Un uomo è sotto accusa per “minacce gravi”. A inchiodarlo anche la relazione degli uomini della polizia giudiziaria, che hanno sentito alcune delle parole da lui rivolte alla donna. A fronte di questo quadro, è confermato il provvedimento adottato su autorizzazione della Procura giusto allontanare l’uomo dalla casa condivisa con la donna.
Ha minacciato ripetutamente la donna con cui convive sotto lo stesso tetto. Alcune inequivocabili frasi le ha pronunciate per giunta in presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, che le hanno annotate nella loro relazione. Logico parlare di “minacce gravi”. Legittima, di conseguenza, l’applicazione dell’allontanamento urgente dell’uomo dalla casa familiare Cassazione, sentenza numero 30114, sez. V Penale, depositata oggi . Pericolo. A disporre l’allontanamento dalle mura domestiche hanno provveduto gli agenti della polizia giudiziaria, su autorizzazione del Procuratore della Repubblica. A contestare questo provvedimento è il Giudice per le indagini preliminari, che, in sostanza, «non convalida l’applicazione della misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare» e dispone «l’immediata liberazione» dell’uomo, sotto accusa per i comportamenti tenuti nei confronti della convivente. La decisione del GIP del Tribunale viene a sua volta contestata dal Procuratore della Repubblica, che presenta ricorso in Cassazione. Questa mossa si rivela decisiva, perché i Giudici del Palazzaccio smentiscono completamente il GIP e confermano la legittimità della misura disposta dal Procuratore. Decisiva, secondo i magistrati della Cassazione, è la constatazione che l’uomo è finito nei guai per «una serie di minacce gravi» nei confronti della donna con cui convive sotto lo stesso tetto. Nello specifico, egli le ha rivolto frasi inequivocabili «ti avviso che te la farò pagare» «ti rovino quel bel musino» «sei solo mia, se ti vedo con altri ti ammazzo, faccio una strage, ti massacro». E altre frasi sono state «pronunciate in presenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, che le hanno riferite nella relazione di servizio» tra le altre, «arrestatemi, voglio essere arrestato perché ho provato ad ucciderla» e «mi arresti, mi arresti, perché altrimenti l’ammazzo». In sostanza, vi sono i presupposti per ritenere che «le condotte criminose possano essere reiterate» dall’uomo, così «ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica» della donna. Indiscutibile, poi, la «flagranza», poiché, come detto, «alcune frasi gravemente minacciose sono state sentite e riferite da un ufficiale di polizia giudiziaria». Tutti questi elementi, concludono i Giudici della Cassazione, rendono pienamente legittimo «l’allontanamento urgente» dell’uomo dalla casa familiare.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 febbraio – 4 luglio 2018, numero 30114 Presidente Lapalorcia – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania con ordinanza del 10/11/2017 non ha convalidato l'applicazione urgente della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare di cui all'articolo 384 bis cod.proc.penumero nei confronti di Da. Pe., indagato per i reati di cui agli artt.81 e 612, comma 2, cod.penumero in danno della convivente Lu. Sa., ordinandone l'immediata liberazione. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Verbania, denunciando erronea applicazione delle norme penali di cui all'articolo 612, comma 2, cod.penumero e 382, 384 bis, in relazione all'articolo 202 bis, comma 6, cod.penumero , nonché del principio di correlazione fra chiesto e pronunciato. Il Giudice aveva travisato la qualificazione giuridica del fatto e si era pronunciato ultra petita perché sia dal verbale con cui era stato disposto l'allontanamento d'urgenza, sia dalle annotazioni di polizia giudiziaria, quanto dall'incolpazione provvisoria proposta dal Pubblico Ministero risultava che la fattispecie concreta era sussumibile nell'ipotesi di minaccia grave ex articolo 612, comma 2, cod.penumero , e non nel delitto di atti persecutori ex articolo 612 bis cod.penumero , invece vagliato dal Giudice. La minaccia grave era stata pronunciata dall'indagato in presenza della polizia giudiziaria, circostanza integrante di per sé la flagranza del reato, rendendo superflua la verifica della fondatezza delle affermazioni della denunciante. Il provvedimento, poi, era viziato da omessa e manifesta illogicità della motivazione per essersi esclusivamente concentrato sul delitto, mai contestato, di atti persecutori e aver trascurato la manifesta flagranza del delitto di minaccia grave alla luce del tenore dell'annotazione di polizia giudiziaria, erroneamente datata per errore materiale 20/9/2017, ma sicuramente riferentesi ai fatti del 7/11/2017. La necessità di verifica delle affermazioni della denunciante si riferiva evidentemente al reato di atti persecutori, visto che le minacce denunciate erano invece riscontrate in atti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il Giudice del Tribunale di Verbania è incorso in evidente errore ritenendo che la misura dell'allontanamento di urgenza dalla casa familiare ex articolo 384 bis cod.proc.penumero fosse stato disposto il 7/11/2017 dalla Polizia Giudiziaria, autorizzata dal Procuratore della Repubblica di Verbania, nei confronti dell'indagato Da. Pe., perché colto nella flagranza del delitto di atti persecutori ex articolo 612 bis cod.penumero I reati per cui si procedeva erano invece una serie di minacce gravi, ex articolo 612, comma 2, cod.penumero «ti avviso che te la farò pagare» «ti rovino quel bel musino che hai» «sei solo mia, se ti vedo con altri ti ammazzo, faccio una strage, ti massacro» , le ultime delle quali «Arrestatemi, voglio essere arrestato perché ho provato ad ucciderla» «mi arresti, mi arresti perché altrimenti l'ammazzo» , pronunciate in presenza di ufficiali di polizia giudiziaria e riferite nella relazione di servizio. 1.1. La motivazione addotta dal Giudice verbano non è pertinente ed è palesemente extra petita nel suo riferire la mancanza del requisito della flagranza ad un delitto non contestato e nell'ignorare, per contro, il fatto delittuoso riferito in atti e percepito direttamente dalla polizia giudiziaria. 1.2. L'articolo 384 bis cod.proc.penumero attribuisce agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. L'articolo 282-bis, comma 6, include nel suo elenco il delitto di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente. 1.3. La flagranza era evidente poiché le frasi gravemente minacciose sono state sentite e riferite da un ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato. L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare ex articolo 384 bis cod. proc. penumero , va disposto con la formula «senza rinvio perchè l'allontanamento è stato effettuato legittimamente», in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria Sez. 6, numero 49482 del 10/11/2015, P.M. in proc. H, Rv. 265531 vedasi inoltre con riferimento all'analoga situazione del diniego di convalida dell'arresto in flagranza Sez. 5, numero 21183 del 27/10/2016 -dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 Sez. 6, numero 12291 del 01/03/2016, P.M. in proc. Tapia Diaz, Rv. 266868 Sez. 6, numero 13436 del 23/02/2016, P.M. in proc. Obien, Rv. 266734 Sez. 5, numero 15387 del 19/02/2016, P.M. in proc. Cosman e altro, Rv. 266566 . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare è stato legittimamente effettuato.