Un dipendente dell’INAIL reclama la conversione del proprio rapporto di lavoro in un tempo indeterminato. A chi il compito di dirimere la questione? Il diritto soggettivo all’assunzione in ruolo, ipotizzato dall’uomo come discendente dalla disciplina legislativa italiana e comunitaria, rientra in una controversia che si iscrive a pieno titolo tra quelle inerenti la materia del rapporto di lavoro in uno sviluppo successivo alle procedure di costituzione ergo comporta la giurisdizione del giudice ordinario.
Così si sono espresse la Sezioni Unite della Cassazione Civile nella pronuncia numero 13796/12 del 1° agosto. Termini su termini. Un uomo, superata la pubblica selezione, stipulava con l’INAIL un contratto di formazione e lavoro di durata di 24 mesi, con profilo relativo alle attività amministrative. Poiché tale contratto veniva unilateralmente prorogato, di anno in anno, dall’Istituto, il lavoratore promuoveva azione giudiziaria deducendo la violazione della direttiva 1999/70/CE e domandando la declaratoria di nullità dei provvedimenti per illecita apposizione del termine o, in subordine, la conversione in contratti a tempo indeterminato. L’uomo inoltre – assieme ad altri due ricorrenti – chiedeva la condanna dell’INAIL al pagamento dei danni procurati dalla «temeraria attività di impedita conversione» al tempo indeterminato. Problemi di giurisdizione. Il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l’istanza, però poi la Corte di Appello di Bologna dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo che il concorso in oggetto – attenendo a un concorso e all’individuazione della tipologia contrattuale – fosse suscettibile di valutazione solo dal giudice amministrativo. L’uomo ricorreva allora per cassazione richiamando l’articolo 63 del d.lgs. numero 165/2001, norma che attribuisce al giudice ordinario le vertenze in tema di diritto all’assunzione e a quello amministrativo le procedure concorsuali di assunzione. La risposta delle Sezioni Unite. Alla devoluzione al giudice ordinario di tutta la materia del lavoro dei dipendenti delle pp.aa. deve riconoscersi carattere generale, a fronte della quale le disposizioni che prevedono il perpetuarsi, nella materia, della giurisdizione del giudice amministrativo rivestono portata «limitata ed eccezionale» Cass. numero 1989/04 . Con riguardo all’eccezione in esame, l’orientamento giurisprudenziale va nella direzione di affidare al giudice amministrativo non solo le procedure inerenti alla costituzione del rapporto, ma pure quelle promosse per il passaggio ad un’area o fascia funzionale superiore. Come inquadrare la materia del contendere? Il diritto soggettivo all’assunzione in ruolo, ipotizzato dall’uomo come discendente dalla disciplina legislativa italiana e comunitaria, rientra in una controversia che «si iscrive a pieno titolo tra quelle inerenti la materia del rapporto di lavoro in uno sviluppo successivo alle procedure di costituzione» ergo comporta la giurisdizione del giudice ordinario. Diverso il discorso riguardante la richiesta di ammissione alle prove selettive essendo una tipologia concorsuale interna finalizzata al passaggio in un’area superiore, rientra nel campo di presidio della giurisdizione amministrativa.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 5 giugno – 1° agosto 2012, numero 13796 Presidente Trifone – Relatore Ianniello Svolgimento del processo G L.C. , dopo aver superato una pubblica selezione, aveva stipulato il 15 novembre 2001 con l'INAIL, come altri 454 candidati nell'ambito dei progetti speciali previsti dall'articolo 18 della legge numero 88/1989 , un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi ed era stato inquadrato in posizione B2, profilo relativo alle attività amministrative. Poiché tale contratto era stato unilateralmente prorogato, di anno in anno, dall'INAIL in realtà, come spiegato dall'Ente, in forza delle leggi finanziarie 350/03, 311/2004, 266/05, 296/2006 e 244/07, fino al 31 dicembre 2008 il L.C. , con M.E. e con Da Mo. , aveva promosso, alla fine del 2005 una azione giudiziaria, prima con ricorso ex articolo 669-bis e 700 c.p.c. e poi ex articolo 414 c.p.c., deducendo con quest'ultimo dopo l'emissione del provvedimento di urgenza e mentre era in corso il relativo procedimento su reclamo dell'INAIL, successivamente accolto la violazione della direttiva 1999/70/CE e/o dell'articolo 3 