l'iter ricostruttivo deve prendere le mosse dalla circostanza che esse risultavano emesse in forma dematerializzata, ed immesse in un sistema di gestione accentrata, onde la relativa allocazione spaziale nel sito del conto o dell'annotazione contabile dell'intermediario sito ove avviene la registrazione in favore del titolare , da identificarsi, nella specie, nella sede della Banca Immobiliare di Investimenti e Gestioni MI , della Banca Carige GÈ , della UBS Italia MI , tenutarie dei rispettivi conti di deposito e custodia. Deve essere condiviso, difatti, l'assunto della resistente, a mente del quale le disposizioni del c.d. Prima piace of the reievant intermediary approach di cui all'articolo 10 del D. lgs. 21.5.2004, numero 170 risultai/applicabile anche oltre il campo dei diritti di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale, attesa la indiscutibile analogia di ratio legis con riguardo ai titoli per i quali è oggi processo. Ne consegue, ancora, la irrilevanza dell'ubicazione materiale del libro soci della Thema, avendo la IGM intentato un'azione risarcitoria di natura aquiliana e non anche un'azione sociale, rappresentando le azioni della Thema null'altro che l'oggetto finale di un investimento mobiliare Identificato il fatto generatore del danno nell'offerta di azioni Thema per la sua collocazione presso la IGM, è di tutta evidenza come il locus commissi delicti debba essere individuato in territorio italiano sanzionando l'articolo 42 comma 5 D.lgs. 58/98 tale azione illecita si come commessa in territorio italiano, sarà quel giudice, giusta disposto dell'articolo 5 comma 3 Reg. CE 44/01, a dover conoscere della proposta azione risarcitoria, senza che, in contrario, possa legittimamente discorrersi come mostra di opinare il P.G. di possibili babele di pronunce conseguente all'individuazione del giudice competente sulla scorta del criterio sulla cui definitiva obsolescenza nella giurisprudenza nazionale e comunitaria questo collegio pienamente concorda del c.d. riflesso patrimoniale indiretto dell'illecito, dovendosi di converso identificare proprio il danno iniziale si come verificatosi interamente ed ab origine in Italia, giusta la prospettazione attorea Né a diversa conclusione par lecito giungere pur nella dirimente esaustività delle considerazioni suesposte quoad iurisdictionis nell'analisi della vicenda processuale sub specie della responsabilità da prospetto, opinabilmente collocato, nelle sue conclusioni, dal PG, sul piano spaziale, in territorio irlandese si come sede della sua redazione nonché sede stessa dei rectius, di alcuni dei convenuti. La responsabilità da prospetto è, difatti, conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto utilizzazione in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati. Di tal che, la materiale illustrazione e la materiale consegna del prospetto di cui si assume nella specie la non veridicità da parte dell'offerente nella specie, Genevalor integra ed esaurisce la condotta illecita, indicando ed esaurendo il locus commissi delicti nella specie, l'Italia. Tale soluzione consente, a tacer d'altro, di superare tutte le inevitabili quanto gravi incertezze legate alla concreta identificazione del luogo di materiale redazione del prospetto, luogo che, nella specie, risulta ben lungi dal poter essere agevolmente individuato, e che non può essere sbrigativamente e forfettariamente collocato nella sede dei suoi materiali redattori l'Irlanda - soluzione, questa, ripudiata dallo stesso legislatore comunitario che, sia pur in altra sede e ad altri fini, ha optato per una soluzione polifona, fondata sull'applicazione della legge dei vari luoghi di utilizzazione del prospetto mercé la sua offerta in visione e conoscenza all'investitore così il Regolamento comunitario Roma II, in applicazione della c.d. Mosaikbetrachtung, e cioè della visione a mosaico della fattispecie, pur nella consapevolezza che l'impianto normativo de quo non regola questioni di giurisdizione e non indica nel luogo dell'azione il criterio di collegamento del diritto applicabile . Ne consegue, ad avviso del collegio, che la stessa responsabilità da prospetto non veridico nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false e/o fuorvianti, onde l'azione illecita va a consumarsi, esaurendo la sua carica offensiva, nel luogo in cui il prospetto stesso viene ad essere diffuso così evitandosi proprio quella babele di pronunce pur da più parti paventate, conseguenti alle insormontabili difficoltà di individuazione, sul piano concettuale e fattuale, del luogo di redazione del medesimo, a meno di non volerlo dire meccanicamente coincidente con la sede dell'emittente. Va infine esclusa, nella specie, la predicabilità della pur invocata connessione internazionale, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE numero 44 del 2001 con riguardo al giudizio intrapreso in Irlanda dalla Thema contro la HSBC Trust per responsabilità contrattuale del depositario, attesone il patente difetto del requisito dell'eventuale incompatibilità delle decisioni trattandosi di fatti diversi e di diversi titoli di responsabilità , e l'altrettanto evidente difetto dei presupposti di cui all'articolo 295 cod. proc. civ. - mentre non potrebbero aversi effetti conservativi dell'attività già svolta nel giudizio di merito italiano in caso di translatio iudicii.Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice italiano.La complessità e la parziale novità delle questioni affrontate giustificano una integrale compensazione delle spese del giudizio.P.Q.M.La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.