In tema di azione di risarcimento per urto tra navi, la Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 10 maggio 1952 attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o in cui si trova una delle sedi della sua impresa. Allo stesso modo deve essere individuata la giurisdizione per l’azione diretta esperita dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro, non essendo detta azione originata dal contratto assicurativo, bensì dall’illecito civile.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 4686/15 depositata il 9 marzo. Il caso. Il Tribunale di Padova veniva adito dai figli di due coniugi deceduti a causa di un sinistro navale verificatosi in acque territoriali croate mentre si trovavano su una nave da diporto. Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni al pilota dell’altra nave, di nazionalità croata, chiamando in giudizio anche la società proprietaria della nave croata e la compagnia assicuratrice di quest’ultima. I convenuti costituiti in giudizio eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano e si rivolgevano alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione proponendo ricorso per regolamento di giurisdizione. La disciplina applicabile. Al fine di risolvere il quesito sottopostogli, le Sezioni Unite si interrogano anzitutto sulla disciplina applicabile al caso di specie, sottolineando che il regolamento Ce 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, lascia impregiudicate le convenzioni che disciplinano la competenza giurisdizionale in materie particolari. Italia e Croazia sono parti contraenti della Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto tra navi, stipulata a Bruxelles il 10 maggio 1952, che risulta dunque applicabile al caso di specie. Il riparto della competenza giurisdizionale in materia di urto tra navi. L’articolo 1 della predetta Convenzione sancisce, per le azioni civili derivanti da urto tra navi, la competenza del tribunale del luogo ove risiede abitualmente il convenuto o dove si trovi una delle sedi della sua impresa, ovvero del tribunale del luogo dove è avvenuto il sequestro dell’imbarcazione oppure ancora del tribunale del luogo dove il sequestro avrebbe potuto essere eseguito e dove il convenuto ha prestato cauzione o altra garanzia. Il successivo articolo 6 esclude dall’ambito di operatività della disposizione appena richiamata le azioni fondate su un contratto. Sulla base di questa norma, i controricorrenti sostengono che l’azione promossa nei confronti della compagnia assicuratrice, essendo fondata sul contratto assicurativo, non sia soggetta alla Convenzione di Bruxelles. La S.C. smentisce questa interpretazione richiamando il costante orientamento secondo cui l’azione diretta esperibile dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge. Il contratto assicurativo costituisce pertanto il mero presupposto legittimante, mentre la situazione del danneggiato trova origine e giustificazione nell’illecito civile. In conclusione, la Corte di Cassazione esclude la possibilità di invocare il regolamento 44/2001 al fine di decidere il regolamento di giurisdizione, il quale trova invece soluzione nelle disposizioni della Convenzione internazionale di Bruxelles concernente la competenza civile in materia di urto tra navi. Per questi motivi, la S.C. dichiara che il giudice italiano è privo di competenza giurisdizionale in ordine alla causa in oggetto.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 24 febbraio – 9 marzo 2015, numero 4686 Presidente Rovelli – Relatore Rordorf Premesso, in fatto, che - i sigg.ri F. e G. S. hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il sig. T. H., cittadino croato residente in Croazia, unitamente alle società croate Santa Marina d.o.o. ed Allianz Zagreb d.d. - gli attori hanno riferito di una collisione verificatasi in acque territoriali croate tra due imbarcazioni da diporto, l'una pilotata dal sig. H., appartenente alla società Santa Marina ed assicurata con polizza della Allianz Zagreb, e l'altra a bordo della quale si trovavano i genitori dei medesimi sigg.ri S., i quali in conseguenza di quel sinistro persero la vita - gli stessi attori hanno pertanto chiesto la condanna in loro favore dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, sia iure hereditario sia iure proprio, in conseguenza della morte dei genitori - i convenuti, dopo essersi costituiti in giudizio davanti al Tribunale di Padova eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, si sono rivolti alle sezioni unite di questa corte proponendo ricorso per regolamento di giurisdizione - i sigg.ri S. hanno depositato un controricorso insistendo nell'affermare la giurisdizione del giudice italiano - in favore della giurisdizione italiana