Rigoroso il controllo delle dichiarazioni della parte offesa nel caso si tratti di minorenne

La Cassazione ha richiamato l’attenzione sulle dichiarazioni della persona offesa in materia di reati contro la libertà sessuale, evidenziandone i limiti.

Controllo della dichiarazione della parte offesa. Con la sentenza numero 41929 depositata in data 8 ottobre 2014, il giudice di legittimità richiama l’attenzione sulle dichiarazioni della persona offesa in materia di reati contro la libertà sessuale evidenziandone i limiti. Infatti, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito al riguardo che il controllo su tali dichiarazioni, considerato l’interesse del quale può essere portatrice la persona offesa, deve essere più rigoroso in specie se si tratti di minore e l’esame concerna fatti che possano interagire con i delicati aspetti della personalità. Nel caso di specie, l’imputato subiva dalla Corte di appello territoriale la conferma della condanna del giudice di primo grado, all’esito di rito abbreviato, per i reati di cui agli articolo 609 bis e ter c.p., in relazione ad atti sessuali commessi sul minore e in relazione alla detenzione di materiale pedo-pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale del minore stesso. Il ricorso per cassazione evidenzia la intervenuta prescrizione del reato ascritto, ma soprattutto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del giudice di appello con riferimento all’affermazione di responsabilità fondata, da un lato, sul contenuto di una cassetta video registrata oggetto di sequestro presso l’abitazione dell’imputato e dall’altro, sulle risultanze delle indagini svolte dalla polizia svizzera che, una volta identificata la parte offesa in uno dei giovani presenti nel video stesso, ne aveva raccolto la deposizione. In realtà, secondo la doglianza prospetta dalla difesa del ricorrente, dalla cassetta non era possibile ricavare alcuna immagine relativa al reato contestato, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello. Parimenti, ai fini della determinazione temporale del momento consumativo del reato, non era da considerare rilevante la data impressa sulla cassetta in questione, posto che l’imputato non era risultato in quella data ospite dell’albergo, luogo dove presuntivamente era stato commesso il reato. Incertezza sulla data del fatto costituente reato. Gli Ermellini ritengo le doglianze del ricorrente fondate. Infatti – come si legge nella sentenza -, la Corte di appello è giunta a confermare la sentenza di condanna di primo grado, facendo riferimento alle deposizioni rese avanti la polizia svizzera dal minore vittima delle contestate condotte illecite, nonché ad elementi ulteriori, quali ad esempio le dichiarazioni del padre del minore e il contenuto di uno o più supporti audio-video. Nell’impostazione dei giudici di merito, precisa il Palazzaccio , l’elemento centrale che ha consentito di individuare il minore vittima dei reati contestati è costituito da una ricostruzione dei fatti che lascia non poche perplessità sull’effettivo contenuto del supporto video e sulla sua effettiva data di realizzazione nonché sulla effettuazione di condotte illecite. In realtà, dalla analisi del video non sembra possibile ricavare elementi certi sulla commissione del reato e ciò non spiega come il giudice di merito abbia potuto attribuire autonomamente i fatti ivi prodotti al minore e all’imputato, vista l’assenza di riprese dirette dell’attività costituente reato. Inoltre – anche questo elemento pare ai giudici di legittimità particolarmente rilevante – non risulta essere stata proposta querela dalla parte offesa. Improcedibilità per mancanza di querela. In buona sostanza, secondo la Corte di Cassazione, la mancanza di querela avrebbe dovuto condurre ad un epilogo di improcedibilità dell’azione penale, con riguardo al fatto della data della cassetta, in sé e per sé considerata, ma anche con riguardo alle evidenze probatorie assunte dalla Corte di appello territoriale a fondamento dell’affermazione di responsabilità. Ribadisce la Corte di Cassazione che, nel caso venisse meno il dato documentale delle immagini, che ha costituito l’elemento fondamentale di individuazione del minore ! con cui l’imputato avrebbe avuto rapporti sessuali e che la Corte di appello ha assunto a parametro di riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni rese davanti alla polizia svizzera, dovrebbe essere necessaria rivalutata la tenuta dei rimanenti elementi. Ciò che avrebbe dovuto far tenere conto in misura maggiore, come si è visto in precedenza, della necessità di un vaglio attento non solo alla credibilità del dichiarante ma anche al profilo di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni. Annullamento con rinvio. Da qui l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello territoriale, che dovrà procedere ad una nuova valutazione, sulla base delle contraddizioni evidenziate dalla sentenza della Cassazione, della necessità della presentazione della querela – che poteva mancare, procedendosi d’ufficio a fronte di condotta posta in essere su infraquattordicenne - e del compendio probatorio di riferimento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 luglio – 8 ottobre 2014, numero 41929 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. M.