La successiva presentazione di una denuncia di successione da parte degli eredi non appare di per sé idonea a spezzare ogni nesso causale con l’originaria condotta colposa del notaio che aveva presentato in ritardo la prima denuncia.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21082/12, depositata il 27 novembre. Il caso. Una donna, in proprio e quale rappresentante dei figli minori, cita in giudizio un notaio per far accertare la sua responsabilità in ordine alla ritardata presentazione della denuncia di successione e chiedere la condanna al risarcimento dei danni a seguito della sanzione imposta dall’Ufficio del Registro. Il Tribunale accoglie la domanda, ma la decisione viene parzialmente riformata dai giudici di appello, che ritengono addebitabile al notaio solo l’importo della sanzione originariamente irrogata, con esclusione del successivo aggravio, disposto a seguito di una nuova dichiarazione di successione presentata dagli eredi, e degli interessi di mora. La questione è allora posta al vaglio della S.C Il nodo della denuncia integrativa. Secondo gli eredi la presentazione della denuncia integrativa non era conseguenza della violazione di obblighi di diligenza, ma atto volto ad ottenere una riduzione dell’imposta precedentemente liquidata esso costituisce perciò mera occasione e non causa dell’irrogazione di una sanzione maggiore. L’intera pena pecuniaria e i maggiori interessi liquidati non erano conseguenza della dichiarazione integrativa, ma erano riferibili esclusivamente all’originario ritardo di 29 giorni nella presentazione della denuncia di successione. La denuncia era volta al riconoscimento delle passività . Gli Ermellini premettono che in materia di risarcimento del danno vige il criterio della c.d. regolarità causale, nel senso che sono risarcibili anche i danni mediati e indiretti che rientrino nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto in base a un giudizio di probabile verificazione. Ciò premesso, nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che i maggiori importi addebitati agli attori siano conseguenza esclusiva della presentazione della denuncia integrativa da parte degli eredi tale affermazione, però, contrasta con quanto precedentemente rilevato nella stessa sentenza, laddove si sostiene che la nuova dichiarazione è stata presentata per le sole passività. La normativa in materia articolo 50, comma 1, D.Lgs. numero 346/1990 prevede infatti che venga comminata un’autonoma sanzione in caso di denuncia ritardata solo se dalla stessa deriva la liquidazione di una maggiore imposta. . e in questo caso non sono previste sanzioni. Qualora, come nel caso di specie, la denuncia sia volta solo ad ottenere il riconoscimento di passività precedentemente non indicate, cade il presupposto della sanzione. Alla stregua di queste argomentazioni pare venir meno la coerenza logica della sentenza di appello ai sensi del principio di diritto precedentemente richiamato, la successiva presentazione non appare di per sé idonea a spezzare ogni nesso causale con la condotta colposa del notaio. Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 ottobre – 27 novembre 2012, numero 21082 Presidente Bursese – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3-10-1994 S.M.L. , in proprio e quale rappresentante dei figli minori A.F. e T. , conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il notaio P.G. , per sentir accertare la sua responsabilità per il ritardo nella presentazione della denuncia di successione di A.G. , e sentirlo conseguentemente condannare al risarcimento dei danni, nella misura di lire 42.898.831 o in quella diversa che risultasse dovuta per la comminatoria di sanzioni pecuniarie da parte dell'Ufficio del Registro di Formia, con la rivalutazione e gli interessi. Il convenuto, nel costituirsi, contestava la fondatezza della domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la SASA Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.s., onde essere dalla stessa manlevato in caso di condanna. Autorizzata la chiamata, la predetta compagnia di assicurazione si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di garanzia. Con sentenza numero 15070 del 2002 il Tribunale, nel dare atto che il notaio P. , pur essendo stato incaricato in tempo utile dalla S. , aveva presentato la denuncia di successione oltre il termine prescritto dalla legge sei mesi dalla morte dell'A. , deceduto il omissis , ed era pertanto incorso in responsabilità ex articolo 2236 c.c., attesa la modesta complessità tecnica dell'operazione, condannava il convenuto a pagare all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma dalla stessa corrisposta a titolo di pena pecuniaria e interessi, pari a complessive lire 115.856.000, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo condannava la SASA s.p.a. a rimborsare al convenuto tutte le somme dal medesimo corrisposte all'attrice in forza della stessa sentenza. Il P. proponeva appello avverso la predetta decisione, sostenendo di non essere responsabile del ritardo nella presentazione della