È stato pubblicato il 27 febbraio 2017 il decreto del Ministero dell’Interno che attua l’articolo 4 d.lgs. 19 gennaio 2017, numero 5, relativamente alle formule per la redazione degli atti dello stato civile.
Con il decreto pubblicato il 27 febbraio 2017, il Ministero dell’Interno ha dato attuazione all’articolo 4 d.lgs. 19 gennaio 2017, numero 5 in base al quale devono essere apportate le necessarie modifiche di coordinamento al d.m. 27 febbraio 2001 relativo alla tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici. I registri delle unioni civili.L’articolo 1 del decreto introduce, di seguito al Titolo IV del decreto 27 febbraio 2001, il nuovo Titolo IV-bis recante norme in materia di registri delle unioni civili. Fino alla data in cui diverrà operativo l’archivio nazionale informatizzato ex articolo 10 d.l. numero 78/2015 si utilizzeranno i registri di unioni civili di cui all’articolo 14 r.d. numero 1238/1939, come previsto per gli altri registri dello stato civile. Gli articolo 2 e 3 del decreto rinviano, poi, ad appositi allegati dal numero 1 al 4 e nnumero 5 e 6 per quanto riguarda frontespizio e fogli dei registri delle unioni civili e le formule per la redazione degli atti dello stato civile in materia di unioni civili, modificando, in quest’ultimo caso, la disciplina prevista dal d.m. 5 aprile 2002. L’articolo 4, infine, stabilisce che per quanto riguarda il formato dei registri delle unioni civili, l’indice annuale, la carta e l’ordine dei fogli, nonché ogni altra caratteristica tecnica inerente la stampa, la scritturazione, la conservazione e la redazione degli atti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli altri registri di stato civile ex articolo 14 r.d. numero 1238/1939. Per quanto non regolato dal decreto si applicano, invece, sempre in quanto compatibili, le disposizioni del d.m. 5 aprile 2002. Fonte www.ilfamiliarista.it
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