RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 8 APRILE 2011, N. 8034 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - IN GENERE. Danno da investimento finanziario per l'acquisto delle azioni di una Sicav di diritto straniero - Art. 5, n. 3, Regolamento CE 44/2001 - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Sede della società emittente i titoli - Irrilevanza - Offerta e diffusione del prospetto informativo in Italia - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Fondamento. CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione mobiliare - Danno da falsità del prospetto - Localizzazione dell'evento dannoso - Luogo di utilizzo del prospetto - Rilevanza - Fondamento. Intermediazione mobiliare - Azioni dematerializzate di fondo mobiliare estero immesse in un sistema di gestione accentrata - Localizzazione - Luogo della scritturazione in conto presso l'intermediario ex articolo 10 D.Lgs. 170/2004 - Sussistenza - Luogo di iscrizione nel libro dei soci - Irrilevanza - Fondamento. - Ai sensi dell'articolo 5, par. 3, del regolamento CE 44/2001 del 22 dicembre 2000, sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di risarcimento del danno, fondata sull'avvenuta offerta in Italia delle azioni di un fondo estero non armonizzato senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, prevista dall'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 58/1998, e sull'infedeltà del prospetto, ricevuto in territorio nazionale dall'investitore, in quanto tali condotte siano prospettate come diacronicamente preparatorie rispetto all'evento di danno, dall'attore individuato, sul piano della causalità materiale, con riguardo non al deprezzamento delle azioni del fondo, ma all'investimento compiuto ab origine ed ab origine vulnerato dall'attività illecita dei convenuti, risoltasi nell'induzione all'acquisto di azioni prive di valore. - La responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il locus commissi delicti come il luogo in cui le condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l'azione illecita si consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso. - In tema di intermediazione finanziaria, le azioni di un fondo mobiliare estero, emesse in forma dematerializzata ed immesse dal collocatore straniero in un sistema di gestione accentrata, devono ritenersi localizzate - ai fini delle domande risarcitorie proposte dall'investitore italiano contro le società estere coinvolte nell'emissione, promozione, collocamento e gestione delle azioni, nonché contro la società di revisione dell'emittente e la banca gestore del patrimonio di questa - nel luogo in cui è aperto il conto od avviene l'annotazione contabile nei registri dell'intermediario, nei quali si opera la registrazione in favore del titolare, in quanto le disposizioni del c.d. prima place of the relevant intermediary approach , di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 170/2004, sono applicabili anche oltre il campo dei diritti di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale, attesa l'indiscutibile analogia di ratio legis resta, invece, irrilevante l'ubicazione materiale del libro dei soci della società emittente, in quanto sia proposta un'azione risarcitoria di natura aquiliana e non un'azione di tipo sociale, rappresentando le azioni in questione null'altro che l'oggetto finale di un investimento mobiliare. - Sul primo dei tre principi, con riferimento alla giurisdizione a Sez. U, Ordinanza 26479/2007 nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui al regolamento CE 44/2001 del 22 dicembre 2000, il criterio di collegamento posto dall'articolo 5, numero 3, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, opera anche per l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto ne consegue che il soggetto di cui si deduca tale responsabilità può essere citato davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire , dovendosi intendere per luogo in cui l'evento è avvenuto, sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante, sia quello, eventualmente diverso, in cui l'attore ha subito il danno. Nella specie, la S,C, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano - con riferimento ad un'azione per responsabilità precontrattuale, nell'ambito della costituzione di un'associazione temporanea di imprese - ritenendo verificato il danno nel luogo in cui doveva avvenire l'esecuzione del contratto di appalto che l'associazione avrebbe dovuto stipulare . b Sez. U, Ordinanza 357/2010 la concorrenza sleale attuata mediante l'introduzione e la vendita in Italia, da parte di società non avente sede nell'Unione Europea, di merce fraudolentemente sottratta al pagamento del dazio nella specie, dichiarando come di fabbricazione turca TV color in realtà - sulla base degli accertamenti della Commissione europea - assemblati con componenti fabbricati in estremo oriente, e come tali soggetti ai dazi antidumping imposti dall'Unione Europea è produttiva di un danno, nei confronti del fabbricante italiano della medesima merce, che deve ritenersi avvenuto in Italia. La domanda di risarcimento di tale danno, nei confronti del responsabile non domiciliato né avente sede in Italia, è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 218/1995, che, richiamando l'articolo 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, fissa il principio per cui in materia di delitti e quasi delitti la giurisdizione italiana sussiste, con riguardo al luogo in ivi l'evento dannoso è avvenuto, sia quando in Italia è stata tenuta la condotta illecita, sia quando ivi si è verificato il danno iniziale e non anche i danni conseguenti . Con riguardo alle conseguenze delle violazioni del regolamento delle attività di investimento, Sez. U, Sentenza 26724/2007 in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso cd. nullità virtuale , deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario nella specie, in base all'articolo 6 della legge 1/1991 può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti cd. contratto quadro , il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'articolo 1418, primo comma, cc, la nullità del cosiddetto contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. - Sul secondo principio, si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 14056/2010, nei suoi due principi nelle offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari, non essendo concepibile nessuna trattativa ed essendo l'aderente all'offerta in grado di determinare la propria scelta contrattuale solo in base alle informazioni reperibili sul mercato, l'obbligo di predisporre un prospetto informativo redatto secondo criteri ben determinati, posto a carico dell'offerente dalla disciplina di settore articolo 18 della legge 216/1974, applicabile ratione temporis , nel testo modificato dall'articolo 12 della legge 77/1983 , si differenzia da quello cui, più specificamente, allude l'articolo 1337 cc, al cui disposto è dunque lecito far riferimento soltanto nella misura in cui si rinviene in esso un'applicazione del generale dovere di buona fede ove, pertanto, tale obbligo non venga rispettato - sia stato concluso, o meno, il contratto di sottoscrizione delle azioni - si configura un'ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere , con la conseguente possibilità che colui al quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione medesima, secondo i principi della responsabilità aquiliana, non solo quando egli abbia operato a titolo di dolo, ma anche se la violazione delle regole disciplinanti il prospetto d'offerta sia frutto di colpa, perché compilato con negligenza o imperizia in modo difforme dal dovuto. In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore. - Con riguardo al terzo principio, si vedano I Sez. 1, Sentenza 23268/2006 in tema di pegno di titoli di credito, la clausola di rotatività non elimina la realità del pegno, e la dematerializzazione o decartolarizzazione dei titoli di credito, che, secondo il regime compiutamente attuato dal D.Lgs. 213/1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, anche agli effetti della costituzione in pegno, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione e senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo, non elimina anche la necessità dell'individuazione del titolo stesso a norma dell'articolo 1378 cc. Infatti le registrazioni in apposito conto, previste dall'articolo 87 T.U.F. e dall'art 34 l. cit. sostituiscono il vincolo di garanzia con una tecnica alternativa ma funzionalmente equivalente allo spossessamento del costituente, di guisa che il contratto è qualificabile secondo il tipo legale del pegno. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del pegno costituito su B.O.T. e C.C.T. privi di qualsiasi indicazione, risultando specificati soltanto gli importi e le date di scadenza . II Sez. 3, Sentenza 4653/2007 l'articolo 1997 cc, nel disporre che il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo, trova spiegazione nella circostanza che, se il pignoramento od il vincolo si attuassero con la mera ingiunzione al terzo in possesso del titolo di non pagare al debitore, il terzo - non risultando impedita la circolazione del titolo - si troverebbe esposto a pagare due volte, cioè al creditore procedente assegnatario del credito documentato dal titolo ed suo portatore, legittimato a pretederne il pagamento secondo la legge di circolazione del titolo. Tuttavia, allorquando il titolo di credito sia in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al D.Lgs. 213/1998, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo, essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che avevano dichiarato nullo il pignoramento di titoli in deposito ai sensi del detto D.Lgs. perché eseguito con le forme dell'espropriazione presso terzi, anziché in quelle dell'espropriazione presso il debitore. A seguito della cassazione la Suprema Corte ha anche deciso nel merito, accogliendo l'opposizione e dicharando la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato nullo il pignoramento . SEZIONI UNITE 30 MARZO 2011, N. 7193 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE. Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q , D.Lgs 109/2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Assenza di giustificazioni - Elemento costitutivo dell'illecito - Esclusione - Causa di esclusione della punibilità - Configurabilità - Condizioni - Inesigibilità di una condotta diversa - Necessità - Lodevole laboriosità del magistrato - Rilevanza - Esclusione. In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, la fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. q dell'articolo 2 del D.Lgs 109/2006 punisce il ritardo grave e reiterato nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti, mentre l' assenza di giustificazioni non configura un elemento della condotta sanzionata, ma una causa di esclusione della punibilità disciplinare che richiede, per essere integrata, l'inesigibilità, da verificare in concreto, di una condotta diversa e, quindi, la dimostrazione dell'inevitabilità del ritardo grave, malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo. In tale prospettiva, quindi, anche una lodevole laboriosità non può costituire una causa di giustificazione utile ad escludere la sussistenza dell'illecito in questione. Su ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, da ultime I Sez. U, Sentenza 16627/2007 il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo anche stabilire se esso sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, le quali però devono essere adeguatamente dimostrate dall'incolpato. Nella specie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso del magistrato sanzionato con la censura, peraltro già incorso in due condanne disciplinari precedenti per analoghi addebiti, sul presupposto dell'adeguatezza e della logicità della sentenza impugnata, con la quale la numerosità e la gravità degli episodi era stata congruamente valutata quale indice sintomatico di negligenza e disordine nell'espletamento delle funzioni giudiziarie di magistrato di sorveglianza e, come tale, causa di serio discredito all'amministrazione della giustizia nel suo insieme, oltre che di possibile condanna dello Stato italiano ad opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . II Sez. U, Sentenza 17916/2007 è punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario e viola l'articolo 18 del R.D.Lgs. 511/1946 il comportamento del giudice che ritardi di depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti, in una misura che, per quantità dei casi ed entità dei tempi di deposito, è tale da violare la soglia di ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti. Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno respinto il ricorso del magistrato sanzionato con l'ammonimento per la violazione dei suoi doveri di diligenza ed operosità, con conseguente compromissione del suo prestigio e di quello dell'ordine giudiziario, consistita nell'aver ritardato il deposito delle motivazioni di 148 sentenze civili e di 119 ordinanze istruttorie riservate nel periodo di attività oggetto dell'ispezione ministeriale, rilevandosi, in particolare, ai fini della valutazione del superamento dell'individuata soglia di ragionevolezza e di giustificabilità, la gravità della violazione sia per il numero dei ritardi di deposito che dell'entità delle condotte addebitategli, evidenziandosi, soprattutto, come 14 sentenze erano risultate depositate tra i 700 e gli 800 giorni, 28 tra gli 800 e i 900, altre 28 tra i 900 e i 1000 giorni e 47 oltre i 1000 giorni, con 21 oltre i tre anni e 5 oltre i 4 anni . III Sez. U, Sentenza 16557/2009 il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari integra l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. q , del D.Lgs. 109/2006, qualora risulti reiterato, grave e ingiustificato, mentre la scarsa laboriosità del magistrato, che è indice di non giustificabilità del ritardo, non costituisce condicio sine qua non ai fini della configurabilità dell'illecito. IV Sez. U, Sentenza 14697/2010 il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari integra l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. q , del D.Lgs. 109/2006, qualora risulti, oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi in ogni caso il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, mentre la scarsa laboriosità del magistrato, che è indice di non giustificabilità del ritardo, non costituisce condicio sine qua non ai fini della configurabilità dell'illecito. Perché quest'ultimo sia integrato, comunque, diversamente da quanto avveniva sotto la vigenza dell'articolo 18 del R.D.Lgs. 511/1946, non occorre un'indagine in ordine alla compromissione del prestigio dell'Ordine giudiziario o sul venir meno della fiducia e della considerazione di al il magistrato deve godere, atteso che tali aspetti non fanno più parte del fatto tipico che dà corpo alla violazione disciplinare. SEZIONI UNITE ORDINANZA 29 MARZO 2011, N. 7103 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Trasporto dell'energia elettrica - Atti del gestore del servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle modalità di esercizio - Controversie - Evoluzione normativa dall'articolo 33 del D.Lgs. 80/1998 all'articolo 133 del codice del processo amministrativo - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Configurabilità - Fondamento. La devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie relative agli atti del gestore del servizio pubblico di trasporto dell'energia elettrica, funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle modalità di esercizio, già configurabile in base all'articolo 33 del D.Lgs. 80/1998, nel testo risultante dall'articolo 7 della legge 205/2000, stante il richiamo