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 25/05/2012 con cui la stessa ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia di condanna, all'esito di rito abbreviato, per i reati di cui agli articolo 609 bis e ter c.p. in relazione ad atti sessuali commessi sul minore S.B. capo a e 600 quater c.p. in relazione alla detenzione di materiale pedo-pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale del minore stesso capo b . 2. Con un primo motivo lamenta la intervenuta prescrizione del reato di cui all'articolo 600 quater c.p., essendo decorso in data 22/06/2012, anche tenendo conto dei periodi di sospensione, il termine di anni sette e mesi sei decorrente dal 12/11/2004. 3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto ai reati di cui al capo a premette che la affermazione di responsabilità è stata fondata, da un lato, sul contenuto di una cassetta video registrata oggetto di sequestro presso l'abitazione dell'imputato, e dall'altro, sulle risultanze delle indagini svolte dalla polizia svizzera la quale, identificata la parte offesa in uno dei giovani presenti nel video stesso, ne ha raccolto la deposizione come sommariamente riportata nel rapporto del 25/05/2005 e tradotta in lingua italiana su disposizione della Corte d'Appello. Tuttavia, dalla cassetta, visionata unicamente dalla Corte d'Appello, si è potuta rilevare unicamente la ripresa di giovani adolescenti nudi e in posizioni oscene senza che nessuna immagine riguardante atti sessuali tra l'imputato e la parte offesa sia stata rilevata, come invece illogicamente affermato in sentenza né è rilevante la data impressa sulla cassetta in questione del 3/11/2001 ai fini del momento consumativo del reato contestato, posto che dalle ricerche eseguite presso i registri dell'albergo l'imputato non è risultato essere stato ospite dello stesso in quella data. Parimenti irrilevanti sono le fotografie di natura non pornografica ritraenti insieme imputato e parte offesa mentre nessun elemento può trarsi dalle varie deposizioni acquisite dalla polizia svizzera inoltre le dichiarazioni rese dalla parte offesa alla polizia giudiziaria e riportate nel rapporto sono lacunose e totalmente prive di riferimenti temporali nonché spaziali e non riscontrate neppure dalle dichiarazioni del teste J.P. . Inoltre, la circostanza che la persona offesa utilizzasse una sim procuratagli da quest'ultimo sarebbe rilevante in ordine al tempo di commissione del reato considerato che J. , il omissis , ha dichiarato di conoscere la persona offesa da circa due anni sicché i fatti contestati non possono essere stati commessi il omissis . 4. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'articolo 529 c.p.p. posto che l'unico periodo temporale di riferimento certo per la commissione dei fatti sarebbe quello ricompreso tra il omissis e il omissis , ovvero il periodo in cui è stata accertata la presenza dell'imputato presso l'hotel , mentre la diversa data del omissis è stata tratta da una fotografia del contenuto inequivocabilmente lecito e dunque non valorizzabile a tal fine denuncia come irrilevanti le circostanze indizianti utilizzate dalla Corte, come la conoscenza tra imputato e persona offesa avvenuta nel 2000 o nel 2001 d'altra parte anche solo l'incertezza sull'individuazione del tempus commissi delicti andava risolta individuando tale data in applicazione del generale principio del favor rei, con conseguente improcedibilità dell'azione penale per assenza di querela essendo stato non provato che la persona offesa avesse a tale data età inferiore ad anni 14. 5. Con motivi nuovi, ma in realtà ripropositivi di quelli già contenuti in ricorso, ha poi ribadito la contraddittorietà della motivazione ove la stessa ha ritenuto ripreso l'imputato nelle immagini della videocassetta e ha collocato la registrazione nella data del omissis . Considerato in diritto 6. Con riguardo al primo motivo, va osservato che in effetti, pur tenendosi conto delle sospensioni del termine prescrizionale maturate per rinvio del processo dal 07/05/2008 al 10/06/2008, per complessivi giorni trentaquattro, e dal 19/11/2008 al 26/11/2008 per complessivi giorni sette su richiesta del Difensore, il reato di cui all'articolo 600 quater c.p. contestato al capo b , ed oggettivamente risultante in virtù dell'accertata detenzione di materiale pedopomografico tale restando lo stesso indipendentemente, come si vedrà oltre, dal fatto che nelle immagini risulti o meno immortalato S. od altri soggetti comunque minorenni , appare essersi prescritto in data omissis tale circostanza, unitamente al fatto che, come si vedrà oltre, il secondo e terzo motivo sono tutt'altro che manifestamente infondati, consente a questa Corte di dichiarare estinto il reato pur prescrittosi in data successiva a quella del omissis di adozione della pronuncia impugnata. 7. Quanto al reato continuato di cui agli articolo 609 bis e ter c.p. contestato al capo a , ed investito dal secondo e dal terzo motivo di ricorso, questa Corte deve constatare la fondatezza delle doglianze ivi contenute. La motivazione della sentenza impugnata, con cui la Corte genovese è giunta a confermare la sentenza di condanna di primo grado, appare essenzialmente fare riferimento alle deposizioni rese avanti la polizia svizzera dal minore vittima delle contestate condotte illecite nonché ad elementi ulteriori quali, sostanzialmente, le dichiarazioni del padre del minore ed il contenuto di uno o più supporti audio - video che riscontrerebbero l'attendibilità di detto narrato e, quindi, in definitiva, la veridicità dei fatti dallo stesso raccontati. In particolare la sentenza, riportando testualmente, a pagg.1-2, la ricostruzione dei fatti come operata dal Tribunale, sottolinea che, a seguito di una perquisizione operata presso l'abitazione di M. ad successivamente ad una informativa della Guardia di Finanza che aveva segnalato lo strano comportamento del medesimo, intento a fotografare di nascosto in città adolescenti maschi , erano state rinvenute sei cassette riproducenti incontri con giovani infradiciottenni e 118 foto pornografiche con adolescenti trasmesse dette cassette alla polizia svizzera M. aveva infatti ivi soggiornato per molti anni , quest'ultima aveva individuato in una di queste la riproduzione di rapporti sessuali intrattenuti con un ragazzo, identificato per S.B. che, successivamente interrogato dalla Polizia stessa dalla sentenza non risulta se una sola o più volte e con quali modalità , aveva confermato gli intervenuti incontri in un albergo della città di cui egli non poteva sottrarsi perché minacciato di morte. Identificato l'albergo nell'hotel , la Polizia aveva poi accertato che in tale albergo M. aveva soggiornato dal X al omissis e aveva riconosciuto in particolare le stanze 8 e 9 nei fotogrammi della cassetta. Sentiti, sempre dalla polizia svizzera, il padre ed il fratello del ragazzo, gli stessi avevano poi confermato che M. era amico di famiglia. Quanto alla doglianza in ordine alla improcedibilità per mancanza di querela, la Corte territoriale ha valorizzato la data del omissis impressa sul filmato e l'epoca di conoscenza tra minore ed imputato, intervenuta, secondo il padre del minore, nel o e, secondo lo stesso minore, nel . 8. Ciò posto, è evidente, nella stessa impostazione dei giudici di merito riassunta sopra, come l'elemento centrale che ha consentito, da un lato, di pervenire ad individuare in S. il minore con cui l'imputato ebbe rapporti sessuali e, dall'altro, di far ritenere, in mancanza di querela, mai presentata, il reato procedibile d'ufficio a fronte di condotta posta in essere su infraquattordicenne l'articolo 609 septies, comma 1, numero 1, c.p. vigente all'epoca, prevedeva infatti la procedibilità d'ufficio nel caso di reato commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici , posto che il ragazzo risulta avere compiuto quattordici anni il omissis , è rappresentato dal filmato contenuto nella videocassetta trasmessa alla polizia svizzera e che sarebbe stato impresso in data omissis . Sennonché, sull'effettivo contenuto del supporto e sulla effettiva data di realizzazione di tale cassetta e comunque di effettuazione delle condotte illecite elementi, questi, imprescindibili quanto meno, preliminarmente, per potere affermare con certezza la procedibilità d'ufficio del reato la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria, come esattamente lamentato dal ricorrente. 8.1. Quanto infatti al primo punto ovvero il contenuto della cassetta , da pag. 2 della stessa sentenza parrebbe evincersi, stando alla visione diretta effettuata dai giudici di appello, che la cassetta abbia in realtà ritratto giovani adolescenti maschi nudi e in posizioni oscene, impegnati a toccarsi i genitali senza che si dia atto dell'identificazione, tra di essi, oltre che del minore le cui sembianze non si comprende se siano state poste o meno a conoscenza della Corte anche dell'imputato che, comunque, nato il 15/10/1942, certamente non poteva definirsi, neanche all'epoca, adolescente né è dato comprendere, a questo punto, se 1 la cassetta visionata dalla Corte sia la stessa visionata dalla polizia svizzera secondo la quale il supporto ritraeva anche il minore così, per la verità