Polizza contro gli infortuni e per la responsabilità professionale dell’avvocato: i pareri del CNF

Il CNF, attraverso i pareri nnumero 76 e 78 del 2017, pubblicati il 29 marzo 2018, si è espresso in tema di obbligo di stipulazione, per l’avvocato, della polizza per la responsabilità professionale e di quella contro gli infortuni.

I quesiti del COA di Milano e di Mantova. Il CNF è stato interrogato dal COA di Milano e di Mantova relativamente a due aspetti relativi alla stipulazione di polizze per la responsabilità professionale e contro gli infortuni. In particolare, il COA di Milano ha formulato il seguente quesito «se un avvocato sospeso volontariamente ex articolo 20, comma 2, l. numero 247/2012 debba assolvere all’onere della stipula di polizza per la responsabilità professionale e contro gli infortuni». Parallelamente, il COA di Mantova «chiede di sapere se gli avvocati iscritti nell’Albo recte Elenco Speciale, che risultano già assicurati con INAIL siano soggetti all’obbligo dell’assicurazione Infortuni se vi sia esonero dall’obbligo della polizza infortuni in favore dei dipendenti dello Studio Legale, già assicurati INAIL come ci si debba comportare laddove l’iscritto, affetto da gravi patologie, rappresenti la propria difficoltà a trovare una copertura assicurativa per gli infortuni, ovvero la reperisca solo a condizioni particolarmente onerose». I pareri del CNF. In risposta al quesito formulato dal COA di Milano, il CNF si è espresso con il parere numero 78/2017, pubblicato in data 29 marzo 2018. Il Consiglio evidenzia, relativamente alla polizza per la responsabilità civile professionale, come l’avvocato abbia il «dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale» ex articolo 12 l. numero 247/2012. Difatti, trattandosi di prescrizione volta a tutelare non solo l’avvocato nell’ipotesi di danni cagionati con la propria attività a terzi, ma anche il cliente, «la copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perché la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione». Diversamente, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, «il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge». In tema di polizza infortuni, il CNF ricorda che la risposta deve trarsi dalla modifica dell’articolo 12, comma 2, l. numero 247/2012, così come introdotta dal d.l. numero 148/2017, convertito in l. numero 172/2017. Pertanto, «all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». Infine, in risposta al quesito formulato dal COA di Mantova, il CNF si è espresso con il parere numero 76/2017, pubblicato il 29 marzo 2018, con cui ha ribadito che il quesito trova soluzione nella nuova formulazione dell’articolo 12, comma 2, l. numero 247/2012 sopra citato.