Contributi erogati dalla P.A.: i chiarimenti delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria dedica un nuovo documento di prassi - la Circolare n. 34/E - alla corretta qualificazione, amministrativa e tributaria sotto il profilo dell'IVA, dei contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche.

In seguito alla presentazione da parte dei contribuenti di numerose istanze di interpello sulla corretta qualificazione tributaria delle erogazioni in denaro da parte della P.A., l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 fornisce alcuni chiarimenti circa il corretto trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione. L’occasione è quella di riepilogare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni in denaro, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi. Differente trattamento ai fini IVA. Principale oggetto del documento è il differente trattamento ai fini IVA delle erogazioni di denaro qualificabili come contributi, rispetto a quelle riconducibili ai corrispettivi. Le prime – contributi – in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dall’applicazione delle imposta sul valore aggiunto, mentre le operazioni configurate come corrispettivi, per prestazioni di servizi o cessioni di beni, sono rilevanti ai fini IVA e vi saranno pertanto assoggettate. La Circolare richiama anche la normativa comunitaria art. 2 e 73 della Direttiva CE 112/2006 che, rifacendosi all’interpretazione della Corte di Giustizia, asserisce che si configura un’operazione imponibile in presenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato dall’utente . Pertanto, in base alla normativa comunitaria, non è assoggettata ad IVA l’erogazione in denaro in cui non sia individuabile una correlazione tra l’attività finanziata e l’elargizione in denaro. Quando un contributo assume rilevanza ai fini IVA Parimenti, l’Agenzia delle Entrate in precedenti documenti di prassi aveva ribadito che un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato in presenza di un rapporto di obbligazione a prestazioni corrispettive, ovvero quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Si dovrà fare riferimento all’interesse tra le parti. Ne consegue che l’erogazione in denaro non sarà assoggettata ad IVA ogni qualvolta non si possa ravvisare chiaramente detto rapporto di obbligazione tra le parti. In conclusione, al fine di determinare l’imposizione ai fini IVA della contribuzione in denaro da parte della P.A., si dovrà fare riferimento, caso per caso, all’interesse tra le parti, evidenziando se il soggetto ricevente è tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o se funga solamente da tramite per il trasferimento delle somme a terzi, e determinando se il soggetto erogante sia o meno il committente dei progetti sovvenzionati. fonte www.fiscopiu.it

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