L'indirizzo indicato nel decreto che dispone il giudizio è diverso da quello dichiarato dall'imputato. La notifica fatta al difensore è comunque nulla.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 33155/2011 depositata il 6 settembre, ha stabilito che, anche se fatta al difensore, la notifica è nulla se l'indirizzo indicato nel decreto che dispone il giudizio è diverso da quello dichiarato dall'imputato.La fattispecie. Un uomo veniva ritenuto responsabile di aver concorso nella realizzazione di furti aggravati e di danneggiamenti, sia in primo che in secondo grado. Avverso tale condanna, però, presenta ricorso per cassazione eccependo omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado e del decreto di citazione in appello.Le notifiche sono avvenute a mani dei difensori. In pratica, non coincideva l'indirizzo indicato nel decreto di citazione, con quello dichiarato dall'imputato all'atto della scarcerazione. Altro motivo di ricorso è l'omessa corretta e necessaria valutazione della attendibilità soggettiva della chiamata di correo da parte di un altro imputato.La nullità è assoluta e insanabile. Effettivamente, la Corte Suprema riscontra che l'imputato è stato citato a un domicilio diverso da quello regolarmente dichiarato e, dunque, la notifica è viziata da nullità assoluta e insanabile, a prescindere da quanto successivamente avvenuto e dell'avviso dato ai difensori di fiducia . Ritenuto quindi assorbito il secondo motivo, i giudici di legittimità annullano la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinviando al Tribunale di Camerino per nuovo giudizio.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 luglio - 6 settembre 2011, numero 33155Presidente Brusco - Relatore BianchiRitenuto in fatto1. La Corte di appello di Ancona ha confermato, per quanto qui rileva, la sentenza del Tribunale di Camerino che aveva ritenuto G. R. responsabile di aver concorso nella realizzazione di furti aggravati e di danneggiamenti, come contestati ai capi b,c,d,e,f,g,h,i.2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi. Con il primo eccepisce la nullità delle sentenze di primo grado e di appello per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado e del decreto di citazione in appello. Rappresenta che all'atto della scarcerazione l'imputato aveva dichiarato domicilio in , via , luogo coincidente con la residenza anagrafica e del nucleo familiare nel decreto di citazione l'imputato invece viene indicato come residente in via , Roma senza che venissero effettuate nuove ricerche - che secondo il ricorrente sarebbero state necessarie - le notifiche sono avvenute a mani dei difensori eccepisce che avrebbe comunque dovuto seguirsi la procedura di cui all'articolo 157, co. 8, e non quella del 161, co. 4.Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione circa la ritenuta responsabilità che sarebbe fondata sulla chiamata di correo da parte di C., senza una corretta e necessaria valutazione della attendibilità soggettiva, della intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese e della esistenza di riscontri esterni individualizzanti.Considerato in diritto1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Dall'esame degli atti, che si impone in considerazione della questione sollevata con il ricorso, risulta che il decreto di citazione a giudizio in primo grado recava l'indirizzo di via , Roma , mentre l'imputato aveva dichiarato domicilio in via . L'imputato è stato dunque citato a un domicilio che non era quello regolarmente dal medesimo dichiarato e dunque la notifica è viziata da nullità assoluta e insanabile, a prescindere da quanto successivamente avvenuto e dell'avviso dato ai difensori di fiducia.Ne deriva la nullità dell'intero giudizio di primo e secondo grado e pertanto, assorbito il restante motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Camerino per nuovo giudizio.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia al Tribunale di Camerino per nuovo giudizio.