La completezza delle ricerche ai fini della validità della dichiarazione di irreperibilità

La Corte di Cassazione condivide la valutazione con cui il giudice dell’appello ha ritenuto corretta la dichiarazione di irreperibilità dell’imputata, in occasione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, essendo state correttamente svolte le ricerche della stessa sulla base degli elementi in quel momento risultanti dagli atti.

Così la sentenza numero 41233/18, depositata il 25 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione di primo grado che aveva condannato un’imputata alla pena di 1 anno di reclusione, oltre pene accessorie, per alcuni reati in materia fiscale. Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputata tramite il proprio difensore deducendo la nullità della dichiarazione della propria irreperibilità, per insufficienza delle ricerche, per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. In particolare la ricorrente si duole per la lacunosità delle ricerche effettuate presso la residenza e per l’assenza di quelle presso il luogo di lavoro, omissione che comporterebbe a suo dire l’annullamento dell’intero processo. Dichiarazione di irreperibilità. Il Collegio ricorda che ai fini della validità del decreto di irreperibilità, il giudice deve valutare la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili risultanti agli atti nel momento in cui le stesse venivano effettuate, rimanendo irrilevanti gli elementi emersi successivamente. Resta comunque fermo che l’eventuale nullità sarebbe comunque stata sanata dalla ricorrente con la proposizione dell’impugnazione della sentenza di prime cure. La Corte conclude dunque per l’inammissibilità del ricorso affermando il principio secondo cui «ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura. L’irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, determina una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa».

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio – 25 settembre 2018, numero 41233 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. la Corte di appello di Milano con sentenza del 26 aprile 2017 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, del 13 gennaio 2014, che aveva condannato A.E. alla pena di anni 1 di reclusione, oltre alle pene accessorie, relativamente ai reati di cui agli articolo 10 ter, e 10 quater, d.lgs. 74/2000, per gli anni di imposta 2009 e 2010. 2. A.E. propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Violazione di legge, articolo 159 e 160, cod. proc. penumero , relativamente alla nullità della dichiarazione di irreperibilità, per insufficienza delle ricerche, per la notifica del 415 bis, cod. proc. penumero . Il decreto di irreperibilità emesso dal tribunale di Milano del 10 dicembre 2013 deve ritenersi nullo, poiché le ricerche non sono state accurate, effettive. Sono state omesse le ricerche presso il luogo di lavoro e quelle presso la residenza sono state lacunose. In particolare le ricerche presso la sede della società non sono state compiute efficacemente in quanto la sede della società è ancora ora nello stesso luogo. Inoltre alla ricorrente sono stati consegnati altri provvedimenti, sia presso la residenza indicata fino al 2013, e sia presso la nuova residenza dal 2014. L’omissione delle ricerche nel luogo di lavoro importa comunque l’annullamento dell’intero processo e la rimessione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio. Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicità rileva, in fatto, che L’irreperibilità dell’imputata risulta correttamente dichiarata in conseguenza dell’esito negativo di tutte le ricerche essendosi omessa solo quella nel luogo di residenza, poiché A. risulta nata in Etiopia in località sconosciuta . Il fatto che in precedenza la donna avesse ricevuto non meglio specificate notifiche da parte dei Carabinieri presso il luogo di residenza, nulla prova a fronte dell’inequivoco esito delle ricerche successive né d’altra parte la stessa difesa indica dove la propria assistita sarebbe stata da ricercare ad integrazione di quanto disposto dagli uffici procedenti . Il ricorso sul punto risulta generico, limitandosi a ritenere invalida la notifica, e la dichiarazione di irreperibilità, ma non prospetta motivi di legittimità alla motivazione del provvedimento impugnato. Del resto Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura. Fattispecie in cui sono state ritenute complete le ricerche dell’imputato che dagli atti risultava essersi allontanato per destinazione ignota dall’abitazione presso la quale in precedenza aveva svolto l’attività di badante Sez. 3, numero 12838 del 16/01/2013 - dep. 20/03/2013, Erhan, Rv. 25716501 . Infine la sentenza di primo grado è stata appellata, anche nel merito, e quindi l’eventuale nullità sarebbe comunque sanata L’irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa Sez. 5, numero 35241 del 12/03/2013 - dep. 21/08/2013, Ferrara, Rv. 25652301 vedi anche Sez. 1, numero 2227 del 20/12/1977 - dep. 27/02/1978, VAGO, Rv. 13811201 . Può esprimersi, quindi, il seguente principio di diritto Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura. L’irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, determina una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 cod. proc. penumero . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.