Al dipendente pubblico, che al 31 dicembre 2011 abbia maturato 65 anni di età ovvero 40 anni di contribuzione, ovvero abbia raggiunto quota 96 ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c , l. numero 243/2004, come novellato dalla l. numero 247/2007, si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, obbligatoriamente il regime di accesso e le decorrenze previgenti alla riforma. Peraltro, ai sensi dell’articolo 72, comma 11, d.l. numero 112/2008, la risoluzione del rapporto può essere comunicata anche prima del raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, poiché la previsione del preavviso di 6 mesi assolve la funzione di rendere edotto il dipendente della volontà dell’amministrazione di risolvere il rapporto al raggiungimento del detto requisito.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12488/15, depositata il 17 giugno. Il caso. Un dipendente del Comune di Torino ha impugnato la risoluzione del rapporto intimatagli dall’Amministrazione, deducendone l’illegittimità per errata applicazione dell’articolo 72, comma 11, l. numero 133/2008 e, in via subordinata, perché la risoluzione del rapporto avrebbe comunque potuto aver luogo solo dopo il compimento della massima anzianità contributiva e ha chiesto quindi che l’Amministrazione convenuta venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni medio tempore maturate e a versare i relativi contributi. In particolare il lavoratore ha lamentato che l’articolo 72, comma 11, l. numero 133/2008 sarebbe di fatto stato abrogato dall’articolo 24, comma 2, d.l. numero 201/2011 che, a suo avviso, aveva fatto venire meno il concetto stesso di massima anzianità contributiva. La Suprema Corte, confermando le pronunce emesse nelle precedenti fasi e gradi di giudizio, ha respinto tali tesi. L’impianto normativo di riferimento. Secondo la Suprema Corte, al dipendente pubblico, che al 31 dicembre 2011 abbia maturato 65 anni di età ovvero 40 anni di contribuzione, ovvero abbia raggiunto quota 96 ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c , l. numero 243/2004, come novellato dalla l. numero 247/2007 si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, obbligatoriamente il regime di accesso e le decorrenze previgenti alla riforma. Ciò in considerazione del fatto che tale norma, nel testo vigente all’epoca del collocamento a riposo del ricorrente, prevedeva il diritto delle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a decorrere del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, con un preavviso di sei mesi. E’ pur vero che l’articolo 24 d.l. numero 201/2011 ha stabilito che, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo e non già con il sistema retributivo , ma rileva il fatto che il comma 14 del citato articolo 24 ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 21 dicembre 2011. Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la comunicazione con la quale l’Amministrazione, con preavviso di sei mesi, ha comunicato al dipendente l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 72, comma 11, l. numero 133/2008, posta la funzione stessa del preavviso, che ha lo scopo di rendere edotto il lavoratore della volontà dell’Amministrazione di risolvere il rapporto al raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 febbraio – 17 giugno 2015, numero 12488 Presidente Vidiri – Relatore Nobile Svolgimento del processo Con ricorso ex articolo 1, comma 48, l. numero 92/2012, diretto al Tribunale di Torino A.V. chiamava in giudizio il Comune di Torino e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 4-12-1974 quale ufficiale di polizia municipale cat. D, esponeva che con lettera in data 24-4-2013 il Comune, dichiarando di volersi avvalere della previsione di cui all'articolo 72 comma 11, della legge numero 133/2008, gli aveva comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro decorsi sei mesi dal ricevimento della missiva e ciò stante il raggiungimento da parte sua di 40 anni di anzianità contributiva alla data del 13-10-2013 e che, con successiva lettera del 13-8-2013, il Comune, in risposta alla sua impugnazione, gli aveva confermato il collocamento a riposo a far tempo dal 22-11-2013. Il ricorrente deduceva la illegittimità del licenziamento in conseguenza anzitutto della previsione di cui all'articolo 24 comma 2 della legge numero 214/2011 che aveva fatto venir meno il concetto stesso di massima anzianità contributiva e, in via di subordine, perché la risoluzione del rapporto avrebbe comunque potuto aver luogo solo dopo il compimento della massima anzianità contributiva e chiedeva quindi che l'Amministrazione convenuta venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 22-11-2013 e a versare i relativi contributi. Il Comune di Torino si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di controparte. Il Giudice adito, con ordinanza del 23-12-2013 ex articolo 1 comma 49 l. numero 92/2012 respingeva il ricorso e compensava le spese. Avverso la detta ordinanza proponeva opposizione l'A. con ricorso depositato il 22-1-2014, reiterando le conclusioni dell'iniziale ricorso. Il Comune si costituiva e chiedeva la reiezione dell'opposizione. Il Tribunale, con sentenza numero 654 del 18-3-2014, respingeva l'opposizione e compensava le spese. Avverso la detta sentenza l'A. proponeva reclamo con ricorso depositato il 15-4-2014, chiedendo l'integrale riforma con l'accoglimento della originaria domanda. Il Comune resisteva con memoria depositata il 22-5-2014. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza numero 670/2014 pubblicata il 12-6-2014, respingeva il reclamo. In sintesi la Corte territoriale disattendeva la tesi del reclamante che in sostanza presupponeva l'intervenuta abrogazione del comma 11 dell'articolo 72 citato, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'articolo 24 comma 2 d.l. numero 201/2011, o, comunque, una sua limitata permanenza in vigore solo per quei dipendenti che alla data del 31-12-2011 avessero già raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni. In particolare la Corte di merito rilevava che l'articolo 72 comma 11 citato non poteva ritenersi abrogato non essendo stato in tal senso disposto dal legislatore né essendo stata emanata una nuova disposizione incompatibile e neppure essendo stata regolamentata l'intera materia da una legge successiva. Del resto pochi mesi prima dell'entrata in vigore del d.l. numero 201/2011 cit. l'efficacia dell'articolo 72 comma 11 è stata prorogata per un ulteriore triennio v. d.l. numero 138/2011 conv. nella l. numero 188/2011 e il legislatore ha avuto ben presente l'articolo 72 citato. Peraltro, nella specie, l'A. non aveva contestato che, come rilevato nell'ordinanza, egli aveva già maturato il diritto a pensione il 6-11-2010 ai sensi della legge numero 247/2007, potendo quindi accedere alla pensione di anzianità con la finestra del 1-7-2011, per cui nei suoi confronti non erano applicabili le nuove disposizioni concernenti l'accesso al pensionamento previste dal d.l. numero 201 citato, continuando a trovare applicazione il regime previgente, ivi compreso l'articolo 72 comma 11 citato. Infine secondo la Corte di merito, in base alla lettera e alla finalità della norma, infondata era anche la tesi subordinata, secondo cui il recesso in base a tale norma sarebbe consentito solo una volta raggiunta la massima anzianità contributiva requisito nella specie non ancora venuto ad esistenza al momento del recesso . Per la cassazione di tale sentenza l'A. ha proposto ricorso con due motivi. Il Comune di Torino ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 72 comma 11 d.l. numero 112/2008 conv. in l. numero 113/2008 in combinato disposto con l'articolo 24 comma 2-3-4 d.l. numero 201/2011 conv. in l. 214/2011. In particolare il ricorrente, premesso che si è visto liquidare dall'INPS la pensione diretta ordinaria a decorrere dal 22-11-2013, calcolata con il sistema retributivo per l'anzianità contributiva maturata sino al 31-12-2011 anni 38, mesi 1, giorni 13 e con il sistema contributivo per l'anzianità contributiva maturata dal 1-1-2012 anni 1, mesi 11, giorni 22 , all'età di 63 anni, senza poter raggiungere la massima anzianità contributiva che avrebbe potuto raggiungere all'età di 65 anni, rileva che l'articolo 72 commi 1-6, del d.l. 112/2008 citato prevedeva la possibilità per i pubblici dipendenti, in conformità alle esigenze della p.a., di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente l'anzianità massima contributiva di 40 anni , con attribuzione di un compenso ridotto del 50% e piena copertura contributiva, ed aggiunge che tale istituto dal 1-1-2012 era assolutamente incompatibile con la riforma pensionistica in atto per cui è stato abrogato con una particolare disciplina transitoria, che ha salvaguardato i diritti di coloro che avessero avuto accesso all'istituto entro il 4-11-2011 che i successivi commi 7-10 del citato articolo 72 disciplinano le nuove regole di trattenimento in servizio dopo l'età massima, che sono rimaste in vigore che il successivo comma 11 regolava l'istituto della discrezionale risoluzione d'ufficio del rapporto di impiego dei dipendenti pubblici che avessero raggiunto la massima anzianità contributiva di quaranta anni e che tale facoltà, in forza della disposizione di cui al d.l. 138/2011, è stata prorogata anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 che, tuttavia, la norma poteva trovare applicazione solo per coloro i quali avessero raggiunto la possibilità di accedere a pensione con il trattamento pensionistico massimo calcolato con il sistema retributivo, giacché con il passaggio al sistema contributivo era venuto meno il concetto stesso di massima anzianità contributiva che, quindi, doveva ritenersi che la proroga al 2012-2013-2014 della facoltà consentita dall'articolo 72 comma 11, era consentita solo nei confronti dei lavoratori dipendenti pubblici che alla data del 31-12-2011 avessero già maturato l'anzianità contributiva massima di 40 anni che, in effetti, il successivo intervento del legislatore con il d.l. 101/2013, conv. con l. numero 125/2013, non ha inciso sul concetto di massima anzianità contributiva di 40 anni , se non per affermare che coloro che si trovassero in tale condizione al 31-12-2011 in uno con i 65 anni di età sarebbero stati pensionati d'ufficio dall'amministrazione che, pertanto, poiché il compimento della anzianità contributiva massima di 40 anni poteva avvenire solo fino al 31-12-2011 quando era in vigore il previgente ordinamento pensionistico, la disposizione di cui all'articolo 72 comma 11 non era applicabile per risolvere il rapporto di lavoro del pubblico dipendente che a tale data non avesse ancora compiuto la detta anzianità contributiva massima di 40 anni , come nel caso in esame. Il motivo non merita accoglimento. In sostanza il ricorrente ribadisce in questa sede la tesi secondo cui l'articolo 72 comma 11 del d.l. numero 112/2008 conv. con l. 1333/2008, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 24, comma 2, d.l. 201/2011 conv. in l. numero 214/2011 - che, generalizzando l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate dall'1-1-2012, avrebbe fatto venir meno il concetto stesso di massima anzianità contributiva -, dovrebbe ritenersi abrogato o, comunque, mantenuto in vigore solo per quei dipendenti che alla data del 31-12-2011 avessero già raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni . Tale tesi è infondata. L'articolo 72, comma 11, del d.l. 112/2008 citato, nel testo vigente all'epoca del collocamento a riposo dell'A. , così disponeva per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo numero 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici . Con l'articolo 1, comma 16, del d.l. numero 138/2011 conv. con l. numero 148/2011, è stato, poi, disposto che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito con legge 6 agosto 2008, numero 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014 . Il successivo articolo 24 del d.l. 201/2011 conv. con l. 214/2011, al comma 2, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo . Lo stesso articolo al comma 3 ha disposto che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni a “pensione di vecchiaia”, conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18 b “pensione anticipata”, conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 . Nel contempo, il comma 20 dello stesso citato articolo 24 ha stabilito che resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, numero 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo . Peraltro, il comma 14 dello stesso citato articolo 24 ha stabilito che Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, numero 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 a e ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, numero 133 ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011 dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge numero 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio . In tale quadro, risultava già che il comma 11 del citato articolo 72, riguardante la risoluzione unilaterale del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, non era stato intaccato dal d.l. 201/2011 che aveva invece abrogato l'istituto dell'esonero, fatto salvo per i lavoratori che lo avessero in corso ed era stato, anzi prorogato per il triennio 2012/2014 con il d.l. 138/2011. Infine è nuovamente intervenuto il legislatore con l'articolo 2 commi 4 e 5 del d.l. numero 101 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge numero 125 del 2013, disponendo che l'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, numero 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24 e che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, numero 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione . Alla luce, quindi, di tale norma interpretativa deve ritenersi che al dipendente pubblico che al 31-12-2011, abbia maturato 65 anni di età ovvero 40 anni di contribuzione ovvero abbia raggiunto quota 96 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera e , della legge 243/2004, come novellato dalla legge numero 247/2007, si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, obbligatoriamente il regime di accesso e le decorrenze previgenti alla riforma, con la conseguenza che, per il detto dipendente, trovano anche applicazione le precedenti disposizioni, ivi compreso l'articolo 72, comma 11 citato. In sostanza il dipendente con diritto a pensione maturato entro il 31-12-2011, non può esercitare una opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque obbligatoriamente al regime previgente. Correttamente, quindi, nel caso di specie, considerato che l'A. non ha minimamente contestato quanto dedotto dal Comune di Torino e rilevato dal primo giudice, già in sede sommaria, e, cioè, di avere già maturato il diritto a pensione il 6-11-2010 ai sensi della l. numero 247/2007 avendo a tale data compiuto 59 anni di età e maturato 37 anni di anzianità contributiva e di poter quindi accedere alla pensione di anzianità con la finestra dell'1-7-2011, la Corte di merito ha ritenuto legittima la risoluzione del rapporto adottata dal Comune di Torino. Con il secondo motivo, denunciando violazione del citato articolo 72 comma 11 d.l. 112/2008, in combinato disposto con Particolo 1324, 1334 e 2118 c.c., il ricorrente sostiene che, comunque, poiché il potere di risoluzione del rapporto sorge dopo il compimento dell'anzianità massima non è possibile anticipare gli effetti del licenziamento ad esclusivo danno del lavoratore . In sostanza, secondo, il ricorrente se la situazione in presenza della quale è data facoltà alla PA di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro è il compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni , ciò vuoi dire che solo dal momento in cui si è realizzata la situazione la facoltà può essere esercitata . Anche tale motivo è infondato. Come sopra è stato chiarito la risoluzione del rapporto al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva può operare nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31-12-2011, con un preavviso di sei mesi . Ciò non vuoi dire che la risoluzione del rapporto possa e debba essere comunicata soltanto dopo il raggiungimento della anzianità contributiva di 40 anni, non deponendo in tal senso né la lettera né la ratio della norma. Del resto la previsione dello specifico preavviso assolve alla funzione di rendere edotto il dipendente della volontà dell'amministrazione di risolvere il rapporto al raggiungimento del detto requisito. Legittimamente, quindi, il Comune di Torino, con lettera del 24-4-2013, ha comunicato all'A. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 72, comma 11, e pertanto, in considerazione del raggiungimento da parte dello stesso dei 40 anni di anzianità contributiva alla data del 13-10-2013, di voler risolvere il rapporto con il decorso di sei mesi dalla data di ricevimento della detta lettera. Il ricorso va pertanto respinto ed in ragione della complessità e novità delle questioni vanno compensate le spese tra le parti. Infine, trattandosi di ricorso notificato successivamente al termine previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge numero 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. numero 115 del 2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della citata legge numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.