Il giudice, alla richiesta di rinvio congiunto delle parti, anziché fissare una nuova udienza le invita ad andare in mediazione. Alle parti, nel caso lo ritengano opportuno, sono stati quindi concessi 4 mesi di tempo per rivolgersi ad un organismo di mediazione. Tale rinvio, viene specificato, è una mera applicazione della fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 2, d.lgs. 28/10.
L’ordinanza del Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile dello scorso 11 gennaio, è una delle prime applicazioni delle direttive sulla mediazione civile dopo l’abrogazione di quella obbligatoria sancita dalla Corte Costituzionale numero 272/12. La vicenda affrontata. Nell’ambito di una controversia sull’inadempimento di un contratto avente ad oggetto un incarico professionale id est una lite tra cliente ed architetto , le parti chiedevano un «rinvio per trattative». Il G.I., anzichè fissare una nuova udienza, invitava le parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione, elogiando, anche da un punto di vista della prassi europea, tale forma di ADR ha concesso 4 mesi di tempo per tale evenienza, per poi fissare una nuova udienza. Si noti che la materia non rientra tra quelle per cui era previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, bensì tale rinvio è una mera applicazione della fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 2, d.lgs. 28/10. La mediazione delegata. In questi casi il G.I., per ridurre il carico e le spese di giustizia, favorendo la soluzione spontanea della lite, può in qualsiasi momento del giudizio, anche in appello, concedere alle parti 15 giorni per instaurare la mediazione stessi termini di quella obbligatoria, quando procedeva alla sospensione del processo per il suo espletamento . Questa previsione non solo è in linea con l’articolo 5 della direttiva 2008/52/CE, ma è sovrapponibile a quanto stabilito dal codice di rito sulla facoltà del giudice di tentare la conciliazione delle parti in ogni momento del processo Trib. Varese, sez. I. civ., ord. 20/06/12 e Trib. di Palermo, sez. dist. di Bagheria, numero 578/12, in cui l’anzianità dell’invitato alla mediaconciliazione non è stata ritenuta un’esimente alla sua partecipazione . 4 mesi per chiudere Tale invito può essere rivolto anche per le liti su materie soggette all’obbligo di cui al punto 1 od anche, qualora non sia stato raggiunto un accordo, se ravvisa nuovi motivi per avanzarlo. In questi casi il procedimento, da una prima lettura della legge, si dovrebbe concludere entro 4 mesi dalla sospensione del giudizio, termine che, come sancito dalla citata decisione, può essere prorogato dal giudice, poiché il raggiungimento di un accordo volontario prevale sul contenimento dei costi della giustizia ed il suo deflazionamento. Si noti che spesso è stato criticato il ruolo rivestito dal giudice quando invita le parti a esperire questa via. La dottrina ha evidenziato come, durante entrambe le forme di mediazione, abbia una duplice veste, poiché da un lato esorta le parti ad attivare la conciliazione ed a trovare un accordo transattivo e può, oltre al mediatore, proporlo lui stesso. Dall’altro dovrà decidere e risolvere la lite, qualora esso non sia raggiunto od accettato dall’altra parte. In realtà, come già espresso nella nota alla citata sentenza di Varese, queste critiche sono infondate, perché ciò rientra nella sua funzione facilitativa appena descritta, tanto più che questo invito, cui le parti potranno aderire o meno, non pregiudica e non pregiudicava il suo esito quando la mediazione era obbligatoria, in alcun modo l’esito del processo. La mediaconciliazione dopo la Consulta. Le motivazioni della Corte Costituzionale numero 272/12 sono molto chiare nel favorire il ricorso a questo istituto ed alle vari e forme di soluzione alternativa delle liti ADR . Nel caso in esame, il G.I. rileva come esse siano «state selezionate dalla CEPEJ Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa come uno degli elementi di valutazione del sistema giudiziario» e, dunque, da incentivate, oltre a costituire un indubbio risparmio di tempo e denaro per le parti e per la giustizia stessa.
Tribunale di Varese, Sez. I Civile, ordinanza 11 gennaio 2013 Dott. Giuseppe Buffone Osserva L’odierna lite trae linfa da questioni contrattuali relative al presunto inadempimento della parte opponente alle obbligazioni derivanti dal contratto fiduciario concluso con la parte opposta architetto l’incarico non è contestato. All’udienza odierna, le parti hanno richiesto un “rinvio per trattative”, così disvelando potenzialità conciliative alla lite. Dove le parti formulino richiesta di differimento dell’udienza, per coltivare trattative, appare all’evidenza utile utilizzare il tempo del rinvio per proporre alle parti anche di valutare, a questo punto, di proseguire o attivare i canali conciliativi dinanzi ai mediatori, ai sensi dell’articolo 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 numero 28, tenuto conto del comportamento delle parti. Né può dubitarsi dell’utilità dell’istituto, pur nella cornice del d.lgs. 28/2010, all’indomani della sentenza della Corte Cost. 272/12 è sufficiente rilevare che, dal 2012, le A.D.R. sono state selezionate dalla CEPEJ Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa come uno degli elementi di valutazione del sistema giudiziario. P.Q.M. Letto ed applicato l’articolo 5, comma II, d.lgs. numero 28/2010 1 Invita le parti a valutare l’opportunità di procedere alla mediazione delle debite forme previste dalla Legge, avvisandole che il compenso dei mediatori, in caso di adesione, dovrà essere dalle stesse sostenuto, ai sensi dell’articolo 16 DM 180/2010. 2 Rinvia la causa all’udienza del 22 febbraio 2013 ore 9.30 per raccogliere eventuali consensi o rifiuti. Se le parti aderiscono all’invito, “il giudice fissa la successiva udienza dopa la scadenza del termine di 4 mesi”, assegnando contestualmente alle stesse il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.