Il contribuente, attraverso una dichiarazione integrativa, può operare un ravvedimento dell'omessa presentazione del modello degli studi di settore. Altra novità è l’introduzione degli inviti. L’Agenzia, infatti, può invitare ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore.
Il 16 marzo 2012 è stata diffusa dall’Agenzia delle Entrate la circolare numero 8/E che spiega le principali novità normative in materia di studi di settore, introdotte con i d.l. numero 98, numero 138 e numero 201 del 2011, fornendo anche delle risposte ad alcuni quesiti. Nel comunicati viene chiarito che «gli studi di settore possono essere integrati sulla base degli andamenti economici già in relazione al periodo di imposta 2011». Tali accorgimenti possono riguardare determinati settori o aree territoriali, con l'obiettivo di rendere gli studi sempre più capaci di stimare i ricavi e i compensi degli operatori. Studi di settore con invito e possibilità di ravvedimento. Un'altra novità è rappresentata dagli inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore, inviati dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, in base ai dati di UNICO, «finalizzati all'incremento della compliance dichiarativa, ovvero all'incentivazione dei comportamenti virtuosi, senza effetti preclusivi al ravvedimento nei confronti dei destinatari». È prevista - attraverso una dichiarazione integrativa - la possibilità di operare il ravvedimento dell'omessa presentazione del modello degli studi di settore. Così, i contribuenti potranno beneficiare delle sanzioni ridotte sanando la violazione commessa. Accertamento limitato. Altri chiarimenti la circolare li fornisce in ordine ai benefici per i soggetti che per il 2011 risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. Più precisamente, nei confronti di tali soggetti sono preclusi gli accertamenti di tipo «analitico-presuntivo», in più, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato ed è ridotto di un anno il termine per l'attività di accertamento. Tali limiti operano nei confronti di chi dichiara «ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi, a condizione che gli stessi soggetti abbiano indicato fedelmente tutti i dati richiesti, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti e siano “potenzialmente” accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore».
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