Con la circolare numero 20/E diramata l’11 maggio, l’Agenzia fornisce chiarimenti a tutto campo sull’applicazione dell’IVA ai contributi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale e sulle possibilità di detrazione dell’IVA assolta dagli organismi di formazione.
Le erogazioni pubbliche nel settore della formazione professionale seguono due vie ai fini IVA a seconda del rapporto che lega la P.A. concedente e l’ente destinatario, rientrano o sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. Gli enti di formazione possono detrarre l’IVA sui beni e i servizi acquistati con i contributi della P.A. Ma solo a determinate condizioni. Sono i due principali chiarimenti contenuti nella circolare numero 20/E diffusa ieri dall’Agenzia delle entrate. Ecco, nel dettaglio, il contenuto del documento di prassi. IVA, sì o no? Occorre guardare alle modalità con cui sono elargite le somme. A seconda delle modalità con cui si esplica l’azione amministrativa, cambia la “natura” di contributo della somma erogata, dovendosi distinguere tra • somme erogate dalla P.A. quando agisce secondo le disposizioni dell’articolo 12, l. numero 241/1990 “Provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici” . In tali ipotesi non si applica l’IVA, secondo la circolare, infatti, «detto riferimento normativo è sufficiente a qualificare le somme in questione come contributi pubblici, come tali privi di rilievo ai fini IVA». A giustificare tale trattamento è la natura concessoria/autorizzatoria dell’erogazione, volta alla gestione di un servizio di rilievo pubblicistico, di interesse generale, connesso all’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione • somme erogate nell’ambito di uno schema negoziale riconducibile al codice dei contratti pubblici ai sensi del d.lgs. numero 163/2006 appalti o concessioni di servizi pubblici . In questi casi l’operazione è rilevante ai fini IVA «salvo poi a verificare il regime concretamente applicabile» . Contrariamente all’ipotesi precedente, qui si realizza un negozio riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, ove le somme erogate hanno la natura di corrispettivo del servizio affidato all’ente aggiudicatario ovvero della prestazione resa . Detrazioni, ammesse solo se i beni e servizi sono utilizzati per realizzare operazioni imponibili. Doppio binario anche ai fini della detrazione dell’IVA assolta sui beni e servizi acquistati con i contributi pubblici. In particolare • se i beni e servizi sono acquistati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA non compete alcuna detrazione d’imposta. È il caso dei servizi di formazione professionale resi gratuitamente agli utenti • se i beni e servizi acquistati vengono utilizzati promiscuamente, ovvero sia per realizzare operazioni imponibili sia per operazioni fuori campo IVA, è possibile detrarre l’IVA assolta. Come precisato dalle Entrate, la detrazione è rapportata all’entità dell’impiego degli acquisti nelle operazioni soggette a imposta. Così ad esempio, l’ente di formazione che fornisce sia servizi fuori campo IVA, sia esenti sia imponibili, dovrà preliminarmente scomputare dall’ammontare complessivo dell’IVA assolta la quota-parte indetraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 2, d.P.R. numero 633/1972, poiché imputabile a operazioni fuori campo IVA. A questo punto, sulla quota residua dovrà essere calcolato l’importo ammesso in detrazione, applicando la percentuale ex articolo 19 - bis, d.P.R. numero 633/1972. Fonte www.fiscopiu.it
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