Diniego di rateizzazione del debito iscritto a ruolo: liti al giudice tributario

di Leda Rita Corrado

di Leda Rita CorradoNell'ordinanza numero 5928 del 14 marzo 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie relative al provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria.Nel caso di specie, il giudizio nasceva a seguito del rigetto dell'istanza di rateazione degli importi indicati in alcune cartelle di pagamento.Dilazione di pagamento la disciplina. L'articolo 19, d.p.r. 29 settembre 1973, numero 602, rubricato Dilazione del pagamento , dispone quanto segue 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. [ ] 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate a il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione b l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione c il carico non può più essere rateizzato. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione .Rateazione è un beneficio soggetto a decadenza. Le Sezioni Unite osservano che l'articolo 19, comma 3, lett. a , d.p.r. numero 602 del 1973 definisce la rateizzazione un beneficio , soggetto a decadenza, come ogni altra agevolazione fiscale , in caso di inadempimento alle regole che ne disciplinano la concessione.La disciplina de qua prevede che la rateizzazione concerne la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo come conferma la sua collocazione nell'ambito del decreto, essa si riferisce ad una fase che precede l'esecuzione forzata, l'unica che rimane esclusa dalla giurisdizione tributaria allorché si tratti di controversie concernenti tributi di ogni genere e specie, comunque denominati così l'articolo 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546 .Il Collegio richiama quanto già statuito nell'ordinanza numero 20781 del 7 ottobre 2010 reperibile in bancadati DeJure in quella sede, era stato osservato che, a seguito della riforma del decreto sul contenzioso tributario operata con la l. 28 dicembre 2001, numero 448, la giurisdizione del giudice tributario si estende ormai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso . Implicando anch'essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce [ ] una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali ibidem .Rateazione quale modalità di riscossione. Nell'ordinanza in rassegna, le Sezioni Unite ribadiscono tali considerazioni, rilevando altresì che anche a prescindere dal concetto di agevolazione , [ ] la controversia riguarda la fase della riscossione e non dell'esecuzione del tributo, concernendo in particolare una modalità di riscossione che la legge predispone per l'ipotesi di contribuenti che si trovino in determinate condizioni economicamente sensibili .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 15 febbraio - 14 marzo 2011, numero 5928Presidente Vittoria - Relatore Botta Svolgimento del processoCon ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, G.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società G.I.R. di G. B. & C. s.numero c., ha impugnato il provvedimento con il quale la Equitalia E.Tr. S.p.A. aveva rigettato la sua istanza di rateazione del carico tributario portato da alcune cartelle di pagamento. La S.p.A. Equitalia, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha successivamente proposto a queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex articolo 41 c.p.c., illustrato anche con memoria, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 1 contribuente non si è costituito.Motivazione1. La società ricorrente ha sostenuto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale la concessione della dilazione di pagamento dipende dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, al cui cospetto il richiedente non vanta che un mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. Le Commissioni Tributarie, invece, in base alla legge, possono intervenire soltanto in caso di controversie in materia di imposte o tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione. Si tratta, invero, di una controversia in cui il contribuente non contesta il proprio debito, ma si limita a richiederne una rateizzazione che non è mm qualificabile come agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo, la giurisdizione del giudice tributario.2. Il ricorso non è fondato.3. Nel caso di specie lo stesso ricorrente prospetta che il provvedimento in discussione concerneva la richiesta di rateizzazione di un carico tributario . 4. La norma che prevede il provvedimento in discussione, definisce la rateizzazione un beneficio , soggetto a decadenza, come ogni altra agevolazione fiscale , in caso di inadempimento alle regole che ne disciplinano la concessione D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 19, comma 3, lett. a .5. La stessa norma, non a caso collocata nel Capo II del Titolo I del citato decreto Riscossione mediante ruoli , prevede che la rateizzazione concerna la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo , una fase che precede l'esecuzione forzata prevista nel Capo II del Titolo II del predetto decreto , l'unica che la disposizione di cui al D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 2, escluda dalla giurisdizione tributaria, allorché si tratti di controversie concernenti tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.6. Queste Sezioni Unite, in controversia analoga a quella che qui si discute, hanno già avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice tributario, ricordando che a seguito della riforma di cui alla L. numero 448 del 2001, articolo 12, tale giurisdizione si estende ormai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso. Nella richiamata ordinanza si afferma che la domanda di rateizzazione implica una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria sicché anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali ord.numero 20781 del 2010 .7. Il Collegio condivide e ribadisce le considerazioni svolte nella richiamata ordinanza., in quanto, anche a prescindere dal concetto di agevolazione , è fuor di dubbio che la controversia riguarda la fase della riscossione e non dell'esecuzione del tributo, concernendo in particolare una modalità di riscossione che la legge predispone per l'ipotesi di contribuenti che si trovino in determinate condizioni economicamente sensibili . 8. Va, pertanto, confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie espressamente ne ricorso la società ricorrente dichiara che abbia, natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.9. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.