Un emendamento del Governo al DDL Concorrenza per la definitiva conferma della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, a seguito dei risultati conseguiti dal periodo di sperimentazione.
Visti gli ottimi risultati ottenuti dalla mediazione nel periodo di sperimentazione, il Governo, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, ha proposto un emendamento all’articolo 53 del “d.d.l. Concorrenza”, teso a rendere definitiva la disposizione del comma 1- bis dell’articolo 5 d.lgs. numero 28/2010 e quindi a rendere permanente l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle materie previste dal suddetto articolo, nella probabile prospettiva di inserirne altre. L’obbligatorietà diventa definitiva, visti i buoni risultati della mediazione. Per il Governo, i risultati ottenuti grazie all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, sono più che buoni. Nell’emendamento si legge, infatti, che «Con la presente proposta emendativa si intende mettere a regime la disciplina dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione, per la quale il decreto-legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, numero 98, aveva previsto, nel ripristinare la suddetta obb1igatorietà dopo la pronuncia della Corte costituzionale numero 272/2012 di incostituzionalità dell’articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010 per eccesso di delega, una efficacia di quattro anni, dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, della suddetta disciplina di obbligatorietà. Pertanto, si propone dì eliminare la norma che disponeva la durata del regime di obbligatorietà fino al 20 settembre 2017. Conseguentemente, viene soppressa la disposizione che prevede che il Ministero della giustizia provvede, al termine di due anni dalla entrata in vigore della norma di cui al decreto-legge numero 69/2013 che aveva reintrodotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione al monitoraggio degli esiti della sperimentazione. Si precisa che, comunque, il monitoraggio statistico generale dei procedimenti di mediazione continua a essere compiuto dall’Amministrazione in forza della previsione di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, numero 180 come integrato dal DM 6 luglio 2011, numero 145. Tale scelta muove dalla considerazione degli esiti positivi dell’applicazione della previsione normativa in esame sul piano della riduzione del numero delle controversie pendenti presso i tribunali e le corti di appello e, quindi, della riduzione del contenzioso. Si segnala, a tal proposito, che dai dati statistici relativi alle pendenze dei procedimenti civili si rileva, per l’anno 2015, una contrazione del 9,5 per cento delle medesime rispetto all’anno precedente, certamente da porsi, almeno per una parte, in diretta correlazione con l’entrata a regime della disciplina dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, che costituisce, sempre per il medesimo anno, l’81,6 per cento dei procedimenti di mediazione esperiti. Il dato sopra riportato è senz’altro di rilievo ove si consideri che, sempre dai suddetti rilievi statistici, si ricava che le mediazioni obbligatorie iscritte di cui all’articolo 5, comma 1 bis, della legge 28/2010, nell’anno 2015 sono state 151.469 e che nei casi in cui le parti hanno accettato di proseguire nel tentativo di conciliazione, 43,2 per cento delle volte esse si sono chiuse con accordo, evitandosi, in tal modo. dì instaurare il contenzioso dinanzi al giudice». La riduzione del contenzioso nei Tribunali è merito della mediazione! In sostanza, il Governo e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico , nel proporre l’emendamento in oggetto, che elimina la sperimentazione confermando definitivamente l’obbligatorietà, asserisce che il monitoraggio previsto dalla legge ha dato risultati più che positivi, vista la riduzione del numero dei contenziosi su questo, riferisce di una contrazione del 9,5% rispetto all’anno precedente, risultato di grande importanza, da porsi in diretta correlazione con l’entrata a regime della disciplina dell’obbligatorietà, vista anche la larga percentuale di accordi 43,5% quando le parti sono presenti dinanzi al mediatore, come peraltro previsto dalla legge e dalla giurisprudenza più recente. Di conseguenza il Governo, fatte le considerazioni sopra riportate, e vista l’utilità del tentativo obbligatorio di mediazione e i suoi buoni risultati, con l’emendamento in questione ha deciso di mettere a regime definitivamente la sua disciplina, nell’attesa di allargare eventualmente le materie, come previsto anche dalla relazione della Commissione Alpa.