Da cantina a mini-appartamento: la DIA non basta, serve il permesso di costruire

Serve il permesso di costruire sia per modificare la destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, sia nel caso in cui i lavori, se eseguiti in centri storici, comportino il mutamento di destinazione d’uso all’interno di una stessa categoria omogenea.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 43885/2012, depositata il 13 novembre. Il caso. Una cantina adibita a deposito di merci agricole veniva trasformata in un mini-appartamento con, a monte, una comunicazione effettuata dal proprietario tramite DIA. Dichiarazione ritenuta però insufficiente dai giudici di merito per questo tipo di lavori, che richiederebbero il rilascio di un permesso di costruire. Nessuna opera in cemento armato è stata posta in essere. L’imputato, dal canto suo, nel ricorso per cassazione sostiene che in presenza di ristrutturazione consistita nell’esecuzione di sole opere interne di adeguamento dei servizi e di tramezzatura, «senza né aumenti di volume, né modifiche di sagome o altezze della costruzione preesistente» non è necessario alcun permesso di costruire. Non solo ristrutturazione, ma modifica della destinazione d’uso. Non è così per gli Ermellini i quali sottolineano che la fattispecie penale dell’abuso edilizio è da ritenersi concretizzata anche in presenza di sole opere interne implicanti comunque una modificazione funzionale del locale interessato dai lavori. Più chiaramente, la S.C. ha affermato che gli interventi di ristrutturazione edilizia «implicano il rilascio del permesso di costruire sia nelle ipotesi di modificazione della destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico», sia nel caso in cui se eseguiti in centri storici – come nella fattispecie – «comportino il mutamento di destinazione d’uso all’interno di una stessa categoria omogenea». La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. La Corte di legittimità rigetta quindi il ricorso specificando, in tema di sospensione del termine di prescrizione, che «in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il 60esimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento», dovendosi aver riguardo, in caso contrario, «al tempo dell’impedimento aumentato di 60 giorni».

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 30 agosto – 13 novembre 2012, numero 43885 Presidente Agrò – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 5 marzo 2012 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Distaccata di Frascati - dell'8 marzo 2010 con la quale M.M. , imputato dei reati di cui agli articolo 44 lett. c , 71, 72, 95 D.P.R. 380/01 e 181 comma 1 D. L.vo 42/04 fatti accertati in OMISSIS , era stato ritenuto colpevole dei detti reati e condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla complessiva pena - condizionalmente sospesa - di mesi otto di arresto ed Euro 23.000,00 di ammenda. 1.2 Rilevava la Corte di Appello, richiamando sui vari punti le considerazioni svolte dal Tribunale che condivideva nella loro interezza che, quanto alla dedotta insussistenza del reato edilizio, l'intervenuta modificazione della destinazione d'uso che aveva visto la trasformazione di una cantina adibita a deposito di merci agricole in un mini-appartamento, avrebbe richiesto il rilascio di un permesso di costruire e non la semplice DIA con la quale il M. aveva comunicato l'inizio dei lavori di ristrutturazione del locale cantinato. Osservava - con riferimento alla violazione delle leggi sui cementi armati ed antisismiche che le strutture aggiuntive realizzate - consistite in travi di ferro affogate nel cemento onde sostenere le volte della cantina - richiedevano il preventivo nulla osta del Genio civile e la presentazione di apposito progetto redatto da tecnico specializzato. Giudicava apodittiche, e comunque sfornite di qualsiasi prova, le asserzioni dell'imputato secondo le quali era stata presentata tempestivamente la documentazione prevista in materia antisismica e l'opera era comunque da ritenersi conforme alle leggi in materia di tutela del paesaggio. 1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo violazione di legge per erronea applicazione della legge penale relativamente alla affermata sussistenza del reato urbanistico-edilizio rileva, al riguardo, la non necessità del permesso di costruire, richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia ed evidenziando come la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le risultanze documentali e fotografiche e come, altrettanto erroneamente, avesse ritenuto necessario il permesso di costruire pur in presenza di una ristrutturazione consistita nell'esecuzione di sole opere interne di adeguamento dei servizi e di tramezzatura, senza né aumenti di volume, né modifiche di sagome o altezze della costruzione preesistente. Ribadisce - con riferimento ai contestati reati in materia antisismica capi b , c e d - la loro inconfigurabilità non essendo state eseguite opere in cemento armato e risultando le opere accertate preesistenti ai rilevi della P.G. Con un secondo motivo viene dedotta l'intervenuta estinzione di tutti i reati per prescrizione, contestandosi il prolungamento del termine per effetto del rinvio disposto per impedimento legittimo dell'imputato. 