La responsabilità solidale dei coniugi, che prima presentano una dichiarazione congiunta e poi si separano, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi illeciti.
La responsabilità solidale dei coniugi, che prima presentano una dichiarazione congiunta e poi si separano, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi illeciti. Lo ha stabilito la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9548 del 29 aprile.L'ex moglie si rifiuta di pagare le tasse sui proventi illeciti percepiti dal marito. La CTR dell'Emilia Romagna, a conferma della decisione di primo grado, rigettava l'appello proposto dalle Entrate, relativamente ad avvisi di accertamento IRPEF notificati al marito della contribuente ed al curatore fallimentare della ditta individuale gestita dall'uomo. In particolare, per il giudice di seconde cure, pur avendo la donna presentato dichiarazione dei redditi congiunta con il marito, la sopravvenuta separazione legale dei coniugi, l'irreperibilità del marito e l'origine delittuosa dei redditi accertati dall'Ufficio, avrebbero dovuto comportare la notifica dell'avviso di accertamento anche alla consorte. Tale conclusione però non convince il Fisco che ricorre per cassazione.Il Fisco notifica l'accertamento solo al marito irreperibile e al curatore fallimentare. Secondo l'Agenzia entrate, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio abbia violato l'obbligo della notifica al contribuente degli accertamenti in rettifica e degli accertamenti d'ufficio, per non essere stati gli avvisi notificati anche alla donna, ma solo al marito irreperibile, mediante affissione nell'albo pretorio del Comune, nonché al curatore del fallimento. Non solo.Sempre secondo l'Amministrazione ricorrente, il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, una volta che i coniugi abbiano optato per la presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta, gli accertamenti in rettifica vengono effettuati a nome di entrambi i coniugi, e notificati al marito, permanendo una responsabilità solidale di entrambi al pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi.Corretta la procedura di notifica seguita dalle Entrate. Il ricorso presentato dal Fisco viene accolto dalla Suprema Corte la notifica di atti impositivi al contribuente che si sia reso irreperibile deve avvenire con le modalità ex articolo 140 c.p.c., con la sola particolarità che l'avviso del deposito del piego deve essere affisso nell'albo comunale la notificazione si ha per eseguita decorsi otto giorni da tale affissione. Alla stessa stregua, l'A.F. ha correttamente eseguito la notifica degli avvisi di accertamento anche al curatore fallimentare, visto che, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, egli ha la rappresentanza, anche processuale, del fallito. Ma non è tutto.UNICO congiunto è frutto di una libera scelta dei contribuenti. La sentenza impugnata non tiene conto del fatto che la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze vantaggiose ed eventualmente svantaggiose che derivano dalla legge, e che ne connotano il peculiare regime.Nessuna rilevanza alla separazione dei coniugi successiva alla dichiarazione unitaria. Tale regime giuridico non è in alcun modo influenzato dall'eventuale separazione dei coniugi, successiva alla dichiarazione congiunta, non essendo in alcun modo ravvisabile un contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, espressi dagli articolo 3 e 53 Cost In realtà, osservano i giudici di legittimità, la capacità contributiva dei coniugi va valutata con riguardo alla loro condizione all'epoca della dichiarazione congiunta e l'accertamento riguarda un reddito omesso, o infedelmente indicato, nella dichiarazione congiunta, frutto di una libera scelta del contribuente. Né tanto meno è possibile ravvisabile una violazione del diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 Cost., essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell'avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata quest'ultima ha pur sempre la possibilità di impugnare autonomamente gli atti successivi nei quali venga, per la prima volta, portata a sua conoscenza la pretesa tributaria.I coniugi sono solidalmente responsabili. Infine, la S.C. precisa che la responsabilità solidale non può essere, nella specie, esclusa in considerazione dell'origine delittuosa dei redditi accertati dall'Ufficio, poiché provenienti da truffe perpetrate dall'ex marito, intermediario finanziario, ai danni dei risparmiatori la responsabilità solidale dei coniugi opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato.Scegliere la dichiarazione congiunta significa assumersi i vantaggi e rischi connessi all'opzione. La libera opzione per la dichiarazione congiunta comporta l'ascrivibilità di tale responsabilità anche al coniuge che, optando per tale regime fiscale, si è volontariamente assunto