La donna, con problemi di obesità, ha agito senza l’aiuto del personale sanitario. Ciò nonostante, per i giudici non vi è alcuna responsabilità attribuibile alla struttura, poiché la paziente non era affetta da disabilità o gravi patologie.
Lunga attesa per un esame ecografico. Una paziente, affetta da problemi di obesità, è stanca di stare in piedi e prova a rimettersi sul lettino. Il tentativo, fatto senza l’assistenza di personale sanitario, non riesce, e la donna finisce rovinosamente a terra. Le lesioni, fisiche e morali, riportate non sono però addebitabili alla struttura ospedaliera Cassazione, ordinanza numero 14037/2017, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Salvaguardia. Prima in Tribunale e poi in Appello la donna vede respinta «la richiesta di risarcimento dei danni patiti» a seguito delle «lesioni riportate per una caduta all’interno» di un nosocomio dell’Emilia-Romagna. Per i giudici l’episodio è stato ricostruito in modo chiaro, ma esso non è sufficiente per ritenere colpevole la struttura ospedaliera. Nessuna contestazione, quindi, sul racconto fatto dalla donna. Lei era «in attesa di un esame ecografico» quando, a causa dei suoi «problemi di obesità», ha provato «a risalire sul lettino», senza «l’assistenza da parte del personale sanitario», ed è finita «rovinosamente a terra». Ciò nonostante, va esclusa, sancisce la Cassazione, «la responsabilità» della struttura. In premessa viene ribadito «l’obbligo di salvaguardia del paziente», obbligo accessorio rispetto «alla cura o all’accertamento diagnostico». In questa vicenda, però, non si può parlare, secondo i giudici, di «inadempimento da parte del personale sanitario», poiché esso si trovava a seguire «una paziente non affetta da disabilità o gravi patologie» ma da «problemi di obesità». E in questa prospettiva è ritenuta non trascurabile «l’autonoma determinazione nell’utilizzo del lettino». Diventa quindi definitivamente inutile la richiesta di risarcimento avanzata dalla donna nei confronti dell’ospedale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 aprile – 6 giugno 2017, numero 14037 Presidente Amendola – Relatore Vincenti Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Ma. Pi. Co. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, in data 11 settembre 2015, che rigettava il gravame della stessa Co. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda avanzata al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle lesioni riportate per una caduta all'interno dell'Ospedale Policlinico S. Orsola Malpighi, allorquando, in attesa di esame ecografico e in assenza di assistenza da parte di personale sanitario, stante gli evidenti problemi di obesità che la riguardavano, provava a risalire sul lettino ma cadeva rovinosamente a terra che resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c, è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Considerato, preliminarmente, che va dichiarata l'inammissibilità del controricorso in quanto la prima notificazione spedita il 13 aprile 2016 è stata effettuata nei confronti della parte personalmente, nel domicilio eletto, e non già presso difensore di essa, che, a seguito della costituzione, diventa il destinatario delle notificazioni degli atti c.d. endoprocessuali Cass. numero 17404/2002 , mentre le successive notificazione a mezzo di PEC nei confronti dei difensori della ricorrente sono state effettuate tardivamente rispetto al termine di cui all'articolo 370 cod. proc. civ. il 27 aprile 2016, essendo il ricorso stato notificato l'8 marzo 2016 che, con l'unico motivo, è denunciata, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1218 cod. civ., per aver la Corte territoriale, seppur riconosciuto in capo alla struttura ospedaliera l'obbligo di salvaguardia del paziente che deve intendersi quale obbligazione accessoria a quella avente ad oggetto la cura o l'accertamento diagnostico , poi escluso la responsabilità della convenuta per l'evento occorso che il motivo è inammissibile che, infatti, con esso, lungi dall'evidenziare un effettivo error in indicando da parte del giudice di merito ed anzi riconoscendo che è stata postulata in tesi l'applicazione dei principi di diritto in tema di contratto di spedalità , si rivolgono critiche ribadite con la memoria successivamente depositata, che, comunque, non può integrare o emendare i contenuti dell'atto di impugnazione all'accertamento in fatto della Corte territoriale che, proprio in armonia con i principi anzidetti, ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria in forza di una valutazione, compiuta sulla scorta delle emergenze istruttorie, di insussistenza dell'inadempimento in termini generali, sull'accertamento dell'inadempimento come quaestio farti tra le altre, Cass. numero 6401/2015 da parte del personale sanitario interessato dalla vicenda a fronte di paziente non affetto da disabilità o gravi patologie, ponendo, altresì, in rilievo, quanto all'ulteriore accertamento sul difetto di nesso causale, l'autonoma determinazione del paziente nell' utilizzo del lettino che trattasi, dunque, di valutazione inerente a quaestio facti che, semmai e in tesi, avrebbe potuto essere censurata sub numero 5 del vigente articolo 360 cod. proc. civ., per omesso esame di fatto storico decisivo, il quale, tuttavia, neppure è riscontrabile nella motivazione adottata dal giudice di appello rispetto al complessivo corredo di allegazioni in fatto allegate dalla ricorrente a fondamento della propria azione che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di valida attività difensiva da parte dell'intimata, stante l'inammissibilità del controricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis del citato articolo 13.