Rimessa in discussione la pronuncia di secondo grado, che aveva comminato anche quattordici giorni di detenzione. Secondo i giudici, difatti, l’oggetto ‘incriminato’ è da ricomprendere nella categoria delle ‘armi improprie’.
Lo si può dire a priori non fa parte del necessaire tipico della donna moderna. E la situazione non cambia alla luce della collocazione, ossia all’interno di una borsetta da passeggio. Ma la classificazione del coltello a serramanico – ecco l’argomento in discussione – come arma può essere ‘ridotta’ a semplice – si fa per dire – «oggetto atto ad offendere». Con conseguenze sicuramente più lievi a livello penale Cassazione, sentenza numero 46264/2012, Prima Sezione Penale, depositata oggi . Borsetta criminale. A finire sul banco degli imputati è una giovane donna, alla quale, fermata in strada per un controllo di polizia, viene contestato il fatto di «aver portato fuori dall’abitazione un coltello» – un coltello a serramanico per la precisione, sistemato nella borsetta –, senza riuscire a «fornire spiegazioni». Scontata, per i giudici, la colpevolezza della donna, condannata sia in primo che in secondo grado in Appello, in particolare, viene confermata l’ammenda di 80 euro e ampliata la pena detentiva, portata a 14 giorni di arresto. Categoria arma impropria. A tenere aperta la vicenda, però, provvedono i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dalla donna, ritengono applicabile l’ipotesi della «lieve entità». A questo principio si è appigliato il legale della donna, richiamando un precedente giurisprudenziale risalente a trent’anni fa, secondo cui «la diminuente in materia di armi possa essere applicata senza distinzione tra gli oggetti atti ad offendere», includendo anche «gli strumenti da punta e da taglio» intesi quali «armi improprie». E quello stesso principio viene richiamato dai giudici di terzo grado, perché la definizione «oggetti atti ad offendere» va intesa in senso lato come categoria più ampia, quella delle «armi improprie». Ciò significa, chiariscono i giudici indicando la strada da seguire in Appello – a cui la questione viene nuovamente affidata –, che l’attenuante della «lieve entità», con pena quindi limitata alla «sola ammenda», è applicabile a tutte le armi improprie, come, per l’appunto, un coltello a serramanico.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 – 28 novembre 2012, numero 46264 Presidente Chieffi – Relatore Caprioglio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.1.2010 il Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Senigallia, condannava V.C.A. alla pena di giorni dodici di arresto ed euro 80 di ammenda, per aver portato fuori dall’abitazione un coltello, così come era stato accertato il 30.8.2007, allorquando a seguito di controllo di polizia, la prevenuta venne trovata con il coltello all’interno della borsetta. La corte d’appella di Ancona, con sentenza 15.11.2011, rigettava il gravame interposto dall’imputata, mentre accoglieva quello del Procuratore Generale della corte d’appello di Ancona che aveva dedotto l’illegalità della pena detentiva, che rideterminava in giorni quattordici di arresto. Veniva osservato che l’imputata venne trovata a portare nella sua borsetta un coltello a serramanico, in ordine a cui non seppe fornire giustificazioni non veniva ritenuto rientrante il caso nell’ipotesi di lieve entità, sulla base di un orientamento risalente di questa Corte. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre 2.1. nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza in questione, attese che la V. ebbe ad eleggere domicilio, il 30.8.2007, presso il difensore di fiducia, avv. Pasqualini Alessandro del foro di Roma, che esercitava nello studio in Roma, via Trionfale numero 81, dell’avv. De Cipria e successivamente elesse domicilio in Meda MI via Serio numero 8, sennonché l’estratto contumaciale le venne notificato presso lo studio De Caprio, in vale Vaticano numero 46, studio dove si era trasferito l’avv. Pasqualini dal 28.7.2008, ma dove non vi era alcun avv.to De Caprio, cosicché l’imputata non ebbe conoscenza della conclusione del secondo grado di giudizio, dal che seguirebbe - secondo la difesa - la nullità assoluta della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado. 2.2. nullità della notifica dell’avviso di fissazione udienza avanti la corte d’appello per inosservanza di norme processuali, non essendo stato notificato l’avviso dell’udienza avanti la corte d’appello presso il domicilio, medio tempore eletto in Meda, dall’imputata inoltre per le ragioni suindicate anche al difensore di fiducia l’avviso non venne regolarmente notificato, con ciò integrando, a parere della difesa, una nullità di tutti gli atti derivati, ivi compresa la sentenza impugnata. 