i vantaggi ed i rischi connessi a tale opzione. Anche in questa ipotesi il diritto di difesa della ex moglie è garantito dalla possibilità di impugnare autonomamente gli atti successivi all'avviso di accertamento e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di opposizione alla pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 16 febbraio - 29 aprile 2011, numero 9548Presidente Adamo - Relatore ValituttiRilevato in fatto1. Con sentenza numero 80/15/05, depositata il 12.10.05, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da F.K. avverso la cartella di pagamento conseguente ad avvisi di accertamento IRPEF, per gli anni 1995 e 1996, notificati al marito della contribuente L.P., ed al curatore del fallimento della ditta individuale gestita dal medesimo.2. La Commissione Tributaria Regionale - condividendo le argomentazioni del primo giudice - riteneva che, pur avendo la F. presentato dichiarazione dei redditi congiunta con il marito, ai sensi della L. numero 114 del 1977, articolo 17, la sopravvenuta separazione legale dei coniugi, l'irreperibilità del L. e l'origine delittuosa dei redditi accertati dall'Ufficio, avrebbero dovuto comportare la notifica dell'avviso di accertamento anche alla consorte.3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. numero 80/15/05 ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, ai quali l'intimata ha replicato con controricorso. L'amministrazione finanziaria ha depositato memoria.Considerato in diritto1. Rileva la Corte, in via pregiudiziale, che deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall'intimata F.K., la quale assume che le sarebbe stata notificata una copia incompleta dell'atto, poiché mancante della pagina contrassegnata con il numero 6. E tale mancanza avrebbe impedito ad essa resistente una completa conoscenza del ricorso, indispensabile al fine di consentirle di formulare compiutamente le sue difese.1.1. L'eccezione è infondata e va disattesa.1.1.1. Deve, invero, anzitutto rilevarsi, al riguardo, che - secondo l'insegnamento costante di questa Corte cfr. Cass. 15199/04, 13385/05, 7811/06 - l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dall'intimato sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, non può trovare accoglimento qualora l'originale del ricorso, depositato dal ricorrente a norma dell'articolo 369 c.p.c., rechi in calce la relata di notifica, redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione della consegna di una copia del ricorso, o del suesteso atto al destinatario.Ed infatti, poiché la relata di notifica, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso dell'avvenuta notificazione dell'atto, in difetto di tale querela, deve ritenersi che detta attestazione - per effetto di tale locuzione - sia estesa alla conformità della copia consegnata all'originale completo, come si desume dal combinato disposto dell'articolo 137 c.p.c., comma 2, e articolo 148 c.p.c Orbene, poiché nel caso di specie la relata di notifica da atto dell'avvenuta consegna al difensore della F., costituito nel giudizio di appello, di copia del suesteso atto , deve ritenersi - in mancanza di querela di falso - che la copia notificata sia conforme all'originale completo in tutti i suoi elementi, ai sensi delle disposizioni suindicate.1.1.2. Ad ogni buon conto, deve altresì considerarsi - sotto un diverso profilo - che ai fini del riscontro formale degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali, e non alle copie.Sicché la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato nella specie, il ricorso per cassazione , assume rilievo solo qualora abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, abbia compromesso, in concreto, le garanzie della difesa e del contrad-dittorio Cass. S.U. 4112/07, Cass. 1213/10 . Orbene, nel caso di specie, la pagina mancante non ha, di certo, impedito all'intimata di comprendere il motivo di impugnazione in contestazione e di desumere il petitum del gravame proposto dall'Ufficio finanziario, essendo stato detto motivo segnatamente il secondo dedotto ed articolato compiutamente nelle due pagine precedenti 4 e 5 quella che si assume mancante e neppure siffatta presunta incompletezza della copia notificata ha in alcun modo influito negativamente sull'esercizio del diritto di difesa, atteso che ben dieci delle diciotto pagine del controricorso sono dedicate alla confutazione del motivo suindicato.Di qui la totale infondatezza dell'eccezione proposta dall'intimata.2. Premesso quanto precede, si passa, a questo punto, ad esaminare i motivi di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate, che - per la loro evidente connessione - vanno trattati congiuntamente.2.1. Con il primo motivo, l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60, L. numero 114 del 1977, articolo 17, D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 42, e