Automobilista urta sbarra difettosa del telepass: Autostrade s.p.a. costretta a risarcire

Un automobilista subisce un danno alla propria autovettura in conseguenza del difettoso funzionamento della sbarra di cadenza veicoli apposta in una pista di accesso all’autostrada riservata agli utenti del servizio telepass la società Autostrade per l’Italia viene condannata a risarcirlo.

Così la sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15394/16, depositata il 26 luglio. Il caso. Il Tribunale di Nola confermava la sentenza di primo grado rigettando la domanda proposta da un uomo nei confronti della Società Autostrade per l’Italia, per il risarcimento del danno causato alla propria vettura dal difettoso funzionamento della sbarra di cadenza veicoli apposta in una pista di accesso all’autostrada riservata agli utenti del servizio telepass. Osservava il Tribunale che l’attore non aveva mai nemmeno allegato di aver stipulato co la società Autostrade il contratto per il servizio telepass e da ciò conseguiva che non poteva dirsi formata la non contestazione della circostanza da parte della convenuta. Rilevava poi che non poteva dirsi raggiunta a prova che all’attore fosse consentito l’utilizzo della corsia telepass, dunque non risultava possibile imputare con certezza il fatto a vizio della strumentazione di proprietà della convenuta piuttosto che alla circostanza che il transito era avvenuto in diretto della necessaria autorizzazione. Ricorre dunque l’attore in Cassazione, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché la violazione degli artt. 115 e 116 e dell’art. 2697 c.c Il principio di non contestazione. La Corte ritiene fondato il motivo. Infatti, il ricorrente aveva dedotto – implicitamente – di essere titolare di un rapporto che gli consentiva l’accesso alla pista riservata agli utenti del servizio telepass, avendo egli precisato di aver udito il segnale sonoro del sistema elettronico e di aver visto la sbarra sollevarsi. A fronte di ciò, ben poteva operare il principio di non contestazione – che impone alle parti l’onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione Cass. n. 21847/14 e che comporta la necessità per il convenuto di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, che - in difetto - devono ritenersi ammessi senza necessità di prova. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 giugno – 26 luglio 2016, n. 15394 Presidente Armano – Relatore Sestini Ragioni della decisione stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c. 1. Il Tribunale di Nola, confermando -con diversa motivazione la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’A. nei confronti della Società Autostrade per l’Italia, per il risarcimento del danno causato alla propria vettura dal difettoso funzionamento della sbarra di cadenza veicoli apposta in una pista di accesso dell’ omissis riservata agli utenti del servizio telepass . 2. Il Tribunale ha osservato che l’A. non aveva mai nemmeno allegato di aver stipulato con la società Autostrade il contratto per il servizio telepass e che da ciò conseguiva che non poteva dirsi formata la non contestazione della circostanza da parte della convenuta. Ciò premesso, ha rilevato clic non poteva dirsi raggiunta la prova che all’attore fosse consentito l’utilizzo della corsia telepass , con la conseguenza che non risultava possibile imputare con certezza il fatto a vizio della strumentazione di proprietà della parte convenuta piuttosto che alla circostanza che il transito era avvenuto in difetto della necessaria autorizzazione con conseguente abbassamento automatico della sbarra . 3. Il ricorso che denuncia col primo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché col secondo motivo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cc. , è fondato, nei termini che seguono. Per citiamo risulta dal contenuto dell’atto di citazione trascritto in ricorso, l’A. aveva dedotto chiaramente seppur implicitamente di essere titolare di un rapporto che gli consentiva l’accesso alla pista riservata agli utenti del servizio telepass in tal senso depone univocamente la stessa impostazione della domanda che presuppone necessariamente l’allegazione della ritolarità di un rapporto telepass , tanto più alla luce della precisazione che il conducente aveva udito il segnale sonoro del sistema elettronico e aveva visto la sbarra sollevarsi cfr, in punto di allegazione implicita di un fatto costitutivo, Cass. n. 7735/2004 . A fronte di tale allegazione, ben poteva operare il principio di non contestazione già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza all’epoca dell’inizio della causa , che impone alle pani l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione Cass. n. 21847/2014 e che comporta la necessità, per il convenuto, di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, che -in difetto debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova cfr. Cass. n. 19896/2015 . Ciò premesso e considerato che l’accertamento circa la ricorrenza degli estremi della non contestazione in concreto e alla luce delle difese svolte dalla convenuta va rimesso al giudice del rinvio, deve precisarsi che l’accoglimento del ricorso in relazione al profilo sopra esaminato investe l’intera sentenza, giacché sia l’affermazione relativa al difetto di prova sul diritto di accedere alla corsia telepass che quella concernente la causa dell’abbassamento della sbarra sono necessariamente influenzate dalla preventiva valutazione in ordine al fatto che vi sia stata o meno specifica contestazione dei fatti allegati dall’attore. 4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato . All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendoli non superati dalle argomentazioni svolte nella memoria della controricorrente. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio anche in ordine alle spese di lite . P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per e spese di lire, al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato.