Farmacista con bebè: l'importanza sta nel quanto, non nel come

In riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla l. numero 289/2003, il criterio di determinazione dell’indennità di maternità spettante alle libere professioniste basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali della libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, ex articolo 1, comma 2, l. numero 379/1990 trova applicazione, in vigenza della norma e anche in considerazione della successiva l. numero 289/2003, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l’attività professionale.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 23809, depositata il 7 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Catania condannava l’ENPAF a pagare, a favore della titolare di una farmacia ed iscritta all’ordine le differenze per indennità di maternità ai sensi dell’articolo 1, comma 2, l. numero 379/1990 indennità pari a 80% del reddito dichiarato dalla libera professionista rispetto a quanto erogatole ai sensi del comma 3 dello stesso articolo indennità minima . Secondo i giudici di merito, non era possibile ricavare dalla legge una differenziazione basata sulle forme in cui era stata svolta l’attività professionale, in quanto anche il reddito d’impresa era soggetto al prelievo fiscale e doveva quindi intendersi come reddito ai fini fiscali. L’ENPAF ricorreva in Cassazione, lamentando una violazione nell’applicazione della l. numero 379/1990. Perché dovrebbero esserci differenze? La Corte di Cassazione ricorda che, in riferimento alle disciplina applicabile nel caso di specie vigente anteriormente alla l. numero 289/2003, il criterio di determinazione dell’indennità di maternità spettante alle libere professioniste basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali della libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, ex articolo 1, comma 2, l. numero 379/1990 trova applicazione, in vigenza della norma e anche in considerazione della successiva l. numero 289/2003, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l’attività professionale e quindi anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre – 7 novembre 2014, numero 23809 Presidente Roselli – Relatore Napoletano La Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Modica, accoglieva la domanda di A.M. - titolare di farmacia ed iscritta all'ordine dei farmacisti -- proposta nei confronti dell'ENPAF avente ad oggetto la condanna del predetto ente, a cui era iscritta, al pagamento delle differenze per indennità di maternità ai sensi della L. numero 379 del 1990, articolo 1, comma 2, rispetto a quanto erogatole in applicazione del comma 3 del medesimo articolo. I giudici di appello ritenevano che il dato testuale non permetteva di desumere una differenziazione a seconda delle forme in cui era stata svolta l'attività professionale, considerato che anche il reddito d'impresa era soggetto al prelievo fiscale e doveva intendersi come reddito ai fini fiscali inoltre l'interpretazione accolta risultava coerente con la ratio della legge, di tutela della maternità per le libere professioniste. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale 1 ENPAF ricorre in cassazione sulla base di due motivi cui resiste la parte intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo l'Istituto deduce violazione e falsa applicazione della L. numero 379 del 1990, articolo 1, commi 2 e 3, come sostituito dal D.Lgs. numero 151 del 2001, articolo 70, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Allega in proposito che questa Corte con sentenza numero 12260/05 modificando il precedente orientamento, su cui si fonda la sentenza della Corte di Appello, ha ritenuto, richiamando anche quale parametro interpretativo il disposto della L. numero 289 del 2003 articolo 1, che, ai fini della determinazione dell'indennità, deve essere preso in considerazione soltanto il reddito derivante dall'attività autonoma di farmacista e non già, quindi, anche quelli di diversa natura, quale quello di partecipazione in società esercente attività di impresa. La censura è infondata. Questa Corte, infatti, con riferimento alla disciplina che qui specificamente rileva vigente anteriormente all'emanazione della L. numero 289 del 2003, è nuovamente intervenuta, dopo la sentenza numero 12260/2005 di rottura con il precedente orientamento di cui alle sentenze nnumero 5221/91, 15222/2000 e 15301/2001, riaffermando il principio che il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, che, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge numero 379 del 1990 come sostituito dall'articolo 70 del DLgs 151/01 , è basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione, nella vigenza di tale' norma e pur in considerazione della Legge numero 289 del 2003, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa, sent.nnumero 11935/08 17652/09 12528/09 13725/2010 e 29069/11 . A tale ultimo orientamento questo Collegio intende dare continuità giuridica per la condivisibilità del rilievo che il diverso indirizzo segnato da Cass. numero 12260/2005 non tiene conto che la utilizzazione, nella relazione alla proposta di legge di modifica del D.Lgs. numero 151 del 2001 articolo 70, della locuzione si intende chiarire non si è tradotto nell'emanazione di una norma di espressa portata retroattiva, né di natura interpretativa della normativa preesistente e che, invece, è stata emanata una disposizione modificativa, destinata a produrre i propri effetti, secondo i principi generali, per il tempo successivo alla sua entrata in vigore e che proprio la circostanza che sia stata emanata una norma modificativa testimonia l'esistenza di un progresso diverso regime, che il legislatore ha inteso mutare. Con la seconda censura l'Istituto ricorrente propone eccezione di illegittimità costituzionale della L. numero 379 del 1990, articolo 1, come sostituito dal D.Lgs. numero 151 del 2001, articolo 70, nell'interpretazione seguita dalla Corte territoriale, per preteso contrasto con gli articolo 3 e 38 Cost., assumendo che si verificherebbe una evidente disparità di trattamento tra le farmaciste libere professioniste e coloro che sono percettrici di un reddito di impresa. Su tale eccezione questa Corte, con la citata sentenza numero 11935/08, già si è pronunciata affermando, con argomentazione pienamente condivisa dal Collegio, che a fronte della interpretazione accolta dell'articolo 1, secondo comma, della legge numero 379 del 1990 come sostituito dall'articolo 70 del DLgs 151/01 non è giustificatamente prospettabile, e la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, attesa la ratio legis di consentire alla professionista di dedicarsi con serenità alla maternità, prevenendo che a questa si colleghi uno stato di bisogno o una diminuzione del tenore di vita v. Corte Cost. numero 3 del 1998 , e la violazione dell'articolo 38 Cost., a causa dello squilibrio che potrebbe verificarsi tra erogazioni previdenziali e contributi, ove siano ammissibili indennità di ammontare particolarmente elevato, posto che l'articolo 5 della legge numero 379 del 1990 consente l'eventuale aumento, con decreto, del contributo annuale in misura fissa ivi previsto, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni ed infine che gli enti previdenziali dei liberi professionisti possono deliberare la ridefinizione dei contributi ai fini del trattamento di maternità su cui da ultimo V., nello stesso senso,Cass. 29069/11 cit. . Sulla base delle esposte considerazioni in conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E 100,00 pere esborso oltre E. 3000,00 per compensi ed accessori di legge.