Diritto al congedo esteso a parenti e affini entro il terzo grado

Con la circolare numero 159/2013, l'INPS, riprendendo la decisione della Corte Costituzionale che ha esteso il diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, traccia il quadro dei soggetti aventi diritto, i requisiti per il riconoscimento e la modulistica per presentare le istanze.

La Consulta con la sentenza numero 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, D.Lgs. numero 151/2001 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave. Il diritto è stato così esteso seguendo un criterio di priorità. Soggetti aventi diritto ordine di priorità. Il congedo può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità 1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti 5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Congedo straordinario, i requisiti soggettivi. Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica celibato/stato di figlio naturale non riconosciuto , ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono. Per individuare le “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, lett. d , nnumero 1, 2 e 3, Decreto Interministeriale numero 278/2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, Legge numero 53/2000. Valida solo la via telematica. Come è noto, la presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali - WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” - Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi - Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164. Le strutture territoriali dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti. Si ricorda che il diritto all’indennità economica connessa alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un anno articolo 2963 c.c. decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo. fonte www.fiscopiu.it

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