2.3. violazione dell’articolo 4 comma 3 l. 110/75 per non aver ritenuto il fatto de quo in termini di levità viene ricordato che sul fatto che anche il porto di oggetto da punta e da taglio possa integrare un fatto di lieve entità si è formato un più recente orientamento che, sulla scia di un risalente arresto delle Sezioni Unite del 1982 27.11.1982, numero 861 , ritiene che la diminuente in materia di armi possa essere applicata senza distinzione tra gli oggetti atti ad offendere , non avendo il riferimento contenuto nell’ultima parte dell’articolo 4 comma 3 l. 110/75 né significato, né valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutti gli strumenti da punta e da taglio costituenti armi improprie. Viene citata una sentenza di questa sezione 24.2.2010, numero 10409 secondo cui detta attenuante è applicabile a tutte le armi improprie indicate nell’articolo 4 comma 4 e non al soli oggetti atti ad offendere. Viene poi lamentato che non siano state considerate le circostanze di tempo e di luogo e di persona che accompagnano e caratterizzano l’illegittimo porto. 2.4 violazione articolo 53 l. 698/1981, manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Non sarebbero state indicate le ragioni logiche in virtù delle quali sono state ritenute insussistenti le concrete garanzie circa l’adempimento dell’obbligazione. La corte non avrebbe spiegato quali sono le garanzie che la V. non ebbe ad assicurare per consentire la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex articolo 53 legge citata. 3. All’udienza del 17.7.2012, a fronte del primo motivo di ricorso, veniva disposta la notifica dell’estratta contumaciale al domicilio dichiarato dall’imputata, che in data 3.10.2012 presentava atto di ricorso per cassazione, sviluppando motivi sovrapponibili per lo più a quelli avanzati dal difensore. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto nei termini che di seguito sono indicati. Va premesso, a fronte della richiesta del PG, che la contravvenzione in oggetto non risulta prescritta nel termine naturale del 30.8.2012, ricorrendo un periodo di sospensione del termine di circa undici mesi. Va sottolineato che il primo motivo di ricorso deve ritenersi superato a seguito dell’intervenuto ordine di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, presso il domicilio dichiarato dell’imputata. Va aggiunto che il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la nullità dedotta, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, è a regime intermedio e doveva essere eccepita entro il termine di deliberazione della sentenza nello stesso grado. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso, atteso che la più recente giurisprudenza di questa Corte, in linea con un risalente insegnamento delle Sezioni Unite 27.11.1982, numero 9335 , ha proposto l’interpretazione secondo cui la circostanza del fatto di lieve entità di cui all’articolo 4 l. 110/1975 va ritenuta applicabile a tutte le armi improprie indicate nell’articolo 4 comma 2 legge citata e non solo agli oggetti atti ad offendere strettamente intesi da ultimo Sez. I, 1.3.2012, numero 12915 Sez. I, 24.2.2010, numero 10409 . Tale interpretazione appare assolutamente fondata, muovendo dal dato che il termine “oggetto” usato nel terzo comma dell’articolo 4 in discorso si riferisce ad ogni arma impropria, perché intesa dal legislatore come sinonimo più generico di strumento atto ad offendere. Infatti la seconda parte del secondo comma dell’articolo 4 prevede una ipotesi minore strumenti utilizzabili per l’offesa che deve ritenersi ricompresa nell’ipotesi maggiore, costituita da tutti gli oggetti atti ad offendere. In sostanza i due termini “oggetti” e “strumenti”, nella disposizione in esame, sono stati usati secondo l’accezione letterale che è loro rispettivamente propria si tratta di due specie diverse di strumenti, ma ambedue ricomprese nell’unica categoria di armi improprie, perché sia l’una che l’altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona. Ragion per cui deve affermarsi che l’attenuante di cui al comma terzo dell’articolo 4 è applicabile a tutte le armi improprie indicate nel secondo comma di tale articolo, tra cui vi è appunto il coltello a serramanico. La sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra affermato, dalla corte d’appello di Perugia. Il quarto motivo di doglianza potrebbe essere superato con il riconoscimento dell’ipotesi lieve il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente di cui all’articolo 4 comma 3 L. 110/75 e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla corte d’appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.