parrebbe dato comprendere alla luce dell'affermazione a pag. 3 in alto della stessa sentenza Non è necessaria una descrizione delle immagini contenuta nel documento da parte della polizia giudiziaria né l'appellante ha contestato, in punto di fatto, quanto rilevato dal primo giudice e verificato anche da questo Collegio 2 se il giudice di primo grado, secondo il quale le immagini riprendevano penetrazioni reciproche, fellatio e toccamenti vedi pag. 2 della sentenza del Tribunale , ovvero condotte ben diverse e più invasive rispetto a quelle riportate nella sentenza di secondo grado, si sia semplicemente rifatto, come parrebbe di capire, agli accertamenti della polizia svizzera o abbia invece proceduto direttamente alla visione del contenuto 3 se la cassetta recante la data del 2001 cui la sentenza impugnata si riferisce a pag.3 e che mostrerebbe, a differenza di quanto riportato a pag.2, atti sessuali tra l'imputato e un adolescente , su di essa leggendosi il nome B. , sia la stessa o sia ancora una volta diversa. Va aggiunto risultare dagli atti come né l'imputato né la persona offesa siano stati presenti in primo ed in secondo grado l'imputato era certamente contumace in primo grado ed assente in secondo grado mentre il rifiuto di rispondere, cui accenna la sentenza impugnata, deve evidentemente riferirsi alla fase delle indagini sicché non si comprende, ancora una volta, come abbia fatto il giudice di primo grado, a pag.2 della sentenza, ed il cui impianto è stato recepito dalla sentenza impugnata ad attribuire autonomamente, ovvero al di fuori dell'attività svolta dalla polizia svizzera ove mai ciò sia avvenuto i fatti ivi riprodotti al minore e all'imputato. 8.2. Quanto al secondo punto ovvero sulla data delle condotte , impregiudicate le contraddizioni sul contenuto della cassetta comunque appena sopra segnalate, non si comprende se la data del 03/11/2011 sia stata desunta dalla cassetta menzionata a pag. 3 della sentenza ove peraltro parrebbe comprendersi, per il riferimento alla traduzione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria svizzera, che la cassetta non sia stata visionata dalla Corte, contraddicendosi però in tal modo quanto in precedenza affermato a pag. 2 ovvero da una fotografia, tuttavia definitiva, significativamente, lecita in tal caso, ovviamente irrilevante allo scopo di cui si parla a pag. 4 della sentenza impugnata mentre la sentenza di primo grado non appare offrire sul punto alcun elemento . 9. Le incongruità appena rilevate sono tali da incidere in maniera non secondaria sul tessuto motivazionale della sentenza e ciò non solo, per l'evidente ragione che la mancanza di querela dovrebbe condurre ad un epilogo di improcedibilità dell'azione penale, con riguardo al fatto della data della cassetta in sé e per sé considerata, ma anche con riguardo alle evidenze probatorie assunte dalla Corte genovese a fondamento dell'affermazione di responsabilità ove infatti venisse meno il dato documentale di forte bilanciamento di dichiarazioni in ordine alla cui coerenza e uniformità nulla è dato sapere delle immagini, che ha rappresentato addirittura, come già detto sopra, l'elemento di individuazione del minore con cui l'imputato avrebbe avuto rapporti sessuali e che la Corte territoriale ha assunto a parametro di riscontro, unitamente a quanto riferito dal padre del ragazzo, dell'attendibilità di dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria svizzera, dovrebbe essere inevitabilmente rivalutata la tenuta dei restanti elementi ed in tale operazione non potrebbe non tenersi conto in grado ancora maggiore proprio per la perdita di un tale riscontro della necessità di un vaglio attento non solo alla credibilità del dichiarante di cui la sentenza ha messo in luce la mancanza di interesse ad accusare falsamente l'imputato ma anche al profilo di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni. Si è del resto affermato come il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale può essere portatrice, deve essere più rigoroso in specie se trattasi di minore e l'esame concerna fatti che possono interagire con i delicati aspetti della personalità come in materia di reati contro la libertà sessuale Sez. 3, numero 43303 del 18/10/2001, Panaro, Rv. 220362 . 10. In definitiva, con riguardo al reato sub a , si impone dunque l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova che dovrà procedere a risolvere le contraddizioni sopra evidenziate e, all'esito, valutare nuovamente, in primis, in relazione alla data dei fatti, la necessità o meno della querela, nella specie mai presentata, e, successivamente, nel merito, il compendio probatorio legittimamente valorizzabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova quanto al capo a e annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato sub b estinto per prescrizione.