denuncia di successione, in quanto la cliente non gli aveva consegnato tempestivamente il certificato di morte. Egli, inoltre, contestava il quantum liquidato dal primo giudice, facendo presente che il ritardo nella presentazione della denuncia di successione, essendo contenuto nei limiti di trenta giorni, non comportava la pena pecuniaria di cui gli era stato fatto carico e che, in effetti, l'originaria sanzione di lire 42.898.831 irrogata nel 1994 era stata sostituita con quella di lire 115.856.000 a seguito di nuova dichiarazione, presentata dagli eredi A. sulla base di elementi non comunicati in precedenza e sui quali il notaio non aveva avuto la possibilità di interloquire. Con sentenza depositata il 26-5-2005 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la condanna del P. ad Euro 22.155,40, oltre interessi legali dall’esborso al soddisfo. La Corte territoriale rilevava che al convenuto poteva essere addebitato, per il colpevole ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione effettuata in data 14-6-1993, solo l'importo della sanzione di lire 42.898.831 originariamente irrogata dall'Ufficio del Registro di Formia mentre l'aggravio della sanzione fino a lire 77.591.000 e l'ulteriore importo di lire 38.625.000 per interessi di mora non potevano far carico al professionista, essendo conseguenti alla nuova denuncia di successione presentata in data 4-7-1994 dagli eredi A. . Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso S.M.L. , A.T. ed A.F. , sulla base di tre motivi. P.G. ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1 In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta, formulata in udienza dal Procuratore Generale, di integrazione del contraddittorio nei confronti della SASA s.p.a Poiché, infatti, la predetta compagnia assicuratrice non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui è stata pronunciata la sua condanna a rimborsare al P. tutte le somme dal medesimo corrisposte all'attrice in forza di tale decisione, deve ritenersi ormai formato il giudicato sull'obbligo di garanzia gravante sulla terza chiamata in favore del notaio assicurato sicché non si ravvisa la necessità di procedere ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tale società. 2 Con il primo motivo gli attori denunciano la violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 1227 e 2236 c.c., in relazione all'articolo 1176 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostengono, in particolare, che, in base al principio della regolarità causale, l'applicazione in via definitiva, da parte dell'Ufficio del Registro, di una sanzione pari quasi al massimo di quella prevista per il ritardo non eccedente i 30 giorni, deve essere considerata danno immediatamente ed esclusivamente conseguente al ritardo nella presentazione della denuncia di successione da parte del notaio incaricato. Nessun addebito, per contro, può essere mosso a carico degli eredi A. in relazione alla presentazione della denuncia integrativa, in quanto tale comportamento, non connotato da violazione degli obblighi di ordinaria diligenza, ma diretto ad ottenere una riduzione dell'imposta originariamente liquidata, ha costituito mera occasione, e non causa, della irrogazione di una sanzione definitiva maggiore di quella originariamente irrogata. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle ragioni della irrogazione, da parte dell'Ufficio del Registro, di una sanzione pecuniaria superiore a quella originariamente liquidata, nonché violazione dell'articolo 50 T.U. d.l.vo 346/1990. Deducono che la Corte di Appello non ha tenuto conto delle argomentazioni svolte in appello, secondo cui l'intera pena pecuniaria e i maggiori interessi liquidati con il secondo avviso non erano conseguenza della dichiarazione integrativa, ma erano riferibili esclusivamente al ritardo di 29 giorni nella presentazione della denuncia di successione. Ai sensi dell'articolo 50 T.U. d.l.vo 346/1990, infatti, dalla denuncia integrativa non può derivare alcuna maggiorazione di sanzione ove da essa non discenda anche una maggiorazione dell'imposta originariamente liquidata. Aggiungono che il giudice del gravame ha travisato l'informativa dell'Ufficio del Registro di Formia, da cui non si evince affatto che con il secondo avviso di liquidazione siano stati sanzionati la denuncia integrativa o il ritardo nella sua presentazione o, comunque, una condotta indebita degli eredi, diversa ed ulteriore rispetto al ritardo nella presentazione della denuncia di successione da parte del notaio. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 1227 e 2236 c.c., in relazione all'articolo 1176 c.c., nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel ribadire che la presentazione, da parte degli eredi A. , di denuncia integrativa non comportante aumento di imposta né, dunque, autonoma sanzione, costituiva attività del tutto lecita, sostengono, in particolare, che non può gravare sulla parte che ha subito le conseguenze dell'errore professionale l'onere di svolgere le eventuali impugnazioni dirette a mitigare le conseguenze derivanti dall'originario errore del professionista danneggiante e che non si sarebbero verificate senza di esso. 3 I primi due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, appaiono fondati, per quanto di ragione. Deve premettersi che, secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, l'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale o per responsabilità extracontrattuale è circoscritto dal criterio della c.d. regolarità causale, nel senso che sono risarcibili non solo i danni diretti ed immediati, ma anche i danni mediati ed indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione, rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza Cass. 4-7-2006 numero 15274 Cass. 9-5-2000 numero 5913 Cass. 19-5-1999 numero 4852 Cass. 6-3-1997 numero 2009 Cass. 10-11-1993 numero 11087 . Si ha interruzione del nesso causale, con conseguente esclusione dell'imputabilità del danno, quando sopravvenga un fatto del tutto distinto e autonomo, eventualmente attribuibile a comportamento dello stesso danneggiato, che si riveli di per sé idoneo a produrre l'evento lesivo. Nella specie, la Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che, per la successione di A.G. , il competente Ufficio del Registro ha comunicato agli eredi due avvisi di liquidazione d'imposta. Il primo avviso, comunicato nel 1994 sulla base della denuncia di successione presentata in data 14-6-1993 dal notaio P. , prevedeva l'irrogazione della sanzione pecuniaria di lire 42.898.831 mentre il secondo avviso, comunicato nel novembre 1996 sulla base della nuova denuncia di successione presentata in data 4-7-1994 dagli eredi A. , conteneva l’irrogazione della sanzione pecuniaria di lire 77.591.000 e l'applicazione di interessi di mora nella misura di lire 38.625.000. Ciò posto, la Corte territoriale ha ritenuto che il danno imputabile al notaio per il colpevole ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione effettuata oltre il prescritto termine di sei mesi dalla morte di A.G. è rappresentato solo dall'importo della sanzione pecuniaria di lire 42.898.831 irrogata dall'Ufficio del Registro di Formia con il primo avviso di liquidazione laddove l'aggravio della sanzione pecuniaria fino a lire 77.591.000 e l'ulteriore somma di lire 38.625.000 per interessi di mora richiesti agli attori con il secondo avviso di liquidazione non possono far carico al professionista, essendo conseguenti - all'iniziativa assunta dagli eredi A. con la presentazione di altra denuncia e un ulteriore ritardo nel pagamento . Deve, peraltro, rilevarsi che il percorso argomentativo seguito nella sentenza in esame presenta un'intrinseca contraddittorietà. L'affermazione secondo cui i maggiori importi addebitati agli attori con il secondo avviso di liquidazione sono ricollegabili esclusivamente alla presentazione della denuncia integrativa da parte degli eredi A. , infatti, si pone in contrasto con quanto precedentemente affermato nella stessa sentenza, secondo cui dalla informativa pervenuta dall'Ufficio del Registro di Formia risulta che la nuova dichiarazione è stata presentata per le sole passività . Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi del primo comma, seconda parte, dell'articolo 50 del d.lgs. 31-10-1990 numero 346, la ritardata presentazione della dichiarazione integrativa di successione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio . Ciò sta a significare, a tutta evidenza, che presupposto per l'applicazione di una autonoma sanzione in caso di ritardata presentazione di tale dichiarazione è che dalla stessa sia derivata la liquidazione di una maggiore imposta e che, pertanto, non è di per sé sanzionabile non comportando la liquidazione di maggiori imposte la denuncia integrativa tardiva diretta, come nella specie, esclusivamente al riconoscimento di passività precedentemente non indicate. Di conseguenza, viene meno la coerenza logica delle argomentazioni sulle quali il giudice del gravame ha basato il proprio convincimento circa l'insussistenza di un collegamento causale tra l'affermata responsabilità del notaio P. in relazione al ritardo nella presentazione della originaria denuncia di successione e le maggiori somme addebitate dall'Ufficio del Registro agli eredi A. con il secondo avviso di liquidazione argomentazioni che muovono dall'individuazione, nell'iniziativa assunta dagli eredi A. con la presentazione della dichiarazione integrativa, della causa esclusiva degli ulteriori oneri liquidati, di per sé idonea a spezzare ogni nesso causale con la condotta colposa del professionista. Alla stregua delle esposte considerazioni, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale dovrà colmare le evidenziate carenze motivazionali, valutando nuovamente la sussistenza del nesso eziologico tra il colpevole ritardo del professionista nella presentazione della denuncia di successione e i maggiori oneri addebitati agli eredi A. con il secondo avviso di liquidazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, resta assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.