Operazione sospetta non segnalata, ma anche la relativa contestazione non può prendersela comoda

In materia di sanzioni amministrative, l’articolo 14, comma 3, l. numero 689/1981 fa decorrere il termine di 90 giorni dalla trasmissione degli atti all’autorità competente da parte dell’autorità giudiziaria la norma, però, si riferisce alle ipotesi in cui l’organo amministrativo riceve formalmente la notizia dell’illecito dall’autorità giudiziaria come nel caso di depenalizzazione per legge di un reato , non alla diversa situazione in cui gli illeciti amministrativi e quelli penali sono connotati da diversi elementi oggettivi e soggettivi.

Così si è espresso il Tribunale di Roma nella sentenza del 1° ottobre 2014. Il caso. Veniva proposta opposizione da una banca e dal suo ex-direttore contro l’ordinanza-ingiunzione del novembre 2013 ed elevata nell’ottobre dello stesso anno del Ministero dell’Economia per la violazione dell’articolo 3 l. numero 197/1991 segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio per l’omessa segnalazione di operazione sospetta, con cui era stato ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione. Alla base dell’opposizione, si eccepiva la tardività della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, ai sensi dell’articolo 14 l. numero 689/1981, che prevede l’obbligo di contestazione immediata, o comunque entro 90 giorni dall’accertamento della violazione. Il Tribunale di Roma ricorda i precedenti della Corte di Cassazione Cass. numero 8456/2006 e numero 1866/2000 , che aveva fornito un’interpretazione del dies a quo che tenesse conto dell’eventuale complessità della valutazione dei dati acquisiti riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. Nel caso di specie, tra il gennaio 2006 e l’agosto 2007 era stata acquisita dalla GdF, su delega della Procura di Nola, tutta la documentazione da cui emergevano le operazioni asseritamente sospette. Erano trascorsi 15 mesi prima della formale contestazione dell’illecito amministrativo, nonostante il carattere sospetto delle operazioni e la loro mancata segnalazione potessero già essere dedotte ex ante, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte. Casi diversi. L’articolo 14, comma 3, l. numero 689/1981 fa decorrere il termine di 90 giorni dalla trasmissione degli atti all’autorità competente da parte dell’autorità giudiziaria la norma, però, si riferisce alle ipotesi in cui l’organo amministrativo riceve formalmente la notizia dell’illecito dall’autorità giudiziaria come nel caso di depenalizzazione per legge di un reato , non alla diversa situazione, come quella di specie, in cui gli illeciti amministrativi e quelli penali sono connotati da diversi elementi oggettivi e soggettivi. Il fatto che, nel settembre 2008, il pm avesse rilasciato un nullaosta all’utilizzo dei dati acquisiti per la contestazione delle violazioni amministrative non incide sul termine decadenziale previsto dall’articolo 14 in caso contrario, il termine potrebbe essere prorogato senza alcun limite, essendo dipendente dalla data della richiesta da parte dell’organo di polizia giudiziaria, anche in assenza di una previsione legislativa espressa di tale correlazione. Il giudice romano ricorda che la sanzione amministrativa non è necessariamente connessa con quella penale, potendo essere rivolta a soggetti diversi per fatti differenti. Perciò, non si può affermare che l’attività di accertamento delle violazioni amministrative, e di conseguenza l’acquisizione delle dichiarazioni, sia consentita solo in seguito alla richiesta ed al rilascio del nullaosta dell’autorità giudiziaria. In più, il Tribunale smentisce la tesi del Ministero, secondo cui il dies a quo del termine di 90 giorni poteva farsi coincidere con gli atti istruttori di assunzione delle dichiarazioni del funzionario e del direttore della banca non poteva, infatti, ritenersi, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni, che l’accertamento della mancata segnalazione delle operazioni sospette fosse avvenuto solo successivamente all’esame delle dichiarazioni stesse. Di conseguenza, accertata la violazione del termine perentorio previsto dall’articolo 14 l. numero 689/1981, il giudice ha disposto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.

Tribunale di Roma, sez. II Civile, sentenza 1° ottobre 2014 Giudice Papoff Fatto e diritto B.L. e Unicredit s.p.a. hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione numero 117303/A del 13.11.13 elevata dal Ministero dell’Economia e della Finanze in data 7.10.13 per la violazione dell’articolo 3 della L. numero 197/91 per omessa segnalazione di operazione sospetta e con la quale è stato ingiunto al B. e alla Unicredit s.p.a. quale obbligata in solido, il pagamento della somma di € 859.020,00. In via preliminare gli opponenti hanno eccepito la prescrizione della sanzione irrogata e la violazione dell’articolo 14 L. numero 689/81 per decorso del termine di 90 giorni per la contestazione dell’illecito. Hanno comunque contestato nel merito la fondatezza della contestazione. Quanto alla preliminare eccezione di prescrizione occorre verificare se sia decorso il termine quinquennale previsto dall’articolo 28 L. numero 689/81. Le operazioni asseritamente sospette non segnalate risalgono al periodo in cui il B. era direttore della filiale Nola 3 della Banca di Roma, quindi fino al febbraio 2007. L’unico atto interruttivo della prescrizione antecedente al decreto sanzionatorio, notificato al B. il 20.11.13, è il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza elevato e notificato al B. in data 18.11.08. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha però rilevato che il processo verbale di constatazione era invece stato notificato alla Unicredit s.p.a., quale obbligato in solido ex articolo 6 comma 3 L. numero 689/81, il 27.11.13 e pertanto, ai sensi dell’articolo 1310 comma 1 c.c., da tale data è decorso anche per il B. un ulteriore termine quinquennale di prescrizione. Appare invece fondata l’eccezione di tardività della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione ai sensi dell’articolo 14 L. numero 689/81. Tale norma prevede l’obbligo di contestazione immediata, o comunque entro 90 giorni dall’accertamento della violazione. La giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito una interpretazione del dies a quo che tiene conto della eventuale complessità della valutazione dei dati acquisiti afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della infrazione tra le altre Cass. numero 1866/2000, numero 8456/06 . Risulta dai verbali allegati in atti che nel periodo compreso tra il 26.1.06 e il 21.8.07 fu acquisita dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Nola tutta la documentazione dalla quale emergevano le operazioni asseritamente sospette. Sono quindi trascorsi circa quindici mesi prima della formale contestazione dell’illecito amministrativo, sebbene il carattere asseritamente sospetto delle operazioni, nonché l’omessa segnalazione delle stesse potessero già evincersi da una valutazione embrionale ex ante e a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte compiute dagli autori delle operazioni stesse. Il terzo comma dell’articolo 14 della L. numero 689/81, che fa decorrere il termine di 90 giorni dalla trasmissione degli atti alla autorità competente da parte della autorità giudiziaria, si riferisce alle diverse ipotesi in cui l’organo amministrativo riceve formalmente la notizia dell’illecito dalla autorità giudiziaria, come ad esempio a seguito di depenalizzazione per legge di un reato, ma non anche alla diversa ipotesi, come quella in esame, in cui gli illeciti amministrativi e quelli penali sono connotati da differenti elementi oggettivi e soggettivi. La circostanza che in data 15.9.08 è stato rilasciato nulla osta da parte del Pubblico Ministero all’utilizzo dei dati acquisiti ai fini della contestazione delle violazioni amministrative non può incidere sul termine decadenziale previsto dall’articolo 14 citato, altrimenti questo potrebbe essere prorogato senza limiti, in quanto dipendente dalla data della relativa richiesta da parte dell’organo di polizia giudiziaria, pur in assenza di una norma che preveda espressamente una tale correlazione. La sanzione amministrativa però, come già osservato, non è necessariamente connessa con la sanzione penale, potendo essere rivolta a soggetti diversi per la commissione di fatti diversi. Non può quindi ritenersi che l’attività di accertamento delle violazioni amministrative, e quindi l’acquisizione delle predette dichiarazioni, sia consentita solo a seguito della richiesta e del rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso. Nemmeno condivisibile è l’assunto del Ministero per cui il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all’articolo 14 L. numero 689/81 può farsi coincidere con gli atti istruttori di assunzione delle dichiarazioni del funzionario e del direttore della filiale della banca, eseguiti rispettivamente il 1.10.08 e il 7.10.08, non potendosi, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni, ritenere che l’accertamento della omessa segnalazione delle operazioni sia avvenuto solo a seguito dell’esame di tali dichiarazioni. La violazione del termine perentorio previsto dall’articolo 14 determina la nullità del provvedimento impugnato e rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di opposizione. Stanti le peculiarità interpretative della questione relativa alla decorrenza del termine decadenziale si reputa opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede 1 In accoglimento della opposizione proposta dispone l’annullamento della ordinanza ingiunzione numero 117303/A del 13.11.13 elevata dal Ministero dell’Economia e della Finanze in data 7.10.13 2 Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.