Il controllo della Corte dei Conti, previsto dall’articolo 3 del d.lgs. numero 509/1994, non si svolge sui singoli atti ma è un controllo successivo generale sulla gestione nel suo complesso come del resto previsto dalla l. numero 259/1958 per tutti gli enti pubblici al fine di assicurarne legalità ed efficacia di gestione ed i cui risultati vengono annualmente – con la cosiddetta attività di referto - riferiti al Parlamento per rendere più incisivo il controllo di quest’ultimo sull’esecutivo.
L’obiettivo della Corte dei Conti. Il controllo si svolge quindi sui bilanci, sulle relazioni degli amministratori e dei sindaci e su ogni informazione e notizia che la Corte ha facoltà di richiedere e non è teso a bloccare l’efficacia degli atti, ma gli eventuali rilievi sono tesi a sollecitare interventi correttivi da parte del legislatore, dei Ministeri vigilanti e dell’ente stesso. Da ultimo, si possono citare, anche se adottati su base volontaria, i controlli interni svolti dall’internal auditor e dall’organismo di vigilanza ex d.lgs. numero 231/2001. Entrambi questi organismi svolgono attività professionali di supporto al consiglio di amministrazione e alla dirigenza volte il primo a migliorare l’assetto organizzativo, assicurare e garantire la costante crescita dell’efficacia ed efficienza organizzativa ed il secondo a verificare l’effettività e l’aggiornamento del modello organizzativo adottato per la prevenzione di eventuali reati commessi dai soggetti che agiscono per l’ente, onde poterne escludere la connessa responsabilità amministrativa. Nell’attuale fase storica, tenuto conto che l’accento è indubbiamente posto sulle funzioni pubblicistiche svolte dalle casse privatizzate, la cui iscrizione e contribuzione è obbligatoria e che sostanzialmente fanno parte del sistema previdenziale così rilevante nel sistema della finanza pubblica, il sistema dei controlli delle Casse si sta sempre più affollando di nuovi attori con una contemporanea estensione delle aree soggette a controllo ed un parallelo restringimento, a favore della Pubblica Amministrazione, dell’autonomia che dovrebbe contraddistinguere i soggetti riconosciuti come dotati di personalità giuridica di diritto privato. Sarebbe pertanto auspicabile che i “controlli” venissero svolti tenendo conto delle finalità istituzionali perseguite nel rispetto dell’autonomia degli enti e della tutela previdenziale obbligatoria degli iscritti e che venga messa in evidenza la necessità di una funzione di coordinamento tra tutti i soggetti interessati tesa ad evitare dispendi di energie e risorse e ad una ottimizzazione dell’attività di controllo. dott. Alessandro Giuliani, già Presidente del Collegio sindacale di Cassa Forense L’analisi sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza di ragionieri e periti. Con determinazione numero 16/2015 nell’adunanza del 20 febbraio 2015 la Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli Enti, si è occupata della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per l’esercizio 2013, leggibile nell’allegato. La Corte dei Conti ha evidenziato una carenza relativamente alla fase della riscossione dei crediti invitando la Cassa ad adottare tutte le necessarie misure organizzative, oltre a quelle già in corso, sia per il tempestivo recupero dei crediti sia per effettuare un più attento monitoraggio del fenomeno. La cosa più interessante è che la Corte dei Conti nell’esaminare le risultanze del bilancio tecnico ha finalmente evidenziato la discrepanza tra i dati attesi e quelli reali ed infatti ha affermato che desta comunque preoccupazione la circostanza che il bilancio tecnico redatto sulla base delle recenti modifiche al sistema previdenziale, evidenzi un saldo previdenziale negativo dall’anno 2032 e un saldo generale negativo dall’anno 2037. Né può assicurare, continua la Corte dei Conti, il fatto che sia il patrimonio della Cassa sia il grado di copertura, non assumano mai un valore negativo. Infatti tale “favorevole” circostanza è determinata, secondo le proiezioni attuariali, da un incremento del patrimonio ipotizzato al 3%. Sarebbe opportuno, a giudizio di questa Corte, che la Cassa adotti ulteriori misure volte a garantire una maggiore solidità del proprio sistema previdenziale, anche nel breve periodo. E su Cassa Forense? La Corte dei Conti sta esaminando anche l’esercizio 2013 di Cassa Forense. Se applicherà il medesimo criterio e cioè la valutazione del dato reale rispetto a quello proiettato atteso, che succederà? Ho già scritto in precedenti arresti che Cassa Forense nel bilancio tecnico ha proiettato nel tempo dati relativi alla demografia, andamento reddituale, andamento del volume d’affari e reddittività del patrimonio diversi ovvero sia “più favorevoli” rispetto ai dati reali. Sia la Ragioneria Generale delle Stato che l’Ordine Nazionale degli Attuali invitano gli Enti di previdenza a stressare le risultanze dei bilanci tecnici con analisi di sensitività sui dati reali desumibili dai bilanci consuntivi degli ultimi anni. E questo è in linea con le conclusioni messe per iscritto dalla stesso attuario esterno di Cassa Forense per il quale le risultanze di quel bilancio tecnico saranno riscontrabili, se e soltanto se, confermate dai dati reali. Non ci resta quindi che attendere la relazione della Corte dei Conti in Sezione del controllo sugli Enti. La preoccupazione credo sia anche quella della dott. Concetta Ferrari, Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro, la quale, audita ieri nella Commissione bicamerale di controllo ha dichiarato, come riportato da ANSA, che «Cassa Forense ha un numero di iscritti circa 200 mila così superiore alle possibili capacità, in questo momento, di erogare prestazioni pensionistiche adeguate nel futuro prossimo» è possibile ascoltare l’audizione integrale qui .
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