La curatela fallimentare che abbia proseguito il giudizio per il pagamento del residuo credito per il prezzo di una vendita stipulata dal fallito in bonis, non può considerarsi terzo, in quanto agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori. Da ciò discende che anche la curatela fallimentare soggiace ai limiti di cui agli articolo 2722 e 2726 c.c., non potendo dimostrare attraverso testimoni la simulazione assoluta di un atto di quietanza, avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27358/14; depositata il 23 dicembre 2014. La vicenda processuale. Una cooperativa conveniva in giudizio l’acquirente a cui aveva venduto un immobile, deducendo la parziale simulazione del rogito notarile non avendo corrisposto per l’intero il prezzo ivi pattuito. Nel prosieguo la cooperativa veniva dichiarata fallita, cosicché il procedimento veniva riassunto dalla nominata Curatela fallimentare. Il Tribunale adito accoglieva la domanda attore, e condannava parte convenuta al pagamento della somma residua dovuta. Interposto appello, l’acquirente si doleva del fatto che il giudice di prime cure avesse ammesso che la prova per testi fosse fornita tramite prove orali, considerando la curatela fallimentare terzo rispetto alle parti che avevano concluso il contratto. La Corte d’appello accoglieva il proposto gravame, rigettando così la domanda formulata dalla cooperativa. In parte motiva, il collegio spiegava che la prova della simulazione non poteva essere raggiunta attraverso testimonianze giacché la Curatela fallimentare non era un terzo rispetto alle originarie parti processuali. Essa, invero, era succeduta, a causa della dichiarazione del fallimento, ad ogni effetto nella medesima posizione della cooperativa sua dante causa. Per la cassazione della sentenza ricorre la Curatela fallimentare. Per quanto ciò qui più interessa, la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 2722, 2726 e 2724 c.c., inerenti la simulazione del prezzo di vendita ed i limiti connessi alla relativa prova. Ponendo lo specifico quesito di diritto, la Curatela fallimentare domanda se i limiti della prova testimoniale siano applicabili anche alla dimostrazione della simulazione di un atto unilaterale come la quietanza. Posizione della Curatela. La Corte di Cassazione ritiene il motivo di doglianza infondato. Innanzitutto, argomentano gli Ermellini che la Curatela fallimentare non può considerarsi terzo, giacché essa agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori. Sul punto vengono richiamati recenti arresti (cfr. ex multis , Cass. n. 7263/2013), che hanno stabilito come il curatore del fallimento che agisca per ottenere il residuo pagamento di un credito maturato dall’imprenditore in bonis , non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dalla controparte contrattuale, trattandosi ex articolo 2722 c.c. di un patto aggiunto o contrario al documento negoziale. In conclusione. Dal punto di vista operativo la sentenza commentata è utile per comprendere che la curatela fallimentare si trova in una posizione identica a quella dell’imprenditore fallito, tanto da non poter essere considerata terzo rispetto ad un contratto da quest’ultimo concluso quando era in bonis . E’ terzo anche nell’ipotesi in cui le parti originarie del rapporto abbiano posto in essere una simulazione, con tutte le preclusioni che ne conseguono. E’ così che la simulazione del prezzo e della eventuale quietanza non possono essere provate per testimoni. Questa prova, infatti, è inammissibile perché tende a dimostrare un contrasto fattuale rispetto ad un elemento essenziale del contratto che deve invece risultare per iscritto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 novembre – 23 dicembre 2014, n. 27358 Presidente Oddo – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1990 la Coop. a r.l. F.G. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, S.S. deducendo di avere a lui venduto un'unità immobiliare sita in Amendolara, con rogito del notaio Lacanna, per il prezzo di L. 45.000.000, nel quale si dava atto che tale prezzo era stato pagato per L. 33.000.000 dall'acquirente, mentre le restanti 12.000.000, dovevano essere pagate entro e non oltre un anno dalla stipula. Aggiungeva però l'esponente che il rogito era parzialmente simulato, perché l'acquirente non aveva pagato alcunché al momento della stipula, mentre successivamente aveva corrisposto soltanto la somma di L. 14.500.00. Chiedeva pertanto l'attrice, tanto premesso, previa declaratoria di simulazione di tale atto di compravendita, la condanna del Saracino al pagamento della somma di L. 30.500.000 ancora dovuta, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda attrice, in quanto inammissibile ed infondata. Nel prosieguo veniva ammesso interrogatorio formale del Saracino che lo rendeva. Quindi il giudizio veniva interrotto per sopravenuta dichiarazione di fallimento della Cooperativa attrice, per essere poi proseguito dalla Curatela fallimentare. Nel corso del giudizio venivano assunte prove per testi sulla circostanza della parziale simulazione dell'atto per quanto riguardava il pagamento del prezzo di acquisto. Quindi , l'adito Tribunale di Castrovillari - sez. Stralcio con sentenza n. 482/04 del 19-7.2004 , ritenuta provata la simulazione parziale dell'atto, accoglieva la domanda attrice e condannava il Saracino al pagamento della somma di € 15.752,00, oltre interessi e spese di lite. Avverso la sentenza proponeva appello il Saracino censurando in modo particolare il fatto che il primo giudice aveva ammesso che la prova della simulazione fosse fornita tramite testi, erroneamente considerando la curatela fallimentare terzo rispetto alle originarie parti contrattuali. Si costituiva la Curatela e si opponeva alle censure dell'appellante; e l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 2512008, depositata in data 23.01.2008, accoglieva il proposto gravame e per l'effetto rigettava la domanda formulata dalla Cooperativa contro il Saracino, compensando le spese di entrambi ì gradi. La corte distrettuale riteneva che la prova della simulazione del contratto non poteva essere offerta a mezzo testimoni, atteso che la curatela fallimentare non poteva considerarsi terzo rispetto alla parti originarie del contratto, perché , essendo subentrata nel rapporto processuale alla parte fallita, era ad essa succeduta ad ogni effetto, per cui sul piano processuale del giudizio già pendente e poi riassunto, si trovava nelle identica situazione del suo dante causa ed era soggetta alle preclusioni già maturate. Riteneva poi inammissibile in quanto domanda nuova ( sulla quale non era stato accettato il contraddittorio), la richiesta di condanna del Saracino, introdotta dalla Curatela, al pagamento della somma di L. 8.500.000 quale pagamento del residuo prezzo dell'immobile, essendo il conteggio di cui sopra redatto sulla base di una diversa prospettazione dei fatti di causa rispetto a quella originaria. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Curatela fallimentare sulla base di n. 3 mezzi; resiste con controricorso S.S.. Motivi della decisione 1 - Con il primo motivo si denunzia l'omessa motivazione e la violazione ed falsa applicazione degli articolo 2722,2726 e 2724 : simulazione del prezzo di vendita e limiti alla relativa prova. Il ricorrente lamenta in specie dell' omesso esame dell'argomento dedotto nella comparsa conclusionale, secondo cui la dichiarazione del convenuto di aver corrisposto la somma di L. 33.000.000 all'atto della stipula e non in precedenza, rendeva verosimile la simulazione della quietanza. A corredo della doglianza sono posti i seguenti quesiti di diritto: se i limiti della prova testimoniale di cui ... siano applicabili anche nel caso si voglia dimostrare la simulazione di un atto unilaterale qual è la quietanza; se possa costituire principio di prova scritta il verbale d'udienza contenete le dichiarazioni rese dalla parte in sede d'interrogatorio formale e , in caso affermativo, se costituisca violazione dell'articolo 2724 c.c. il non ammettere una prova per testi e per il divieto di cui all'articolo 2722 c. c. La doglianza è infondata. Va invero sottolineato che la curatela fallimentare che ha proseguito il giudizio per il pagamento del residuo credito per il prezzo di una vendita stipulata dal fallito in bonisi non può considerarsi terzo, in quanto agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori. In tal senso si è espressa questa S.C. : ', In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore in bonis ), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale ( Cass. Sentenza n. 7263 del 22/03/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 508 del 15/01/2003 ). Circa l'estensione al pagamento del divieto, sancito dall'articolo 2722 del c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, deve escludersi l'ammissibilità della prova testimoniale per provare la simulazione di siffatta circostanza ovvero della quietanza contenuta nell'atto. Non è ammissibile - così ha statuito questa S.C. - la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'articolo 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'articolo 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati articolo 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento ( Cass. S.U. Sentenza n. 6877 del 13/05/2002) . Più recentemente le S.U. hanno ribadito tale principio: La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art.2722 c.c.., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 7246 del 26/03/2007). 2 - Con il 2° motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione ed errata applicazione dell'articolo 1417 c.c. - In quesito in ordine alla terzietà del curatore è il seguente : la Curatela fallimentare è terzo rispetto alle parti che hanno posto in essere la simulazione Il motivo è infondato per quanto è stato sopra detto. 3- Falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. in relazione alla domanda subordinata avanzata dalla curatela in sede di riassunzione del giudizio a seguito del fallimento della Cooperativa, che aveva chiesto in subordine la condanna del Saracino al pagamento della minior somma di L. 8.500.000, a titolo di pagamento del residuo prezzo per l acquisto dell'immobile in parola. Osserva l'esponente che tale domanda è stata ritenuta a torto dalla corte territoriale come domanda <nuova> e quindi in ammissibile ex articolo 245 c.p.c. : in realtà si trattava solo di esplicitazione (emendatio) di quella precedente, sui cui era stato regolarmente accettato il contraddittorio dalla controparte . Il motivo è corredato dal seguente quesito: se esperita un'azione di simulazione d'un pagamento con relativa richiesta di condanna del convenuto ad una specifica somma di danaro, possa considerarsi nuova la domanda, introdotta nell'atto di riassunzione, vigenti le norme del c.p.c. anteriori alla novella di cui alla L. 353/90, ... la quale, sulla base dei fatti ed atti acquisiti al processo, richieda la condanna del convenuto medesimo ad una somma inferiore sempre per mancato pagamento parziale del prezzo d'acquisto La doglìanza è fondata. La corte distrettuale in effetti si è limitata a ritenere nuova tale domanda subordinata assumendo genericamente che il relativo conteggio era stato redatto sulla base di una prospettazione dei fatti di causa diversa da quella originaria , senza peraltro chiarire e precisare ulteriormente tale assunto, se non facendo riferimento alla mancata accettazione del contraddittorio da parte del Saracino. Secondo la giurisprudenza di questa S.C. le variazioni puramente quantitative del petitum , - come nel caso di specie - che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte. (Cass. n. 9522 del 20/04/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7546 del 23/05/2002 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6638 del 22/05/2000 ). Nella fattispecie trattasi chiaramente di una emendatio libelli , che si è esplicitata in un mera riduzione del quantum originariamente richiesto, con l'identica stessa causa petendi della domanda dedotta in atto di citazione il mancato pagamento del prezzo). La domanda in questione insomma è stata emendata nel senso di richiedere la condanna del Saracino, in subordine, alla minor somma di risulta . Conclusivamente : dev'essere rigettato il 1 ed il 2 motivo del ricorso; va accolto il 3° motivo e va cassata la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto, con rinvio della causa anche spese, ad altra sezione della Corte Appello di Catanzaro, che si pronunzierà tenuto conto delle considerazioni di cui sopra. P.Q.M. rigetta il 1° ed il 2° motivo del ricorso; accoglie il 3° motivo; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa anche spese, ad altra sezione della Corte d' Appello di Catanzaro.