ai servizi di pubblica utilità di cui alla legge 481/1995, è stata poi espressamente prevista dall'articolo 1, comma 552, della legge 311/2004, per le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al Dl 7/2002, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2003, successivamente confermata dall'articolo 41 della legge 99/2009, nella parte in cui prevedeva la competenza esclusiva del TAR del Lazio per le controversie afferenti procedure e provvedimenti attingenti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale ed, infine, ribadita dell'articolo 133, comma 1, lett. o del D.Lgs. 104/2010 che all'articolo 4, comma 1, n. 43 dell'allegato 4 ha abrogato il citato articolo 41 , con riferimento a tutte le controversie, anche risarcitorie, concernenti atti e procedimenti della P.A. relativi, tra l'altro, alla rete di trasmissione nazionale. Sul riparto della giurisdizione nelle controversie del concessionario del servizio pubblico a Sez. U, Ordinanza 9297/2003 ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 80/1998, sostituito dall'articolo 7 della legge 205/2000, il quale stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblici servizi, espressamente comprendendo i servizi di cui alla legge 481/1995, e, quindi, anche il servizio di produzione dell'energia elettrica, la controversia su beni elettrici inseriti in strutture aziendali, insorta fra società private le quali operino od intendano operare nel settore della produzione dell'energia elettrica, spetta in via esclusiva al giudice amministrativo - tenendo anche conto della portata derogatoria delle norme anzidette rispetto ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione - se ed in quanto sia rivolta al conseguimento di una pronuncia che incida sull'accesso a detto settore o sull'individuazione dei soggetti all'uopo abilitati, ovvero sulle attività di espletamento del relativo servizio con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati . Tali presupposti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo difettano, pertanto, ove si discuta solo sull'appartenenza di quei beni, con conseguente devoluzione, in tal caso, della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. b Sez. U, Ordinanza 23835/2004 ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 80/1998, la materia dei servizi pubblici, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concerne esclusivamente le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate a favore del gestore medesimo per consentirgli l'organizzazione del servizio. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia diretta ad ottenere, in carenza di un titolo di diritto privato giustificativo della detenzione, il rilascio di un immobile nella specie, una cabina di trasformazione utilizzato dal gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica per la organizzazione del servizio stesso e, in particolare, per la distribuzione dell'energia elettrica ad altri utenti, diversi dal proprietario concedente. Né la giurisdizione, su siffatta controversia, del giudice ordinario è preclusa dalla disposizione dell'articolo 4 della legge 2248/1865, all. E, atteso che detta norma, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, a un facere , non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo . c Sez. U, Ordinanza 6218/2006 la domanda proposta dal privato nei confronti della P.A. o di suoi concessionari per ottenere il risarcimento del danno alla salute derivante dalle emissioni elettromagnetiche generate da un elettrodotto è devoluta al giudice ordinario, atteso che la P.A. è priva di qualunque potere di affievolimento del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 Cost. e, d'altra parte, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo non potrebbe essere affermata sulla base dell'articolo 33 D.Lgs. 80/1998, che fa riferimento a tutte le controversie in materia di pubblici servizi , rientrando, invece, detta controversia tra quelle meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cosa , che il medesimo articolo esclude dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo o sulla base dell'articolo 34 D.Lgs. cit., come modificato dall'articolo 7 della legge 205/2000, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Cost. 204/2004, perché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, prevista da detta norma, ha come presupposto oggettivo il nesso - nella specie insussistente - tra atti e provvedimenti della P.A., e dei soggetti ad essa equiparati, ed uso del territorio o sulla base dell'articolo 35 del medesimo D.Lgs., poiché è nelle controversie devolute alla sua giurisdizione che il giudice amministrativo può conoscere delle questioni relative al risarcimento del danno. d Sez. U, Sentenza 23735/2006 in tema di costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica, la domanda proposta dal privato nei confronti della P.A. o dei suoi concessionari, tesa ad ottenere - previo accertamento del pericolo per la salute derivante dall'esposizione al campo elettromagnetico, data la breve distanza tra la linea elettrica e l'abitazione dell'istante - un'inibitoria, con la richiesta, in particolare, di emanazione da parte del giudice di un ordine di interramento della linea elettrica a ridosso della abitazione