si è pronunciato anche il Procuratore generale, prospettando in subordine la formulazione di un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'interpretazione degli arti. 71, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, dei regolamento Ce 44/2001 - le parti private hanno depositato memorie. Considerato, in diritto, che - occorre in primo luogo interrogarsi sulla normativa applicabile ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in relazione alla presente vertenza - l'interrogativo investe, in particolare, la possibilità di applicare o meno nel caso in esame le disposizioni del regolamento Ce 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, il cui articolo 71, paragrafo 1, lascia espressamente impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari - Italia e Croazia quest'ultima in veste di successore della non più esistente Repubblica Federale di Jugoslavia sono parti contraenti della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi, stipulata a Bruxelles il 10 maggio 1952 ratificata dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, numero 880, ed in vigore anche in Croazia a partire dall'8 ottobre 1991 - l'articolo 1 di detta convenzione prevede che l'azione per urto fra navi di mare o fra navi di mare e battelli della navigazione interna può essere proposta unicamente davanti al tribunale del luogo in cui il convenuto abitualmente risiede o in cui trovasi una delle sedi della sua impresa, ovvero davanti al tribunale del luogo in cui è stato eseguito il sequestro della nave in causa, o di un'altra nave appartenente al medesimo convenuto, nel caso in cui tale sequestro sia autorizzato, oppure davanti al tribunale del luogo in cui il sequestro avrebbe potuto essere eseguito e dove il convenuto ha prestato cauzione o altra garanzia, oppure ancora davanti al tribunale del luogo in cui l'urto è accaduto, qualora esso abbia avuto luogo in porti, rade o acque interne - il successivo articolo 4 chiarisce che la convenzione si applica, anche se non vi è stato urto, alle azioni di risarcimento dei danni causati, sia per esecuzione od omissione di manovra, sia per inosservanza dei regolamenti, da una nave a un'altra nave oppure a cose o persone a bordo - l'articolo 6 aggiunge, però, che la medesima convenzione non si applica alle azioni fondate su contratti di trasporto o su altri contratti - la difesa dei controricorrenti sostiene che l'azione proposta dai danneggiati direttamente nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile del soggetto indicato come responsabile del danno si fonderebbe sul contratto di assicurazione essa ricadrebbe quindi nella previsione del citato articolo 6 della convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952, la quale perciò risulterebbe inapplicabile, con la conseguenza che nulla osterebbe invece alla piena applicabilità delle disposizioni dettate dal regolamento Ce 44/2001 - il presupposto dal quale siffatto ragionamento muove non è però conforme all'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza di questa corte, la quale ha viceversa affermato che l'azione diretta esperibile dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile dei danno nei casi esaminati si trattava di azione proposta a norma dell'articolo 149 del d. Igs. numero 209 del 2005 non è originata dal contratto assicurativo, bensì dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni - in rapporto a tali azioni, dunque, l'esistenza di un contratto assicurativo opera solo come presupposto legittimante, mentre la situazione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso si veda Cass. 5928 dei 2012 - pertanto la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subìto un illecito civile e la relativa azione risarcitoria, tanto nei confronti dell'assicuratore quanto nei confronti del soggetto responsabile del danno, non si configura come un'azione che trovi nel contratto il proprio fondamento - il Procuratore generale è ugualmente giunto ad escludere l'applicabilità della citata convenzione di Bruxelles sulla competenza civile in materia di urto fra navi, ma su un presupposto diverso perché l'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento Ce 44/2001 dev'esser interpretato nel senso di consentire deroghe in favore di norme sulla competenza giurisdizionale contenute in convenzioni relative a materie particolari di cui siano parti gli stati membri dell'Unione, ma unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale non in quelli - come nel caso in esame - da quest'ultima non disciplinati in tal senso cfr. Corte giust. 