1.3 Con motivi aggiunti ritualmente e tempestivamente depositati, il difesa reitera il profilo della intervenuta prescrizione asseritamente maturata il 17 agosto 2012, non potendo valere l'ulteriore sospensione indicata in giorni sessanta per il rinvio della prima udienza dovuto a legittimo impedimento dell'imputato o, quanto meno, non essendo legittimo il computo di giorni sessanta quale periodo di sospensione. Reitera, poi, il profilo di erronea applicazione della legge penale con riferimento sia al reato urbanistico - ribadendo la piena legittimità della semplice D.I.A. sia al reato antisismico ed a quello paesaggistico. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni qui di seguito specificate. 2. A prescindere dalla sostanziale genericità delle deduzioni difensive, incentrate soltanto su principi teorici disancorati dal caso concreto, ancorché il ricorso risulta estremamente articolato quanto alla ricostruzione del panorama normativo di riferimento e quanto ai richiami giurisprudenziali in tema di interventi di ristrutturazione edilizia e di interventi edilizi suscettibili del preventivo ottenimento del permesso di costruire o in alternativa della D.I.A. o della c.d. Super D.I.A. , va ricordato che al M. viene addebitata in via principale capo A della imputazione la ristrutturazione di un locale originariamente adibito a cantina con modifica della destinazione d'uso da cantina ad abitazione per essere stati effettuati al suo interno lavori edilizi consistiti nella realizzazione di due camere da letto, cucina, bagno e ripostiglio in una zona vincolata paesaggisticamente e sita nel centro storico del Comune di OMISSIS . 3. Gli interventi edilizi di cui sopra impropriamente qualificati dal ricorrente come lavori di ristrutturazione in realtà afferiscono ad una modificazione della destinazione d'uso di un locale in precedenza adibito ad altri fini e, a seguito dei lavori realizzati, destinato al soddisfacimento di finalità diverse, senza l'ausilio del prescritto permesso di costruire. 4. Ora, sia che lo si voglia riguardare come intervento di ristrutturazione, sia che lo si voglia riguardare come modificazione della destinazione d'uso, è da condividere la decisione della Corte che - seppur sintetica - appare assolutamente in linea con gli orientamenti da tempo espressi da questa Corte di legittimità sia in tema di ristrutturazione edilizia che in tema di modificazione della destinazione d'uso di un immobile. 5. Osserva questa Corte che il concetto di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione fornita dall'articolo 3 comma 1 lett. d del D.P.R. 380/01 implica, a differenza degli interventi di manutenzione straordinaria, il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio originario finalizzati a trasformare l'organismo preesistente o comunque un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume, ed altezza in questo senso, da ultimo, Cass. Sez. 3^ 16.6.2011 numero 36528, Fai, Rv. 251039 v. anche Cass. Sez. 3^ 20.1.2009 numero 9894, Tarallo, Rv. 343101 Cass. Sez. 3^ 11.12.2008 numero 2877, Zaccari, Rv. 242165 . Tanto basta per la necessità del preventivo ottenimento del permesso di costruire, versandosi in una ipotesi di nuova costruzione . Inoltre, laddove le opere di trasformazione eseguite modifichino sagoma, altezza o volumi del preesistente manufatto, è indubitabile la necessità del permesso di costruire, non essendo più sufficiente la semplice D.I.A. di cui eventualmente l'imputato si sia avvalso anche se si tratta di mere opere interne per tali concetti, v. Cass. Sez. 3^ 24.11.2011 numero 47438, Truppi, Rv. 251637 Cass. Sez. 3^ 15.3.2002 numero 19378, Catalano, Rv. 221951 con specifico riguardo a lavori interessanti un piano seminterrato trasformato in locale-ristoro con realizzazione ex novo di servizi . 6. Quanto alle varianti in corso d'opera per le quali - secondo l'impostazione del ricorrente - non sarebbe necessario il permesso di costruire, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel ritenere che a le c.d. varianti leggere o minori , tali, cioè, da non incidere sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificative della destinazione d'uso e della categoria edilizia e tali da non alterare la sagoma dell'edificio oltre che rispettose delle prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire, sono assoggettate alla mera denuncia di inizio dell'attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori b le varianti in senso proprio, consistenti in modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato tali, cioè, da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione necessitano del rilascio del c.d. permesso in variante , complementare ed accessorio rispetto all'originario permesso a costruire c le c,d. varianti essenziali , caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'articolo 32 del d. P.R. numero 380 del 2001 sono invece soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo ed autonomo rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante in termini, tra le tante, Cass. Se. 3^ 24.3.2010 numero 24236, Muoio ed altro, Rv. 247686 Cass. Sez. 3^ 27.1.1994 numero 1366, Forest ed altri, Rv. 196496 con riferimento alla irrilevanza penale della variante laddove non modificativa della destinazione d'uso anche di singole unità immobiliari - id est trasformazione di una cantina in locale adibito a soggiorno necessitante della concessione ad aedificandum . 7. Quanto, infine, alla modificazione della destinazione d'uso laddove ad essa si accompagni la realizzazione di opere comportanti aumenti di cubatura è certamente integrata l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 44 lett. b del D.P.R. 380/01. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nel senso di ritenere concretizzata la fattispecie penale dell'abuso edilizio anche in presenza di sole opere interne implicanti comunque una modificazione funzionale del locale interessato dai lavori così, ad es., Cass. Sez. 3^ 20.5.2010 numero 27713, P.M. in proc. Olivieri e altro, Rv. 247919 , non mancando di segnalare quanto ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità in punto di incidenza ai fini penali della modifica di destinazione d'uso, laddove si tratti anche lavori di modesta entità che possono comportare una ipotesi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma primo lett. d del D.P.R. 380/01, atteso che ciò implica la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente così, Cass. Sez. 3^ 17.10.2006 numero 39860, Pompili, Rv. 235404 . Va poi aggiunto che l'accertamento del mutamento di destinazione dev'essere effettuato, nel caso di lavori in corso d'opera, sulla base dell'individuazione di elementi univocamente significativi, propri del diverso uso cui l'opera è destinata e non coerenti con l'originaria destinazione della medesima Fattispecie nella quale l'intervento edilizio era consistito nella trasformazione ad uso abitativo dei sottotetti di numerosi fabbricati in corso di realizzazione, in contrasto con le N.T.A. del P.e.e.p. comunale v. Cass. Sez. 3^ 26.1.2011 numero 9282, Saviano, Rv. 249756 . Così come è stato ribadito il concetto che non rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria le opere che modifichino la destinazione d'uso in quanto assoggettate al rilascio del permesso di costruire Cass. Sez. 3^ 19.1.2012 numero 12104, Tedesco, Rv. 252341 . 8. Ed ancora è stato affermato che gli interventi di ristrutturazione edilizia implicano il rilascio del permesso di costruire tanto nella ipotesi in cui si tratti di modificazione della destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, sia nel caso in cui se eseguiti in centri storici come è avvenuto nel caso di specie comportino il mutamento di destinazione d'suo all'interno di una stessa categoria omogenea in termini Cass. Sez. 3^ 20.1.2009 numero 9894, Tarallo, Rv. 243102 9. Orbene la Corte territoriale, facendo buon governo di tali regole interpretative ha ritenuto che nel caso in esame l'attività posta in essere dal M. , estrinsecatasi in una trasformazione radicale di un locale adibito a deposito di oggetti in un locale ad uso abitativo con correlata incidenza sul carico urbanistico, integrasse l'ipotesi contravvenzionale in discorso per la mancanza ab origine del titolo abilitativo, non ritenendosi sufficiente la mera denuncia di inizio attività. 10. Tanto più la motivazione della Corte territoriale appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte laddove si consideri che il giudice territoriale non solo ha tenuto conto della modificazione della originaria destinazione sotto il profilo c.d. funzionale , ma anche sotto quello materiale, basandosi anche su una modifica della struttura interna comportante una maggiore incidenza sul c.d. carico urbanistico . 11. Le ragioni che precedono consentono di ritenere corretta la decisione della Corte anche con riferimento alla violazione delle norme paesaggistiche ed ambientali, occorrendo anche in questo caso - proprio in relazione alla circostanza che l'immobile insiste su zona protetta sotto il profilo ambientale - il rilascio non solo del permesso di costruire, ma di apposita autorizzazione dell'Autorità amministrativa preposta alla salvaguardia del paesaggio. 12. Quanto ai reati in material antisismica, è da escludere che la D.I.A. fosse sufficiente a tale scopo occorrendo invece - come esattamente ricordato dalla Corte di Appello - la presentazione di apposito progetto e della denuncia preventiva all'Ufficio del genio Civile competente, in relazione alla particolare natura delle opere edilizie travi di ferro ad H e travi in conglomerato cementizio aventi la funzione di sostegno del soffitto . 