Taratura degli strumenti ordinari senza pista da F1

Per effettuare la taratura periodica degli autovelox normalmente utilizzati in ambito urbano oppure in strade con limite massimo di velocità di 90 km/h non serve necessariamente l'autodromo.

Basterà testare lo strumento ad una velocità maggiorata di 70 km/h rispetto al limite. Dunque il controllo annuale potrà essere effettuato rispettivamente ad un velocità massima di 120, 140 o 160 km/h. Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con il parere n. 6573 del 27 ottobre 2017. La questione della taratura degli strumenti di controllo elettronico della velocità è stata affrontata dalla Consulta con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 la quale ha specificato che non è ragionevole pensare che uno strumento elettronico dedicato al controllo della velocità possa essere utilizzato senza alcuna verifica periodica di conformità. A seguito di questa pronuncia, il Ministero ha quindi diramato il decreto 13 giugno 2017 sui controlli tecnici delle apparecchiature. Oltre all'obbligo di verifica annuale di qualsiasi strumento autovelox il provvedimento, introduce una serie di controlli analitici da applicare a tutti i dispositivi mobili, eccetto quelli da utilizzare a bordo dei veicoli. Come evidenziato con la precedente nota ministeriale n. 6169 diramata l'11 ottobre 2017, i controlli andranno effettuati fino alla velocità massima di 230 km/h. Ma questa indicazione ha fatto innalzare in maniera eccessiva i costi delle prove, stante la necessità di utilizzare ordinariamente un autodromo per le verifiche di tutti gli strumenti mobili. Con la nota del 27 ottobre, il Ministero è quindi corso ai ripari. Non tutti gli strumenti dovranno essere controllati fino alla velocità di 230 km/h. Dipenderà dal campo di utilizzo ovvero dall'ambito territoriale di impiego dell'autovelox. Per quelli impiegati normalmente in città o in strade con un limite massimo rispettivamente di 50, 70 o 90 km/h sarà sufficiente provare l'efficacia elettronica del misuratore fino a 120, 140 o 160 km/h. Ovvero incrementando di 70 km/h il limite massimo di velocità da controllare. Questo in ragione del fatto che l'attuale formulazione dell'art. 142 del codice stradale prevede che il massimo superamento perseguibile è di 60 km/h oltre al limite consentito . In pratica non c'è nessuna differenza sanzionatoria tra chi oltrepassa un limite di velocità di 60, 80 o 120 km/h, spiega il Ministero. Del resto, conclude la nota, l'aumento di 70 km/h prima citato tiene conto anche del fatto che al valore della velocità rilevata deve essere applicata una riduzione del 5% con un minimo di 5 km/h. Sarà cura dell'organo di polizia stradale che utilizza il dispositivo indicare, al laboratorio prescelto per la taratura, il limite massimo di velocità da verificare, nel caso intenda avvalersi della prerogativa appena descritta. Resta inteso che nel periodo di validità della taratura l'uso del dispositivo dovrà essere coerente con le condizioni di impiego che hanno dato luogo alla verifica secondo quanto sopra esposto .

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