6 dicembre 1994,in causa C-406/92, Tatry - il principio di diritto evocato dal Procuratore generale è certamente da condividere, ma non altrettanto può dirsi quanto alla sua applicazione nel caso in esame, perché appare difficilmente contestabile che, anche alla luce di quanto previsto dal surriferito articolo 4 della citata convenzione di Bruxelles, l'azione civile per il risarcimento di danni derivati da una collisione navale sia espressamente disciplinata dalla convenzione speciale, nell'ambito delle azioni per urto fra navi di mare o fra navi di mare e battelli della navigazione interna cui si riferiscono le disposizioni sulla competenza giurisdizionale dettate dal precedente articolo 1 della stessa convenzione speciale - d'altro canto non sembra contestabile che nella nozione di navi da mare , cui l'anzidetta norma convenzionale si riferisce, vadano ricomprese tutte le imbarcazioni idonee alla navigazione marittima, e quindi anche - come quelle interessate dal sinistro in questione - da mero diporto - non si pone, dunque, un problema interpretativo dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento Ce 4/2001, ma si tratta semplicemente di applicarlo in una fattispecie che manifestamente ricade nella sua previsione - neppure si pone, nel caso in esame, un problema d'incompatibilità sistematica della convenzione speciale rispetto agli obiettivi ed ai principi sottesi al predetto regolamento Ce 44/2001 incompatibilità che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, renderebbe inoperante la deroga prevista dall'articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento cfr. Corte giust. 4 settembre 2014, in causa C-157/13, Nickel, 19 dicembre 2013, in causa C-452/12, Nipponka Insurance, e 4 maggio 2010, in causa C-533/08, Tnt Express Nederland - è ovvio che una ragione d'incompatibilità non potrebbe esser ravvisata nel mero fatto che la convenzione speciale ancori la giurisdizione a criteri non coincidenti o non del tutto coincidenti con quelli indicati dal regolamento, come accade nella fattispecie in esame - i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale all'interno dell'Unione, il cui rispetto non potrebbe esser messo in forse da una convenzione speciale, sono invece - come la stessa citata giurisprudenza europea ha ben precisato - quelli evocati nei considerando sesto, undicesimo, dodicesimo, oltre che dai considerando compresi tra il quindicesimo ed il diciassettesimo dei regolamento numero 44/2001 ossia quelli riguardanti la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, la prevedibilità del foro competente e, pertanto, la certezza del diritto per i suoi destinatari, la buona amministrazione della giustizia, la riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché la reciproca fiducia nella giustizia nell'ambito dell'Unione - nessuno di tali principi è però messo in discussione dai criteri di competenza giurisdizionale fissati nella speciale materia del risarcimento dei danni conseguenti all'urto di navi dalla più volte richiamata convenzione di Bruxelles la quale fa riferimento al foro del convenuto in combinazione con eventuali fori alternativi il luogo del sinistro o del possibile sequestro della nave in stretto collegamento con la vicenda controversa, così dettando regole dotate di assoluta prevedibilità e del tutto coerenti con quanto prescrivono l'undicesimo e dodicesimo considerando del regolamento 44/2001, non favorisce la pendenza parallela di procedimenti giudiziari diversi dinanzi a giudici differenti per la medesima vertenza, come paventato dal quindicesimo considerando , né appare in alcun modo in grado di minare la reciproca fiducia nella giustizia tra gli stati membri cui allude il sedicesimo considerando del medesimo regolamento ed è superfluo aggiungere che anche il rispetto del sesto e del diciassettesimo considerando appaiono qui fuori questione - esclusa, dunque, per le ragioni ora illustrate, la possibilità d'invocare nel caso in esame le disposizioni previste dal citato regolamento 44/2001, non resta che applicare il dettato del pure già citato articolo 1 della convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 sulla competenza civile in materia di urto fra navi, a tenore del quale appare incontestabile la giurisdizione del giudice croato a conoscere della vertenza in esame, giacché tutti i convenuti risiedono o hanno sede in Croazia, nelle cui acque territoriali il sinistro è avvenuto e dove avrebbe potuto essere eventualmente eseguito il sequestro della nave del responsabile, né consentendo detto articolo il ricorso a criteri di collegamento ulteriori e diversi da quelli da esso menzionati con l'avverbio unicamente - la novità della questione induce a compensare tra le parti le spese del regolamento P.Q.M. La corte dichiara che il giudice italiano è privo di competenza giurisdizionale in ordine alla causa di cui trattasi.