del privato, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la P.A. è priva di qualunque potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di affievolire o di pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale, garantito come fondamentale dall'articolo 32 della Costituzione, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità. Tale principio vale anche nel nuovo quadro di riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, di cui all'articolo 7 della legge 205/2000. SEZIONI UNITE ORDINANZA 29 MARZO 2011, N. 7103 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Fondo gravato da servitù di elettrodotto - Domanda di rimozione o diversa collocazione delle condutture e degli appoggi - Giurisdizione ordinaria od amministrativa esclusiva - Criteri di riparto - Fattispecie appartenente alla giurisdizione ordinaria. Il diritto del proprietario di un fondo, gravato da servitù di elettrodotto, di ottenere, ai sensi dell'articolo 122 del Rd 1775/1933, che l'esercente dell'elettrodotto rimuova o collochi diversamente le condutture e gli appoggi , può essere fatto valere avanti al giudice ordinario quando lo spostamento preteso non comporti di necessità l'adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete elettrica, cioè quando la domanda non presuppone che il contraddittore evocato in giudizio abbia assunto provvedimenti o si sia mosso nell'esercizio, procedimentalizzato, del potere di realizzare infrastrutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale, poiché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. o del D.Lgs. 104/2010. Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione ordinaria sulla domanda con cui il proprietario del fondo non contestava l'esercizio di alcun potere da parte del gestore della rete, né deduceva che lo stesso avesse emanato alcun provvedimento nell'esercizio delle sue funzioni, ma invocava soltanto la rimozione della linea elettrica dal suo fondo, manifestando indifferenza per la soluzione tecnica da scegliere interramento, aggiramento o rifacimento dell'intero tracciato . I precedenti I Sez. U, Sentenza 329/1999 la controversia instaurata da un comune nei confronti dell'ENEL SpA al fine di sentir dichiarare quest'ultima società tenuta a sopportare le spese sostenute per lo spostamento e interramento di un elettrodotto ostacolante la costruzione di una strada è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non vedendo in considerazione il riconoscimento di un eventuale diritto allo spostamento dell'elettrodotto ai sensi dell'articolo 126 Rd 1775/1933 norma prevedente all'uopo un provvedimento del Ministro dei lavori pubblici su richiesta delle autorità interessate , bensì solo l'accertamento del soggetto sul quale devono gravare le spese sostenute per tale spostamento. II Sez. U, Ordinanza 14870/2006 la controversia risarcitoria per il danno derivante dall'accesso alla proprietà privata con apposizione di tralicci elettrici in assenza di autorizzazione prefettizia va ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario, configurandosi in tale ipotesi la lesione del diritto di proprietà. SEZIONI UNITE 29 MARZO 2011, N. 7099 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE. Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario - Iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati - Esclusione - Fondamento. L'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali, di chi abbia svolto tali funzioni. In senso conforme, Sez. U, Sentenza 4905/1997 ai fini dell'iscrizione all'Albo dei procuratori legali, i magistrati onorari ed, in particolare, il conciliatore, non sono equiparabili ai magistrati dell'ordine giudiziario contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b , e 30, lett. f , del Rdl 1578/1933. SI veda anche Sez. U, Sentenza 8737/2008 l'esercizio delle funzioni di giudice di pace non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l'iscrizione di diritto del giudice di pace nell'albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali. SEZIONI UNITE 29 MARZO 2011, N. 7097 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Controversia promossa da privato avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento che ordina la cessazione dell'occupazione di un'area - Contestazione della natura demaniale - Oggetto - Accertamento della proprietà - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento. È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi - la controversia nella quale un privato, contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, confinante con una recinzione aeroportuale, impugna l'ordinanza con la quale gli è stato ingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto la parte chiede una pronuncia che ha ad oggetto la proprietà, pubblica o privata, di quel suolo. Si richiamano a Sez. U, Sentenza 5089/1997 nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di conseguire l'accertamento del proprio diritto su di esso in base ad un contratto di diritto privato, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo nella specie, l'Intendenza di Finanza aveva revocato la concessione dell'Ufficio del Registro rilasciata ad un privato per installare una piscina prefabbricata su di un terreno di proprietà dello Stato, sito tra un albergo e la spiaggia marina . b Sez. U, Sentenza 26726/2007 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il privato, a tutela del proprio diritto di proprietà su un'area destinata a sfruttamento ittico, chieda in via d'urgenza l'inibitoria dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di abbattimento della recinzione che la P.A. abbia disposto sul presupposto dell'appartenenza dell'area al demanio marittimo , e successivamente instauri il giudizio di merito per il riconoscimento del diritto soggettivo leso, in quanto la domanda proposta non ha ad oggetto l'annullamento del provvedimento amministrativo, ma la contestazione dell'esistenza del potere autoritativo esercitato. c Sez. U, Sentenza 9950/2009 in tema di utilizzazione di beni demaniali, compete al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla controversia relativa al pagamento di indennità per l'occupazione di aree del demanio marittimo, che risultino aver formato oggetto non di concessione in uso verso corrispettivo, ma di utilizzazione gratuita ai sensi dell'articolo 34 cod. nav., in base a un accordo convenzionale intervenuto tra pubbliche amministrazioni. d Sez. U, Sentenza 2062/2011 in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario nella specie una società privata subentrata ad altra società nella titolarità della concessione demaniale per la gestione di un porto turistico ed il terzo, sempre che l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. In applicazione del principio, la SC ha ritenuto spettasse all'AGO la controversia intercorsa tra la società titolare della concessione demaniale ed alcuni privati che assumevano di avere stipulato con un precedente gestore contratti di assegnazione di posti di ormeggio, dei quali la società subentrante non aveva conoscenza . SEZIONI UNITE 29 MARZO 2011, N. 7097 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Questione di giurisdizione - Proponibilità anche nel giudizio di cassazione - Condizioni - Mancata formazione del giudicato sul punto - Possibilità di contestazione ad opera della stessa parte che ha adito quel giudice - Ammissibilità - Conseguenze in tema di spese processuali - Violazione del dovere di lealtà e probità - Configurabilità. La questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di cassazione, purché almeno una delle parti l'abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul punto. In presenza di tale condizione, la questione di giurisdizione può essere posta anche dalla stessa parte che ha adito un giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in base all'interesse che deriva dalla soccombenza nel merito in questo caso, però, il giudice può condannare tale parte alla rifusione delle spese del giudizio di impugnazione anche se la stessa sia risultata vincitrice in punto di giurisdizione, potendo ravvisarsi in simile comportamento la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'articolo 88 Cpc. Sulla rilevabilità della questione di giurisdizione nei diversi gradi di giudizio I Sez. U, Sentenza 24883/2008 l'interpretazione dell'articolo 37 Cpc, secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo , deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo asse portante della nuova lettura della norma , della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che 1 il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 38 Cpc non oltre la prima udienza di trattazione , fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado 2 la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione 3 le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità 4 il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ad es., per manifesta infondatezza della pretesa ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum , non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 329, comma Cpc . II Sez. U, Sentenza 18810/2010 costituisce violazione del dovere di lealtà e probità delle parti così come disciplinato dall'articolo 88 Cpc la condotta processuale di una parte caratterizzata dalla ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice adito in simmetrica opposizione alle scelte di controparte, unita alla richiesta, accolta, di sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 Cpc, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 Cost. Pertanto tale condotta può determinare l'applicazione dell'articolo 92, primo comma, ultima parte Cpc, secondo il quale, il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'articolo 88 Cpc, ha causato all'altra parte. III Sez. U, Sentenza 26129/2010 l'eccezione di difetto di giurisdizione non è preclusa alla parte per il solo fatto di avere adito un giudice nella specie, il Tar che lo stesso attore ritiene successivamente privo di giurisdizione ben può quindi, detta parte proporre l'eccezione per la prima volta in appello nella specie, davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia , essendo la questione di giurisdizione preclusa solo nel caso in cui sulla stessa si sia formato il giudicato esplicito o implicito. SEZIONI UNITE ORDINANZA 15 MARZO 2011, N. 6016 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Contratto nella specie appalto di servizi ad esecuzione periodica o continuativa - Controversia in materia di revisione prezzi - Giurisdizione amministrativa esclusiva ex articolo 6 della legge 537/1993, come sostituito dall'articolo 44 della legge 724/1994 - Configurabilità - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO. Sentenza del giudice amministrativo dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione - Passaggio in giudicato - Successiva instaurazione del giudizio dinanzi al giudice ordinario - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi al secondo giudice - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 69/2009. - Nelle controversie relative ad un contratto ad esecuzione periodica o continuativa nella specie, contratto di appalto del servizio regionale di soccorso di emergenza con ambulanza , è obbligatoria la clausola di revisione del prezzo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 537/1993, come sostituito dall'articolo 44 della legge 724/1994, applicabile ratione temporis norma poi riprodotta dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 pertanto, il relativo giudizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo a situazioni soggettive che si collocano in un'area in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo. - La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice adito abbia emesso una sentenza limitata alla giurisdizione opera, come giudicato esterno, con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo ovvero nel processo riassunto avanti al giudice dotato di potestas judicandi , in sede di translatio judicii pertanto, tale preclusione non opera nel caso in cui esso venga proposto nel corso del diverso giudizio successivamente instaurato, venendo infatti in questione non i poteri del giudice, bensì i diritti processuali delle parti. Nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.A., oggetto di sentenza passata in giudicato, l'attore aveva proposto - prima dell'entrata in vigore dell'articolo 59 della legge 69/2009 - il nuovo giudizio presso il tribunale ordinario, dinanzi al quale aveva depositato, in data anteriore all'entrata in vigore della norma già indicata, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile e, nel merito, fondato dalle Sezioni Unite . - Sul primo dei due principi Sez. U, Sentenza 24785/2008 l'articolo 6 della legge 537/1993, come sostituito dall'articolo 44 della legge 724/1994, nel dettare una serie di disposizioni relative ai contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, prevede, al comma 4, che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo ed, al comma 19, che le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo pertanto, stante l'ampia formulazione della norma, il suo campo di applicazione non è limitato ai contratti di appalto di opere pubbliche, ma si estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per difetto di giurisdizione, il capo del lodo arbitrale relativo alla domanda del corrispettivo per revisione prezzi . - Sul secondo Sez. U, Ordinanza 5917/2008 la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza anche soltanto limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del diverso giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l'attore aveva proposto il nuovo giudizio presso la Commissione tributaria provinciale, dinanzi alla quale veniva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C. . SEZIONI UNITE ORDINANZA 14 MARZO 2011, N. 5922 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI. Emergenze naturali - Immissione di personale in ruoli speciali - Contributo a carico dello Stato ex articolo 12 legge 730/1986 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie. La controversia avente ad oggetto l'accertamento e il pagamento del contributo a carico dello Stato, per l'immissione in ruoli speciali di personale per lo svolgimento delle attività necessarie a far fronte alle conseguenze delle emergenze naturali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto né l'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, né le disposizioni di legge successivamente intervenute articolo 22, comma 6, Dl 244/1995, convertito con modificazioni della legge 341/1995 e articolo 1, comma 6, Dl 392/2000, convertito con modificazioni della legge 24/2001 prevedono spazi di valutazione discrezionale sull' an o sul quantum del contributo, da parte dell'autorità amministrativa. Fattispecie concernente la domanda di rimborso degli oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche nel periodo di tempo impiegato per lo svolgimento dei concorsi riservati del personale che aveva collaborato nell'emergenza del terremoto in Irpinia . In precedenza, si veda Sez. U, Sentenza 12148/1995 la domanda con la quale il personale convenzionato della Regione Campania, in relazione alle esigenze conseguenti agli eventi sismici del 1980 e del 1981, chieda, ai sensi della legge 48/1989 - che ha prorogato le convenzioni con riguardo alle quali la precedente legge 730/1986 aveva previsto il passaggio, per concorso, del detto personale nei ruoli speciali ad esaurimento della Regione stessa - una diversa decorrenza della data di ripristino del proprio rapporto in convenzione, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, attesa la natura privatistica di tale rapporto e la non assimilabilità di esso a quello di pubblico impiego.