L. numero 863/1984 e/o della L. numero 230/62 e chiedendo la declaratoria de la nullità dei provvedimenti di proroga del 30.12.2003 e del 31.12.2004 per l'illiceità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro dei ricorrenti o, in subordine, la nullità dei contratti a tempo determinato e loro conversione in contratti a tempo indeterminato, per persistente attività omissiva - impeditiva della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato ex cfl a tempo indeterminato . confermando l'emesso provvedimento cautelare che aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti alla trasformazione dei c.f.l. in rapporti a tempo indeterminato e ordinato all'INAIL, al fine di evitare il danno lamentato in caso di ritardo, di ammettere le domande dei ricorrenti alla selezione interna nel frattempo bandita dall'Ente per la copertura di posti dell'area CI, riservata al personale a tempo indeterminato . I ricorrenti avevano altresì chiesto la condanna dell'INAIL al pagamento dei danni procurati dalla temeraria attività di impedita conversione spettante ex lege dei contratti di lavoro ex c.f.l. in contratti di lavoro a tempo indeterminato . come sarà accertato e quantificato in corso di giudizio . Superando l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. proposta dall'INAIL, il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto le domande con sentenza del 4 giugno 2007, dichiarando che i rapporti a termine intrattenuti con l'INAIL erano da ritenersi ab origine trasformati in contratti a tempo indeterminato, con conseguente diritto dei ricorrenti di partecipare alla selezione interna per l'area C1 deliberata dall'INAIL il 29 novembre 2005. Nessuna pronuncia era stata emessa in ordine alla domanda di risarcimento dei danni. Su appello dell'INAIL, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata l'8 agosto 2011 e notificata il successivo 19 settembre, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo trattarsi di cognitio afferente in primis l'ammissione dell'aspirante al concorso, rectius, la valutazione della legittimità della sua pretesa ad assumere la veste di concorrente e, in via succedanea, l'individuazione della tipologia contrattuale , rilevando pertanto che il concorso in oggetto è suscettibile di valutazione solo dal giudice amministrativo . Per la cassazione di tale sentenza L.C.G. ha tempestivamente notificato ricorso, affidato ad un unico motivo, attinente la violazione dell'articolo 63 D. Lgs. 30 marzo 2001 numero 165, in riferimento alla direttiva CE 70/1999/CE, al D. Lgs. numero 368/2001, attuativo di tale direttiva, articolo 4, 5 numero 1, lett. a e 36, secondo comma e alla sentenza della Corte di giustizia Europea 7 settembre 2006 numero 53 nonché per violazione degli articolo 99 e 112 c.p.c L'INAIL resiste alle domande con controricorso. Motivi della decisione Col ricorso, la difesa di G L.C. , dopo aver riassunto i fatti di causa rilevanti ai fini della decisione, ha richiamato il contenuto dell'articolo 63 del D. Lgs. numero 165 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti il diritto all'assunzione e a quella amministrativa quelle relative alle procedure concorsuali di assunzione, comprensive queste ultime, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche di quelle di cui sono destinatari soggetti già dipendenti dalla P.A., quando riguardino l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente. Ciò posto, il ricorrente lamenta il travisamento da parte della Corte territoriale del petitum sostanziale proposto in giudizio, chiaramente attinente alla richiesta di accertamento del suo diritto alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, in ragione della illegittimità della reiterata proroga dello stesso, contrastante sia con la disciplina del contratto di formazione e lavoro che con quella, comunitaria e interna, relativa al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Viceversa, la Corte d'appello aveva erroneamente interpretato la domanda come diretta principalmente all'ammissione al concorso interno per il passaggio dall'area B all'area C indetto dall'INAIL tra i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nella prima area, che viceversa, nell'economia del giudizio promosso, rappresentava la mera conseguenza della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Il ricorso è parzialmente fondato. A norma dell'articolo 