Se il giudice esercita il potere discrezionale di sospendere, deve esplicitare le motivazioni

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’articolo 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 21664/15, depositata il 23 ottobre. Il caso. Una donna agiva in giudizio per l’accertamento del rapporto di filiazione biologica da un uomo deceduto. Il Tribunale disponeva la sospensione del giudizio, su istanza degli intervenuti figli del de cuius, in attesa dell’esito di quello promosso per ottenere la revocazione della sentenza passata in giudicato di disconoscimento della paternità di un uomo nei confronti dell’attrice. Secondo quanto sostenuto in sede di revocazione, la decisione sarebbe stata il frutto della collusione tra l’attrice e l’uomo, al fine di far apparire tempestiva l’azione proposta, spostando falsamente in avanti ed entro il termine annuale di decadenza l’acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie del predetto. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione la donna. Il giudizio di revocazione non incide sul giudicato fino all’esito definitivo. La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il giudizio di revocazione straordinaria, ritenuto pregiudicante, non incide sull’intervenuto giudicato, fino all’esito definitivo della fase impugnatoria. Nella specie, dunque, l’introduzione del giudizio revocatorio non rende applicabile la causa ostativa della non eliminazione del preesistente status filiale alla proposizione dell’accertamento giudiziale di paternità indicata nell’articolo 253 c.c Il Giudice ha comunque il potere discrezionale di sospendere il giudizio, se motiva espressamente. Tuttavia, continuano gli Ermellini, l’ininfluenza sul giudicato già formatosi del giudizio revocatorio non esclude che il giudice possa esercitare il potere discrezionale di sospendere ai sensi dell’articolo 337, comma 2, c.p.c Nella specie, secondo i Giudici di Piazza Cavour, sussistono in astratto le condizioni di applicabilità della norma l’esito del giudizio revocatorio - caducatorio del giudicato sul disconoscimento di paternità – viene infatti invocato nel successivo giudizio di accertamento giudiziale di paternità, perché, ove favorevole, sarebbe idoneo ad integrare la causa di inammissibilità ex articolo 253 c.c. del successivo accertamento di genitorialità l’impugnazione straordinaria ex articolo 397 c.p.c., poi, costituisce, «inequivocamente, mezzo idoneo ad integrare il requisito richiesto dall’ultimo alinea dell’articolo 337, comma 2, c.p.c.». La sopra richiamata corrispondenza astratta al canone normativo, tuttavia, non viene ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere legittimo l’esercizio del potere discrezionale di sospensione del giudizio previsto dal succitato articolo 337, comma 1, c.p.c Dal Palazzaccio, infatti, hanno ricordato che secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio «ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’articolo 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta». Pertanto, la sospensione discrezionale è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. Ne consegue la necessità di indicare in concreto le ragioni della controvertibilità della decisione la cui autorità venga invocata nel giudizio nel quale venga formulata l’istanza di sospensione, non essendo sufficiente l’astratto riferimento al mezzo di impugnazione proposto. Il Tribunale di Milano, nel porre a sostegno della decisione soltanto «l’obiettiva incertezza derivante da tale impugnazione», ha dato una giustificazione della necessità della sospensione del tutto carente. Per tutte le ragioni sopra illustrate, la Corte ha accolto il ricorso in esame, cassando la pronuncia del Tribunale di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 giugno – 23 ottobre 2015, numero 21664 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto Il Tribunale di Milano, investito del giudizio promosso da T.A.R. ed avente ad oggetto l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione biologica da T.P.S., deceduto in data omissis , ha disposto, su istanza formulata ex articolo 337, secondo comma cod. proc. civ., dagli intervenuti T.P.M., Ra., B. e R., la sospensione del giudizio in attesa dell'esito di quello promosso ex articolo 397 secondo comma cod. proc. civ. dal Procuratore della Repubblica di Bologna al fine di ottenere la revocazione della sentenza passata in