Fax mandato al difensore e non all’imputato: i giudici chiedono qualcosa in più

E’ inammissibile l’impugnazione con cui si deduca la nullità della notifica a causa della sua effettuazione a mezzo fax presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 46177, depositata il 10 novembre 2014. Il caso. Un imputato ricorreva in Cassazione contro la sentenza di condanna inflittagli dalla Corte d’appello di Genova, deducendo l’inosservanza dell’articolo 148, comma 2-bis c.p.p., in quanto sarebbe nulla la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello eseguita a mezzo fax presso lo studio del difensore domiciliatario. Da, una parte, infatti, era stata operata senza alcun atto dispositivo dell’autorità procedente, dall’altra, invece, mancava l’attestazione di spedizione del testo in originale, come stabilisce l’articolo 148, comma 2-bis, c.p.p Tale omissione non poteva ritenersi una mera irregolarità, come affermato dai giudici di merito, in quanto si trattava di una notifica destinata non solo al difensore, ma anche all’appellante. Nessun pregiudizio. La Corte di Cassazione ricorda che è inammissibile l’impugnazione con cui si deduca la nullità della notifica a causa della sua effettuazione a mezzo fax presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato quale fosse il pregiudizio concreto all’esercizio del suo diritto di difesa, né il motivo per cui il difensore non gli avrebbe dato notizia del decreto notificato presso il suo studio. Destinatario della notifica. Comunque, la notificazione al difensore è legittimamente eseguita a mezzo di telefax pure quando riguardi un atto diretto all’imputato, «atteso che anche in tal caso destinatario della notifica è comunque il difensore e non l'imputato». Il ricorrente, in più, aveva eletto domicilio presso il difensore, per cui il decreto di citazione per il giudizio d’appello andava in ogni caso notificato presso il legale. Infine, i giudici di legittimità ricordano che questo caso integrerebbe una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, per cui la deducibilità è limitata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dall’articolo 491 c.p.p., essendo l’atto, arrivato al difensore, da ritenere giunto a conoscenza anche dell’interessato. Attestazione. Per quanto riguardava la mancata attestazione di spedizione del testo originale, la Cassazione sottolinea che, in tema di notificazioni al difensore, la violazione dell’articolo 148, comma 2-bis, c.p.p. il quale prevede, in caso di utilizzo di mezzi idonei, l’attestazione, in calce all’atto inviato, dell’avvenuta trasmissione del testo originale costituisce una mera irregolarità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 – 10 novembre 2014, numero 46177 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto di fatto 1. La Corte d'Appello di Genova con sentenza 10.7.2013 ha confermato la colpevolezza di M.A. in ordine al reato di cui agli articolo 81 cp e 2 legge numero 638/1983 omesso versamento di ritenute previdenziali rilevando - per quanto ancora interessa in questa sede - che l'eccezione di nullità del decreto di citazione in appello avvenuta a mezzo fax presso il difensore domiciliatario doveva ritenersi infondata perché in data 20.3.2012 era stato adottato un provvedimento presidenziale organizzatorio di carattere generale e che la mancata attestazione dell'avvenuta trasmissione del testo originale costituiva, secondo la giurisprudenza, una mera irregolarità. 2. L'imputato ricorre per cassazione denunziando l'inosservanza dell'articolo 148 comma 2 bis cpp ritiene che sia nulla la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita a mezzo fax presso lo studio del difensore domiciliatario, sia perché operata senza alcun atto dispositivo dell'autorità procedente non rinvenendosi peraltro nessuna forma dì pubblicazione del provvedimento organizzatorio menzionato dalla Corte d'Appello , sia perché mancava l'attestazione di spedizione del testo in originale, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 148 comma 2 bis cpp, non potendosi ritenere tale omissione una mera irregolarità trattandosi di notifiche destinate non solo al difensore, ma anche all'appellante . Considerato in diritto 1 Il ricorso è inammissibile sia per difetto di specificità del motivo sia perché manifestamente infondato. Sotto il primo profilo va richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione nella specie, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione a mezzo fax presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa Sez. 6, Sentenza numero 34558 del 10/05/2012 Ud. dep. 11/09/2012 Rv. 253276 . Il principio è logicamente applicabile anche al caso di specie, in cui si discute di una notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita a mezzo fax presso il difensore di fiducia ove l'imputato aveva effettuato l'elezione di domicilio ebbene, dal ricorso non è dato evincere quale sia il pregiudizio concreto all'esercizio del diritto di difesa che sarebbe derivato da tale modalità di notifica, posto che in relazione al reciproco dovere di mantenersi in contatto, il ricorrente non ha indicato neppure i motivi che abbiano impedito al difensore di dargli notizia del decreto notificato presso il suo studio. In ogni caso, la notificazione al difensore è legittimamente eseguita a mezzo di telefax anche quando riguardi un atto diretto all'imputato, atteso che anche in tal caso destinatario della notifica è comunque il difensore e non l'imputato Sez. 4, Sentenza numero 41051 del 02/10/2008 Ud. dep. 03/11/2008 Rv. 241329 Nel caso di specie, avendo l'imputato eletto domicilio proprio presso il difensore fatto pacifico , il decreto di citazione per il giudizio di appello andava comunque notificato presso quest'ultimo e la Corte genovese, per giustificare il ricorso alla notifica a mezzo fax, ha richiamato il provvedimento presidenziale organizzatorio generale del 20.3.2012, modalità consentita secondo la giurisprudenza di questa Corte cfr. Sez. 2, Sentenza numero 8031 del 09/02/2010 Ud. dep. 01/03/2010 Rv. 246450 secondo cui appunto la modalità di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'articolo 150 cod. proc. penumero , bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai sensi dell'articolo 148, comma secondo bis, cod. proc. penumero , sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato del giudice ma è sufficiente una disposizione consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale cfr. altresì Sez. F, Sentenza numero 34028 del 14/09/2010 Cc. dep. 21/09/2010 Rv. 248184 . Ancora - e il rilievo tronca ogni ulteriore discussione - si tratterebbe in ogni caso di una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'articolo 491 cod. proc. penumero , in quanto l'atto, pervenuto al difensore, deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato dal verbale di udienza non risulta sollevata alcuna eccezione in tal senso. 2 Quanto alla censura sulla mancata attestazione di trasmissione del testo originale, come correttamente osservato dalla Corte d'Appello, in tema di notificazioni al difensore, la violazione dell'articolo 148, comma secondo bis, cod. proc. penumero - che prevede, nel caso di utilizzo di mezzi tecnici idonei nella specie, il fax , l'attestazione, in calce all'atto inviato, dell'avvenuta trasmissione del testo originale - non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità Sez. 2, Sentenza numero 11277 del 06/12/2012 Ud. dep. 11/03/2013 Rv. 254874 e tale principio si applica anche al caso di specie in cui appunto, la notifica dei decreto di citazione a giudizio dell'imputato è avvenuta presso il difensore domiciliatario mediante fax, cioè attraverso una modalità consentita dalla legge. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 numero 186 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.