63 del D. Lgs. numero 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 . incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro . primo comma , ma restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni . In proposito, questa Corte ha precisato che alla devoluzione al giudice ordinario di tutta la materia del lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni deve riconoscersi carattere generale - rilevando a tal fine la sola inerenza della controversia al rapporto di lavoro - a fronte della quale le disposizioni che prevedono il perpetuarsi, nella materia, della giurisdizione del giudice amministrativo rivestono portata limitata ed eccezionale cfr. Cass. S.U. 3 febbraio 2004 numero 1989 . Con riguardo all'eccezione rappresentata dalle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione, è ormai consolidato, anche in conseguenza della giurisprudenza costituzionale nella materia cfr., per tutte, Corte costituzionale 4 gennaio 2001 numero 2 , l'orientamento di queste sezioni unite nel senso che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo non solo le procedure finalizzate alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro con la P.A., ma anche quelle promosse per il passaggio ad una area o fascia funzionale superiore, in virtù del combinato disposto degli articolo 35, primo comma e 52, primo comma del D. Lgs. numero 165/01 cfr., ad es., Cass. S.U. 15 ottobre 2003 numero 15403 o 12 novembre 2007 numero 23439 o 15 ottobre 2008 numero 25173 . Facendo applicazione di tali regole e a parte la possibile confusione indotta dalla impropria evocazione da parte del ricorrente di procedure di stabilizzazione nel posto di lavoro [in realtà in alcun modo attivate nel caso in esame], deve rilevarsi che L.C.G. ha promosso nel presente giudizio una duplice domanda a di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di ruolo b di essere ammesso a partecipare alle prove selettive indette dall'INAIL per il passaggio dalla posizione ordinamentale di ruolo B alla posizione C. La prima domanda, che appare in rapporto di pregiudizialità rispetto alla seconda, pregiudicata, trova la sua causa petendi in un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in ruolo, ipotizzato dall'istante come discendente direttamente dalla disciplina di legge italiana e di quella comunitaria, relative al contratto di formazione e lavoro o al contratto di lavoro a tempo determinato che prevedono tale trasformazione in caso di proroga unilaterale , nel quadro di un rapporto in cui l’INAIL ha i poteri e gli obblighi di un normale datore di lavoro privato. La relativa controversia si iscrive pertanto a pieno titolo tra quelle inerenti la materia del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in uno sviluppo successivo alle procedure di costituzione del rapporto, sviluppo ipotizzato come indipendente dalla partecipazione a procedure selettive e direttamente conseguente all'applicazione di norme imperative di legge. Essa pertanto comporta la giurisdizione del giudice ordinario. Con la richiesta di essere ammesso a partecipare, quale dipendente di ruolo di area B, alle indicate prove selettive il ricorrente introduce viceversa una controversia attinente una procedura di tipo concorsuale interna finalizzata al passaggio ad un'area funzionale superiore per la qualificazione in tal senso di una analoga richiesta, cfr. ad es. S.U. numero 12543/11 , pertanto rientrante tra quelle che l'articolo 63, 4 comma del D. Lgs. numero 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo. Concludendo, in parziale accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra le parti e va viceversa confermata la giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di L.C.G. di partecipazione alla procedura selettiva per il passaggio all'area C. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata parzialmente, con rinvio, per la relativa parte, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà altresì alle spese di questo giudizio. Le spese relative alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono invece compensate, in considerazione delle difese svolte al riguardo dalle parti. P.Q.M. La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra le parti cassa conseguentemente la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione conferma nel resto la sentenza, compensando le ulteriori spese.