Il professore viene trasferito in una scuola per corsi di recupero: salva la sua professionalità

Nel pubblico impiego, ha rilievo soltanto il criterio dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26285 del 25 novembre 2013. Il fatto. A seguito del trasferimento in una nuova scuola per corsi di recupero, un insegnante di discipline economico-giuridiche presso una scuola regionale, dipendente dal comune di Milano, chiedeva che fosse dichiarato illegittimo e annullato tale demansionamento, accompagnato da atti vessatori, e la sua reintegrazione presso la scuola regionale. Sia in primo grado che in appello, la domanda viene respinta e il professore ricorre per cassazione. Il trasferimento non lede la professionalità. Il motivo di ricorso relativo alla presunta violazione dell’art. 2103 c.c. è infondato in quanto, nel pubblico impiego, ciò che rileva è il criterio dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dal concreto incarico svolto. Trasferimento non significa necessariamente demansionamento. L’assegnazione di incarichi nel pubblico impiego avviene mediante concorsi. Dunque, essa unitamente alla contestazione delle graduatorie, deve formare oggetto di specifiche impugnazioni in sede amministrativa. Nel caso di specie, tali impugnazioni non sono state proposte. Tra l’altro, il trasferimento lamentato era il risultato di un processo avviato dal Comune in anni precedenti per la ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse interne che, finora, non era mai stato oggetto di specifiche censure.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 settembre – 25 novembre 2013, n. 26285 Presidente Canevari – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo V P. esponeva al Tribunale di Milano di essere dipendente del Comune di quella città, inquadrato nella categoria D, posizione economica 5, in qualità di Funzionario dei Servizi formativi con il profilo professionale di insegnante di Discipline di Studio giuridico-economiche presso la scuola regionale, cui vennero in seguito attribuiti insegnamenti delle discipline giuridiche di competenza presso la scuola civica di via omissis , afferente al servizio IPIA - Istituto Professionale Industria e Artigianato. Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato illegittimo tale dedotto demansionamento, accompagnato da atti vessatori da parte dei presidi che si erano succeduti e che fosse annullato il suo trasferimento in una nuova scuola per corsi di recupero degli elettricisti, con la sua reintegrazione nella scuola regionale il riconoscimento dell'insegnamento nel corso ASA ausiliari socio assistenziali e altri incarichi attribuiti ad altri docenti l'insegnamento affidato ad altri professori esterni alla P.A., con la condanna del Comune al risarcimento dei danni nella misura di un terzo della retribuzione. Il primo giudice - rilevato che il ricorrente insegnava già dal settembre 2005 le materie di sua competenza presso le scuole di via Ribattino e che il trasferimento presso questa scuola era il risultato di un processo avviato dal Comune in anni precedenti per la ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse interne che non erano stati individuati specifici episodi che potessero considerarsi atti discriminatori o vessatori - respingeva le domande compensando le spese. Proponeva appello il P. . Instauratosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 30 giugno 2008, rigettava il gravame e compensava le spese. Riteneva il giudice d'appello che i fatti denunciati non costituivano episodi di demansionamento in quanto l'assegnazione delle cattedre nelle Scuole Serali del Comune doveva avvenire mediante concorsi, onde la contestazione delle graduatorie, così come l'irrituale assegnazione di incarichi a persone estranee, avrebbe potuto formare oggetto di specifiche impugnazioni in sede amministrativa. Analoghe considerazioni valevano per la domanda di assegnazione di incarichi già attribuiti ad altri docenti. Riguardo alla vicenda del trasferimento alla sede di via OMISSIS che secondo la Corte di merito ancorché decentrata aveva ormai assunto una posizione di eccellenza nel sistema scolastico comunale , avvenuto il OMISSIS , riteneva la Corte di merito che essa avrebbe dovuto formare oggetto di previa concertazione, secondo quanto prevede l'articolo 6 del CCNL in caso di mobilità, ritenendo tuttavia la questione irrilevante in quanto destinata ad esaurirsi con la cessazione del servizio del prof. P. alla fine di quell'anno scolastico. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a quattro motivi. Resiste il Comune di Milano con controricorso. Motivi della decisione Deve pregiudizialmente evidenziarsi che L S. , pur indicata come controparte nel presente ricorso, non solo non risulta aver ricevuto alcuna notifica dello stesso, ma non risulta neppure, dall'intestazione e contenuto della sentenza impugnata, quale parte del giudizio, risultando così estranea anche al presente giudizio di legittimità. Per il resto si osserva che il ricorrente, senza articolare specifici capitoli di doglianza, e limitandosi a riportare la sua ricostruzione dei fatti da pag. 1 a pag. 25 del ricorso, per poi formulare quattro quesiti” contenenti irrituali considerazioni in fatto ed in diritto, in sostanza denuncia 1 la violazione dell'articolo 2103 c.c. per mutamento in peius della sua professionalità 2 insufficiente e contraddittoria motivazione 3 la violazione dell'articolo 2087 c.c. per atti vessatori e 4 dell'articolo 6 del c.c.n.l. del 2004. Nei quesiti il ricorrente chiede infatti alla Corte 1. - Se il graduale trasferimento dalla scuola regionale al settore delle scuole paritarie abbia violato l'articolo 2103 c.c Lamenta che il bene tutelato dalla norma è la professionalità, lesa dal detto trasferimento. La doglianza è infondata in primo luogo in quanto nel pubblico impiego non si applica l’articolo 2103 c.c. essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, articolo 52 - nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, articolo 62, comma 1 - che assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla citata norma codicistica, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione Cass. n. 17396/11 Cass. n. 18283/10 . In secondo luogo in quanto il ricorrente non spiega adeguatamente per quale ragione la lesione sarebbe avvenuta, ed in particolare perché gli insegnamenti successivamente assegnatigli dovessero ritenersi professionalmente deteriori. 2.- Se la sentenza presenti una motivazione insufficiente e contraddittoria circa la lamentata mancanza di vantazione professionale comparativa tra il ricorrente ed altri docenti quanto all'assegnazione degli insegnamenti. Anche tale doglianza è infondata, risultando corretta e non oggetto di specifica doglianza la motivazione della sentenza impugnata secondo cui l'assegnazione delle cattedre nelle Scuole Serali del Comune doveva avvenire mediante concorsi, sicché la contestazione delle graduatorie, così come l'irrituale assegnazione di incarichi a persone estranee, avrebbe potuto formare oggetto di specifiche impugnazioni in sede amministrativa, che non vennero proposte. 3.- Dica la Corte se il comportamento datoriale, caratterizzato da graduali interventi persecutori fino ad estraniare il ricorrente dalla scuola regionale non abbia violato l'articolo 2087 c.c. La doglianza è infondata. Anche a voler prescindere dall'inammissibilità del quesito, che chiede a questa S.C. di valutare se nella specie vi sia stata o meno la violazione di una norma di legge ex plurimis, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769 , i pretesi comportamenti persecutori costituiscono accertamenti di fatto, compiuti sia dal primo giudice che dalla Corte di merito, che ne hanno motivatamente escluso la sussistenza evidenziando che il ricorrente insegnava già dal settembre 2005 le materie di sua competenza presso le scuole di via OMISSIS e che il trasferimento presso questa scuola era il risultato di un processo avviato dal Comune in anni precedenti per la ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse interne, non oggetto di specifiche censure, mentre non erano stati individuati specifici episodi che potessero considerarsi atti discriminatori o vessatori, tali non potendosi considerare il rifiuto da parte del Comune di respingere le richieste di partecipazione a giornate di studio o convegni e di conteggiare le ore relative in quelle contrattualmente previste, ovvero analoghi comportamenti denunciati , risultando così insindacabili in questa sede. 4.- Dica la Corte se il comportamento del Comune abbia violato l'articolo 6 del c.c.n.l. 2004 a causa della mancata concertazione sindacale per l'individuazione dei criteri generali per la mobilità interna. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata, basata sull'irrilevanza della questione per l'approssimarsi della quiescenza del prof. P. , deve essere corretta ai sensi dell'articolo 384, comma 4, c.p.c Osserva infatti questa Corte che quel che rileva è che la norma contrattuale, di cui peraltro il ricorrente non chiarisce adeguatamente il contenuto, in contrasto col principio dell'autosufficienza, faccia riferimento ai criteri generali di mobilità e non ai singoli trasferimenti. In ogni caso non è denunciata la violazione di specifici criteri adottati in sede sindacale. La doglianza è dunque per questa ragione infondata, dovendo la Corte limitarsi a correggere sul punto la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.