Omicidio colposo in violazione del codice della strada: patente sospesa anche in caso di patteggiamento

Laddove l’imputato patteggi la pena per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a prescindere dall’accordo delle parti.

Così la Corte di legittimità con la sentenza numero 29179/18, depositata il 25 giugno. La vicenda. Il GUP del Tribunale di Gorizia applicava all’imputato la pena patteggiata di un anno di reclusione per il reato di cui all’articolo 589, commi 1 e 2, c.p. Omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Corte d’Appello deducendo la violazione dell’articolo 222, comma 2, c.d.s In particolare, secondo il ricorrente, il GUP ha erroneamente omesso di applicare a carico dell’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dalla norma invocata. Sanzione amministrativa accessoria. In caso di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, la sentenza di patteggiamento non può comunque escludere l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, posto che il divieto di cui all’articolo 445 c.p.p. Effetti dell’applicazione della pena su richiesta ha natura eccezionale ed è limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Il patteggiamento infatti presuppone comunque l’accertamento del reato, seppur in una forma sui generis ed in assenza dell’affermazione di una responsabilità dell’imputato. Il giudice è dunque tenuto ad applicare la sospensione della patente in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti in quanto la statuizione è sottratta al loro accordo. La Corte esclude infine ogni dubbio sulla proponibilità della censura dedotta dal ricorrente. La nuova formulazione dell’articolo 448, comma 2-bis,c.p.p. introdotto dalla l. numero 103/2017 ammette infatti il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le determinazioni attinenti alla sanzione amministrativa in oggetto sono però caratterizzate da un’autonomia tale da sottrarle all’ambito di positivizzazione di cui all’articolo 448, comma 2, cit In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio – 25 giugno 2018, numero 29179 Presidente Fumu – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. All’esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito del patteggiamento, il G.u.p. presso il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 26/9/2017 ha applicato a S.G. la pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all’articolo 589, comma 1 e 2, cod. penumero , concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste, deducendo violazione dí legge in relazione all’articolo 222, comma 2, cod. strada. Rileva nell’atto di ricorso che il giudice, accogliendo la domanda di applicazione concordata della pena avanzata dalle parti, ha omesso di disporre a carico dell’imputato l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’articolo 222 cod. strada, incorrendo in una parziale illegittimità della decisione, non emendabile attraverso un’eventuale procedura di correzione di errore materiale, attesa la discrezionalità affidata al Giudice nella determinazione della durata della sospensione. Non osterebbe all’ammissibilità della impugnazione il recente disposto di cui all’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero , come introdotto dalla L. 103/2017, dal momento che la censura elevata non riguarda specificamente le statuizioni contenute nella sentenza di patteggiamento, bensì la mancata applicazione della disposizione di legge che impone una sanzione accessoria estranea all’accordo delle parti. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella motivata requisitoria scritta chiedeva, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Gorizia. In subordine, chiedeva che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. In caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza di patteggiamento il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’articolo 222 cod. strada, in quanto il divieto di cui all’articolo 445, cod. proc. penumero , di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria così Sez. 4, numero 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326 . Nella motivazione della pronuncia appena citata, questa Corte ha precisato, sulla scia di precedenti conformi, che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure in una forma sui generis , sulla base della descrizione del fatto reato contenuta nel capo d’imputazione e non contestata dalle parti che hanno avanzato la richiesta. Pertanto, il giudice deve applicare la sospensione della patente di guida in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo. È d’uopo considerare che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni Corte Cost. sent. 49/2015 . Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo che investe il patteggiamento propriamente detto. 3. Pertanto, sebbene il ricorso promosso dal Procuratore Generale, sia soggetto ratione temporis, in base al criterio di cui all’articolo 1, comma 51, della legge numero 103 del 2017, alla disciplina dettata dall’articolo 448, cod.proc.penumero nella nuova formulazione, in quanto la richiesta di applicazione della pena risale ad epoca successiva al 3 agosto 2017, è doveroso accedere alla richiesta formulata dal ricorrente disponendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Come è noto, ai sensi dell’articolo 448,. comma 2-bis, cod. proc. penumero , nella formulazione introdotta dalla legge numero 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza dl patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Escluso che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida possa essere ricondotta alle categorie della pena e della misura di sicurezza elencate nell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero , non per questo le statuizioni ad essa collegate risultano inoppugnabili. Dato il carattere di autonomia che connota le determinazioni inerenti alla sanzione amministrativa in parola, si deve ritenere che le stesse si pongano al di fuori dell’ambito di positivizzazione dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero . Ne consegue che le statuizioni riguardanti la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, contenute nella sentenza non appellabile di patteggiamento, potranno formare oggetto di ricorso per Cassazione secondo la disciplina generale dettata dall’articolo 606, comma 2, cod. proc. penumero . L’accoglimento del ricorso rende superata la subordinata richiesta di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero perché non rilevante. 5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione di sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Gorizia che dovrà applicare la suddetta sanzione amministrativa determinandone la durata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione di sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo giudizio sul punto.