Vittima dell’alcool coinvolta in incidente stradale: gli esami medici effettuati durante il ricovero sono utilizzabili per provare lo stato d’ebbrezza

Se si rispettano i protocolli sanitari di pronto soccorso, gli esami ematici effettuati su soggetto ricoverato in Pronto soccorso - perché vittima di un incidente stradale - possono costituire prova del grado alcolemico superiore a quello consentito e quindi integrare l’elemento oggettivo del reato di guida in stato d’ebbrezza.

Il caso. Un bicchiere di troppo e l’auto del padre finiva fuori strada, distruggendo una recinzione e finendo all’interno di un’area privata. Il guidatore veniva catapultato fuori dall’auto e fortunatamente rinvenuto nei pressi del veicolo dai primi soccorritori. Trasportato il ferito in ambulanza presso il Pronto soccorso, l’amara scoperta dello stato di alcolemia superiore al massimo consentito gli accertamenti sanitari avevano riscontrato un grado di 2,86 g/l. Condannato in primo grado per guida in stato d’ebbrezza, anziché sorridere per lo scampato pericolo di vita, l’imputato si riteneva ingiustamente punito e perciò impugnava la sentenza avanti la Corte territoriale e, data la conferma della condanna, reiterava la sua protesta di non colpevolezza dinanzi al Supremo Collegio. Non arrivava, però, a contestare i fatti, ma solo l'utilizzabilità delle prove a suo carico l’esame ematico che lo inchiodava alla responsabilità di essersi posto alla guida con un quantitativo di alcool nel sangue superiore a quello consentito. L’esame medico quale strumento di accertamento. Nella fattispecie della guida in stato d’ebbrezza è di palmare evidenza la necessità di accertare esattamente quale sia la presenza di alcool nell’organismo del soggetto che si pone alla guida di un veicolo. La verifica di quello che è dapprima solo sospetto di stato d’ebbrezza si percorre sottoponendo l’interessato all’etilometro in uso alle forze di polizia ovvero tramite prelievo ed esame ematico. Quest’ultimo, però, trattandosi di atto invasivo e medico – quando non funzionale a fini sanitari – necessita del consenso del soggetto che subisce l’esame. Il contemperamento con l’inviolabilità della persona. L’accertamento, seppure necessario nei termini indicati, non può essere imposto coattivamente, altrimenti contraddicendo il principio costituzionale dell’inviolabilità della persona. L’ordinamento, per questa ragione, assumendo una prospettiva “olistica” nel contrasto al fenomeno, non si è limitato a sanzionare la sola guida in stato di ebbrezza, ma è andato oltre, esprimendosi anche con la previsione di altro illecito – questa volta solo amministrativo – che può configurarsi quando il soggetto, cui viene chiesto di sottoporsi ad accertamento, oppone un ingiustificato rifiuto. Irrilevante il consenso se la prova è assunta nel rispetto di protocolli medici. La costante giurisprudenza della Corte si è da tempo espressa nel senso della irrilevanza del consenso dell’interessato quando lo stesso sia stato ricoverato in una struttura ospedaliera a seguito di incidente stradale e il prelievo ematico sia stato effettuato secondo le necessità diagnostiche e terapeutiche e quindi seguendo criteri e protocolli sanitari di pronto soccorso ciò quand’anche ex post – e “scollandosi” rispetto alle finalità sanitari per cui vengono svolti – questi esiti finiscono per costituire quegli elementi di prova dello stato d’ebbrezza del ricoverato cfr. Cass. sez. IV, sent. numero 22599/2005, nonché Cass. sez. IV, sent. numero 4118/2008 .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 maggio – 5 luglio 2012, numero 26108 Presidente Sirena – Relatore Romis Ritenuto in fatto Il Tribunale di Ancona condannava P.N. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il giudicante motivava il suo convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell'imputato, evidenziando che gli accertamenti sanitari eseguiti presso l'ospedale in cui il P. era stato ricoverato a seguito di incidente stradale, avevano evidenziato la presenza nel sangue del medesimo di un grado di al col e mia pari a 2,86 g/l, come da referto sanitario. A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte d'Appello di Ancona confermava l'impugnata decisione disattendendo, per la parte che in questa sede rileva, la tesi difensiva circa l'asserita inutilizzabilità del referto sanitario. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato reiterando la tesi già sottoposta al vaglio della Corte distrettuale. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato perché basato su doglianze infondate. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto utilizzabile il referto sanitario, in quanto relativo ad accertamenti diagnostico - terapeutici indispensabili per verificare le condizioni del P. a seguito di incidente mette conto sottolineare che dalla sentenza impugnata si rileva che il P. stesso era stato trasportato con ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale di lesi, essendo stato rinvenuto a terra vicino ad un'auto secondo la ricostruzione dei fatti ad opera dei giudici di merito, detta auto, dopo uno sbandamento verso il lato destro della carreggiata, era stata proiettata dall'urto sul lato opposto, aveva divelto una recinzione ed era finita all'interno di un'area di proprietà di coloro i quali avevano chiamato la Polizia Stradale ed il 118 provvedendo a prestare i primi soccorsi al P. medesimo la vettura era risultata di proprietà del padre del P. , nessun altro soggetto si trovava nei paraggi e l'imputato non aveva mai reso una versione diversa dell'accaduto. In materia si sono registrati ripetuti interventi della Corte di Cassazione il cui orientamento può dirsi ormai consolidato nel senso che, ai fini della utilizzabilità probatoria dei risultati di un prelievo ematico, è necessario che l'esame sia stato eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso. È stato precisato che, per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinali protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso. È stato così enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato così Sez. 4, numero 22599/05 nella fattispecie, il Tribunale aveva assolto l'imputato ritenendo non utilizzabili i risultati dell'esame ematico che era stato compiuto secondo i normali protocolli di pronto soccorso presso l'ospedale dove il soggetto era stato trasportato per le lesioni riportate dopo un incidente stradale in accoglimento del ricorso presentato dal P.M., la Suprema Corte, in applicazione del principio di diritto così affermato, ha annullato la sentenza di assoluzione, con rinvio al Tribunale per nuovo esame della vicenda . Conclusivamente, è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all'accertamento di eventuale presenza di sostanze al coliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona nella concreta fattispecie, come già evidenziato, il prelievo ematico è stato effettuato presso una struttura ospedaliere nell'ambito del protocollo medico di pronto soccorso a seguito di incidente stradale né rileva, con riferimento a prelievo effettuato nell'ambito del protocollo di pronto soccorso a seguito di incidente, che possa esservi stata anche una richiesta della Polizia Giudiziaria. Nemmeno può giovare alla difesa del P. il precedente giurisprudenziale evocato nei ricorso trattasi della sentenza numero 4118/08, di questa stessa Quarta Sezione, con la quale è stato appunto precisato che i risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliere pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. In motivazione, la Corte ha precisato che solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona [RV. 242834, imp. Amhetovic]. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.