giudicato di disconoscimento della paternità di M.R. nei confronti di T.A.R Secondo quando sostenuto in sede di revocazione la decisione sarebbe stata il frutto della collusione tra l'attore M. e la T. al fine di far apparire tempestiva l'azione proposta dal M., spostando falsamente in avanti ed entro il termine annuale di decadenza l'acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie del predetto M A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha affermato che - L'articolo 253 cod. civ. non consente il riconoscimento di paternità in contrasto con lo status filiale preesistente. Ne consegue la pregiudizialità con il giudizio di revocazione che mira ad annullare il giudicato di disconoscimento di paternità. - L'intervenuto giudicato non è ostativo dal momento che gli effetti preclusivi propri di esso sono posti in dubbio proprio dalla proposizione del giudizio di revocazione il giudizio di revocazione ove abbia esito positivo introduce una causa pregiudicante del procedimento in atto in quanto in mancanza della rimozione del preesistente status filiale non sarebbe ammissibile per la T. la proposizione dell'azione di accertamento giudiziale della paternità biologica di T.P.S Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza T.A.R. rilevando 1 E improprio il riferimento normativo all'articolo 253 cod. civ. dal momento che l'accertamento di paternità non è in contrasto con altri status filiali della ricorrente, essendo passata in giudicato la pronuncia di disconoscimento di paternità 2 Il giudicato non è vanificato dalla proposizione della revocazione straordinaria come ritenuto erroneamente dal Tribunale di Milano 3 L'articolo 337 secondo comma cod. proc. civ. è stato illegittimamente applicato dal momento che l'autorità della pronuncia pregiudicante doveva essere rigorosamente indicata e motivata, non essendo sufficiente che fosse astrattamente ravvisabile una situazione di incertezza fino all'esito del giudizio di revocazione 4 Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di disconoscimento di paternità e quello di accertamento giudiziale di genitorialità secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mancando anche l'identità soggettiva tra le parti dei due giudizi 5 L'azione di disconoscimento di paternità per il figlio è imprescrittibile alla luce della nuova formulazione dell'articolo 244 cod. civ. con conseguente sostanziale inutilità del giudizio revocatorio ed insussistenza della causa di pregiudizialità. 6 Hanno resistito, depositando memorie, T.P.M., Ra. e R. nonché l'avv. Gabrielli, in qualità di curatore speciale nominato ex articolo 276 cod. civ. nel giudizio di accertamento giudiziale di genitorialità. La ricorrente e i T.P. depositavano anche memorie. Deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio di revocazione straordinaria, ritenuto pregiudicante dal Tribunale di Milano, non incide sull'intervenuto giudicato, fino all'esito definitivo della fase impugnatoria. La pronuncia della Corte di Cassazione numero 6302 del 2007 ha ad esclusivo oggetto l'ammissibilità della proposizione della revocazione straordinaria per collusione tra le parti promossa dal p.m. in una fattispecie analoga a quella dedotta nel presente giudizio. Nella specie, pertanto, l'introduzione del giudizio revocatorio non rende di per sé applicabile la causa ostativa della non eliminazione del preesistente status filiale alla proposizione dell'accertamento giudiziale di paternità indicata nell'articolo 253 cod. civ L'ininfluenza sul giudicato già formatosi del giudizio revoca tono non esclude tuttavia che il giudice possa esercitare il potere discrezionale di sospendere ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ Nella specie sussistono in astratto le condizioni di applicabilità della norma. L'esito del giudizio revocatorio in quanto caducatorio del giudicato sul disconoscimento di paternità viene invocato nel successivo giudizio di accertamento giudiziale di paternità perché, ove favorevole, ritenuto idoneo ad integrare la causa d'inammissibilità ex articolo 253 cod. civ. del successivo accertamento di genitorialità. L'impugnazione straordinaria ex articolo 397 cod. proc. civ. costituisce, inequivocamente mezzo idoneo ad integrare il requisito richiesto dall'ultimo alinea dell'articolo 337 secondo comma cod. proc. civ Tale corrispondenza astratta al canone normativo, tuttavia, non è ritenuta sufficiente dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per ritenere legittimo l'esercizio del potere discrezionale di sospensione del giudizio così come previsto dal citato articolo 337 secondo comma cod. proc. civ In modo del tutto coerente con i precedenti arresti giurisprudenziali la Corte di Cassazione ha affermato che Ai fini del legittimo esercito del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici Cass. 24046 del 2014 25890 del 2013 . L'orientamento sopra illustrato si fonda sulla natura eccezionale di tale esclusiva ipotesi di sospensione cd. facoltativa, frutto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice. Il limitato e circoscritto perimetro all'interno del quale è stato circoscritta l'applicabilità della norma è del tutto coerente con il progressivo disfavore normativo verso le disposizioni processuali che determinano fasi d'inerzia e rallentamenti di durata non prevedibile nel processo che ha caratterizzato tutte le novelle processuali a partire dagli anni '90. Ne consegue la necessità d'indicare in concreto le ragioni della controvertibilità della decisione la cui autorità venga invocata nel giudizio nel quale venga formulata l'istanza di sospensione. Non è, pertanto, sufficiente l'astratto riferimento al mezzo d'impugnazione proposto revocazione da parte del p.m. sul rilievo che la decisione relativa al disconoscimento di paternità fosse frutto di collusione tra le parti finalizzata a frodare la legge . Il tribunale di Milano, nel porre a sostegno della decisione soltanto l'obiettiva incertezza derivante da tale impugnazione ha dato una giustificazione della necessità della sospensione del tutto carente, non avendo considerato - la natura straordinaria del mezzo d'impugnazione, con particolare riferimento alla sua ininfluenza sull'intervenuto passaggio in giudicato fino all'esito del giudizio revocatorio - l'oggetto della presunta falsa rappresentazione processuale di un dato fattuale non riguardante l'insussistenza della genitorialità biologica ma un requisito temporale di proposizione dell'azione la concreta rilevanza del vizio revocatorio sugli effetti della decisione passata in giudicato nonché il presumibile margine di fondamento dell'impugnazione. In particolare su tali ultimi due rilievi relativi all'effettiva controvertibilità della decisione oggetto d'impugnazione, nulla si riscontra nel provvedimento che ha disposto la sospensione del processo di accertamento giudiziale di paternità. Nessun cenno si rinviene in ordine all'applicabilità del nuovo regime di prescrizione dell'azione di disconoscimento di paternità introdotto dal novellato articolo 244 cod. civ., con riferimento al figlio. Al riguardo deve osservarsi che la norma attualmente vigente non prescrive termini di decadenza con riferimento al figlio e che tale innovazione si applica a tutti i giudizi entro i limiti del passaggio in giudicato articolo 104 comma 7 d.lgs numero 154 del 2013 . Al fine di verificare la necessità della sospensione del processo ex articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., non poteva essere trascurata l'incidenza della nuova norma sul giudizio rescissorio di disconoscimento di paternità con riferimento alla posizione della litisconsorte M.A.R., rimanendo il termine di decadenza annuale dalla conoscenza dell'adulterio in vigore solo per il padre legittimo. In conclusione, in accoglimento della censura prospettata dalla parte ricorrente terzo motivo relativa alla inadeguatezza della giustificazione della pregiudizialità del giudizio relativo all'impugnazione straordinaria del disconoscimento di paternità sul successivo giudizio di accertamento giudiziale di paternità di T.P.S., il ricorso deve essere accolto, non essendo stato rispettato il rigoroso parametro di adeguatezza della giustificazione dei requisiti pregiudizialità e controvertibilità effettiva della decisione impugnata posti a base dell'esercizio del potere discrezione di sospensione del processo richiesta dalla norma alla luce dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità. La pronuncia di sospensione deve essere cassata. La relativa novità delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la pronuncia del Tribunale di Milano e rigetta l'istanza di sospensione del giudizio di accertamento della genitorialità di T.P.S. promosso da T.A.R. compensando le spese del presente procedimento. In caso di diffusione omettere le generalità.