Il leasing si è risolto, ma lui continua a detenere l’auto: confermata la condanna

L’interversione del possesso fondante il reato di appropriazione indebita sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell’esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2684/13, depositata il 18 gennaio. Il caso. Un uomo viene condannato per appropriazione indebita per aver trattenuto l’autoveicolo in leasing a seguito della risoluzione del contratto e della richiesta di restituzione da parte dell’altro contraente. L’imputato ricorre per cassazione, lamentando essenzialmente che egli si sarebbe limitato a non pagare le rate del leasing, mentre non vi sarebbe prova dell’interversione del possesso, elemento che determina l’essenza stessa del reato in esame. L’interversione del possesso è stata dimostrata. A giudizio degli Ermellini, tuttavia, la Corte di merito ha puntualmente rilevato gli estremi del reato nella condotta dell’uomo, il quale, pur dopo la risoluzione del contratto di leasing e la ripetuta richiesta di restituzione, aveva continuato a ritenere il mezzo. Ciò è sufficiente a provare l’elemento soggettivo del reato, non essendo necessario dimostrare ulteriori condotte volte a rendere impossibile o più difficoltoso il rinvenimento del bene altrui. Consolidata giurisprudenza ha infatti affermato che l’interversione del possesso sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell’esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 ottobre 2012 – 18 gennaio 2013, numero 2684 Presidente Cosentino – Relatore Taddei Osserva 1. Q.A. é stato condannato dal Tribunale di Arezzo, il 9.6.2008, e dalla Corte d'appello di Firenze, il 14.10.2011, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa, riconosciutegli le attenuanti generiche. 1.1 Ricorre personalmente per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe e deducendo a motivo A La violazione dell’articolo 606 co 1 lett. e cod.proc.penumero in relazione all'articolo 546 co 1 lett. e cod.proc.penumero per mancanza di motivazione/essendo mancato un serio approfondimento delle circostanze oggettive e soggettive che possono provare il reato B la violazione dell'articolo 606 co 1 lett. b cod.proc.penumero in relazione all'articolo 646 cod.penumero perché il bene é stato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato che si é limitato a non pagare le rate del leasing e pertanto non vi é prova dell'interversione del possesso, che determina l'essenza stessa del reato C La violazione dell'articolo 606 co 1 lett. c cod.proc.penumero in relazione all'articolo 336 e 129 cod.proc.penumero per tardività della querela. Motivi della decisione 2. Il ricorso non é fondato e deve essere rigettato. 2.1 Il primo motivo é generico ed inammissibile perché il ricorrente non individua e non indica appropriatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il motivo di impugnazione che si risolve, pertanto, nella mera assiomatica affermazione di una carenza strutturale argomentativa. Il motivo,perciò, contrasta con il disposto dell'articolo 581 lett. c cod.proc.penumero ed ai sensi dell'articolo 591 lett. c cod.proc.penumero é inammissibile. 2.2 Anche il terzo motivo é manifestamente infondato ed inammissibile perché generico. Il ricorrente,infatti, non deduce puntualmente per quali ragioni ed in base a quali elementi di fatto specifici, la querela sarebbe tardiva, né allega,come avrebbe dovuto, gli specifici documenti che provano quanto dedotto. 2.3 Il secondo motivo é infondato. La Corte di merito ha compiutamente individuato gli elementi del reato di appropriazione indebita nella condotta tenuta dall'imputato dopo aver ricevuto l'intimazione di immediata restituzione del mezzo, ritenuto coscientemente dopo che l'altro contraente aveva azionato la tutela della risoluzione contrattuale, con ciò manifestando inequivocabilmente l'intenzione di porre termine al rapporto di diritto civile. 2.4 La Corte afferma,infatti, che la condotta appropriativa é consistita nella ritenzione del mezzo, pur dopo la risoluzione del contratto di leasing e la ripetuta richiesta di restituzione e che la circostanza di aver trovato il mezzo, concesso in locazione finanziaria, nella disponibilità del prevenuto non costituisce sintomo dell'assenza della volontà di appropriazione, non essendo necessario,per dar prova dell'elemento soggettivo del reato, che si dimostrino ulteriori condotte da parte del soggetto agente volte a rendere impossibile o più difficoltoso il rinvenimento del bene altrui. 2.5 La pronuncia della Corte di merito é aderente alla giurisprudenza di questa Corte che, in merito alla fattispecie concreta della ritenzione di un autoveicolo, utilizzato uti dominus nonostante la risoluzione del contratto di leasing e la richiesta di restituzione dell'autoveicolo ricevuto in leasing, ha, costantemente, ritenuto che l'interversione del possesso sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare, Cass. numero 38604 del 2007 rv 238163 numero 13347 del 2011 rv 250026 . 3. Il ricorso, va pertanto rigettato al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.