Nel precedente intervento ho trattato dei diritti quesiti in previdenza.
La Suprema Corte di Cassazione in tema di rapporti di durata come quello previdenziale e di successione di leggi ha già avuto modo di precisare quanto segue «Il principio della irretroattività della legge che costituisce un principio generale del nostro ordinamento, ancorché non trovi tutela costituzionale al di fuori della materia penale, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore Cass. S.U. numero 2926 del 1967, Cass. 3231 del 1987, Cass. 4462 del 1999, Cass. 2433 del 2000, Cass. 14073 del 2002 e Cass. 20680 del 2016 . Orbene, il rapporto previdenziale è un tipico rapporto di durata che ha origine nel momento in cui vengono ad esistenza le condizioni previste dalla legge per la sua insorgenza e che si protrae nel tempo, fino a quando si verifichino altre condizioni di fatto fissate dal legislatore per la sua estinzione. Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una successione di legge, secondo i principi sopra richiamati, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore. In altri termini la nuova legge, se non può escludere il diritto alla prestazione previdenziale già sorto sotto il vigore della legge abrogata, ben può regolare diversamente, a partire dalla data della sua entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione, costituendo l’erogazione un effetto protratto nel tempo del fatto generatore del diritto» Cass. 20680/2016 . Tutela della pensione minima Fatta questa premessa occorre dire che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, risulta ben ferma e netta la distinzione tra la tutela della pensione minima e l’intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti. Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori ex plurimis sentenza numero 227 del 1997 e sentenza numero 33 del 2013 . Nell’odierno scenario di endemica crisi economica che siamo fuori dal tunnel lo ha detto di seguito Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e, da ultimo a Cernobbio, anche Gentiloni assumono centrale rilievo tra i doveri costituzionali i doveri di solidarietà economica e sociale. Solidarietà intergenerazionale. Ai doveri inderogabili di solidarietà l’ordinamento attribuisce il compito di mitigare l’esercizio dei diritti, specie quelli previdenziali finanziariamente condizionati, al precipuo scopo di preservare le condizioni di un loro godimento futuro da parte di altre generazioni. In periodi di persistente crisi economica si richiedono quindi al legislatore interventi eccezionali di giustizia redistributiva. Nella sentenza numero 173/2016 la Corte Costituzionale ha avuto il merito di affermare in ambito pensionistico il principio della mutualità intergenerazionale. D’altronde il tema della responsabilità tra generazioni e un tema noto e di più ampio respiro. Nel proclamare un principio di responsabilità fra le generazioni la Corte Costituzionale ha implicitamente affermato la dimensione intertemporale dei diritti e dei doveri, gli uni inscindibilmente connessi e dipendenti dagli altri, anche se riconducibili a diverse generazioni. In questa prospettiva è facile cogliere l’obiettivo di giustizia sostanziale che un prelievo forzoso sulle pensioni di importo più elevato realizza attraverso il reimpiego delle somme all’interno del circuito previdenziali. In tal modo, il futuro godimento di uno o più diritti sociali per alcuni è necessariamente correlato all’attuale imposizione su altri di uno o più doveri di solidarietà economica. Doveri che il legislatore può introdurre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Ebbene, la questione della solidarietà intergenerazionale si presenta quale questione redistributiva di giustizia sociale. In conclusione, il rapporto intergenerazionale va considerato un rapporto giuridico regolato dai principi di responsabilità, equità e solidarietà. In particolare la prospettiva del futuro deve essere necessariamente inclusa nell’orizzonte della tutela giuridica La solidarietà intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva dell’avv. Gabriele Pepe, 26.11.2016, in www.lavocedeldiritto.it . Ora applicando questi principi ormai acquisiti nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, alla previdenza forense abbiamo che tutti gli iscritti hanno, come diritto costituzionale, il diritto al conseguimento della pensione minima. Una ragione in più per una modifica strutturale dell’assetto previdenza forense così da introdurre la pensione sociale forense al fine di evitare il default quando gli iscritti a basso reddito chiederanno al Giudice, in luogo della pensione contributiva, la pensione minima retributiva. Il tutto con uno sforzo di solidarietà da parte dei più fortunati.