13. Parimenti infondato il motivo concernente la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ricordata la natura permanente del reato urbanistico-edilizio la quale può essere interrotta solo dalla definitiva ed integrale ultimazione dei lavori ovvero da un provvedimento di sequestro, ovvero dalla spontanea demolizione delle opere, va aggiunto detto che la prescrizione può anche risentire di eventuali cause di sospensione che ne prolunghino la durata in relazione alla natura stessa della causa che vi ha dato luogo. 14. Ora, con riferimento alla ipotesi prospettata nel ricorso con il secondo motivo e maggiormente evidenziata nei motivi aggiunti, la tesi del ricorrente secondo la quale la durata della sospensione del corso della prescrizione in caso di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato debba commisurarsi alla durata dell'effettivo impedimento, quando non sia stata stabilita dal giudice in sede di rinvio dell'udienza non può essere condivisa. 15. Ricordato, in punto di fatto, che il reato risulta accertato il OMISSIS e che il termine prescrizionale massimo va calcolato in anni cinque, comprensivo della proroga nella misura di Va, la prescrizione sarebbe dovuta maturare il 17 agosto 2012. Tuttavia in conseguenza di un rinvio dell'udienza del 16 giugno 2008 per legittimo impedimento dell'imputato conseguente una situazione di infermità fisica, senza l'indicazione di un termine inferiore ai giorni sessanta, la sospensione dei termini prescrizionali deve essere rettamente calcolata nella misura di giorni sessanta come prescritto dall'articolo 159 comma 1 par. 3 cod. proc. penumero . 16. Recita la norma che il corso della prescrizione rimane sospeso oltre che nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione . 17. Il contenuto della norma importa che la limitazione a sessanta giorni oltre al tempo dell'impedimento , del periodo che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione trova applicazione esclusivamente per i rinvii di udienza determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche per i rinvii di udienza concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore Cass. Sez. 3^ 17.10.2007 numero 4071, Regine, Rv. 238544 nello stesso senso Cass. Sez. 1A 4.2.2009 numero 5956, Tortorella, Rv. 243374 . Diversamente è disposto laddove la sospensione derivi da una richiesta del difensore motivata dalla sua adesione all'astensione dalle udienze ovvero da una esplicita richiesta - per le esigenze più svariate - avanzata dal difensore o dallo stesso imputato in termini Cass. Sez. 1^ 5956/09 cit Cass. Sez. 5^ 8.2.2010 numero 18071, Piacentino ed altri, Rv. 247142 Cass. Sez. 1^ 17.6.2008 numero 25714, Arena, Rv. 240460 . 18. L'interpretazione giurisprudenziale della norma testé richiamata modificata, come è noto, dalla L. 251/05, comporta quindi una variegata gamma di soluzioni flessibili che, in ogni caso, fissa in un periodo non superiore a giorni sessanta oltre la data di cessazione dell'impedimento, il periodo di sospensione della prescrizione laddove determinata da richieste scaturenti da un legittimo impedimento delle parti per qualsivoglia causa malattia concomitanti impegni del difensore, esigenze particolari adeguatamente documentate ovvero in un periodo maggiore in correlazione con le specifiche esigenze organizzative dell'ufficio, laddove il rinvio venga sollecitato da una delle parti per ragioni diverse che non siano strettamente processuali ad esempio per munirsi di procura speciale in vista della scelta di un rito alternativo, ovvero per acquisire alcuni documenti da produrre adesione all'astensione . 19. Ne deriva che laddove - come si è verificato nel caso in esame - il rinvio venga disposto oltre il termine di sessanta giorni rispetto alla data in cui è stato richiesto il rinvio, il termine da computare ai fini della sospensione sarà corrispondente a giorni sessanta decorrenti dalla data dell'udienza di rinvio, mentre un termine minore sarà possibile soltanto nel caso in cui il giudice disponga un rinvio più breve peraltro il criterio guida è comunque costituito dalle esigenze organizzative dell'ufficio, sicché è da escludere che, laddove il rinvio sia stato disposto oltre il sessantesimo giorno, possa comunque calcolarsi un periodo di sospensione inferiore a scelta dell'imputato o del difensore , in quanto il periodo di sessanta giorni è predeterminato in via oggettiva per legge e può essere modificato in meno solo nella residuale ipotesi in cui sia il giudice di ufficio o su eventuale sollecitazione delle parti a stabilire una durata inferiore ma sempre commisurata alle esigenze organizzative dell'Ufficio. 20. Di conseguenza è da escludere che alla data della decisione della Corte di Appello il termine prescrizionale, comprensivo della indicata sospensione per giorni sessanta, fosse maturato né la prescrizione è maturata alla data odierna in relazione alla data di commissione del reato risalente - come già detto - al OMISSIS . 21. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.