L. numero 212 del 2000, articolo 7, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.2.2. Con il secondo motivo di ricorso l'Ufficio finanziario deduce la violazione e falsa applicazione della L. numero 114 del 1977, articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.2.3. Con le suesposte censure, invero, l'Agenzia delle Entrate lamenta che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio sia incorso nella violazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 42, - che prevede l'obbligo della notificazione al contribuente degli accertamenti in rettifica e degli accertamenti d'ufficio - e della L. numero 212 del 2000, articolo 7, c.d. Statuto del contribuente , per non essere stati gli avvisi di accertamento notificati anche alla F., bensì soltanto al di lei consorte, L.P., mediante affissione nell'albo pretorio del Comune, giacché irreperibile, nonché al curatore del fallimento della ditta individuale da lui gestita.Per di più, a parere dell'amministrazione ricorrente, il giudice di appello sarebbe altresì incorso nella violazione del disposto della L. numero 114 del 1977, articolo 17, non avendo tenuto conto del fatto che, una volta che i coniugi abbiano optato per la presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta, facoltà concessa loro dalla norma suindicata, gli accertamenti in rettifica - a monte delle cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio - sono effettuati a nome di entrambi i coniugi, e notificati al marito, permanendo - ai sensi della disposizione suindicata - una responsabilità solidale di entrambi per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi.3. Tali censure dell'Ufficio ricorrente, a giudizio della Corte, sono del tutto fondate e vanno, pertanto, accolte.3.1. Deve, infatti, anzitutto rilevarsi che il procedimento di notificazione degli avvisi di accertamento, seguito dall'amministrazione finanziaria nel caso di specie, si palesa del tutto corretto.Ed invero, la notifica di atti impositivi al contribuente che si sia reso irreperibile deve avvenire, ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60, con le modalità di cui all'articolo 140 c.p.c., con la sola particolarità che l'avviso del deposito del piego - in forza della disposizione speciale dettata per il rito tributario - non deve essere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale, e la notificazione si ha per eseguita decorsi otto giorni da tale affissione Cass. 8853/08 . E tale è, per l'appunto, il procedimento del tutto correttamente seguito nel caso concreto - come si evince dalla stessa sentenza impugnata - dall'Ufficio, nei confronti del L., coniuge dell'odierna ricorrente.Inoltre, l'amministrazione finanziaria ha, del pari correttamente, eseguito la notifica degli avvisi di accertamento anche al curatore del fallimento della ditta individuale gestita dal contribuente, atteso che al medesimo compete la rappresentanza, anche processuale, del fallito, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale Cass. 9214/08 .3.2. Ciò premesso, non può condividersi, a giudizio della Corte, l'assunto del giudice di appello, secondo il quale l'essersi l'amministrazione finanziaria limitata a notificare - come appena rilevato - l'avviso di accertamento al solo marito dell'odierna ricorrente, oltre che al curatore fallimentare, integrerebbe una violazione del disposto del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 42, a tenore del quale gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato . da lui delegato . L'impugnata sentenza, invero, non tiene in alcun conto, la disposizione speciale della L. numero 114 del 1977, articolo 17, in forza della quale la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze vantaggiose ed eventualmente svantaggiose che derivano dalla legge, e che ne connotano il peculiare regime. Pertanto, all'opzione per la dichiarazione congiunta conseguono indefettibilmente i seguenti effetti, previsti dalla norma suindicata a gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito b i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta e dei relativi oneri accessori soprattasse, pene pecuniarie, sanzioni, interessi .Tale regime giuridico del debito di imposta, pertanto, non e in alcun modo influenzato dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale, non essendo in alcun modo ravvisabile, in siffatta situazione, un contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, espressi dagli articolo 3 e 53 Cost Va considerato, invero, che la capacità contributiva dei coniugi deve essere valutata con riguardo alla loro condizione all'epoca della dichiarazione congiunta, e che l'accertamento riguarda - per l'appunto - un reddito omesso, o infedelmente indicato, in detta dichiarazione unitaria, frutto di libera scelta del contribuente. Neppure è ravvisabile nel regime giuridico in esame, ad avviso della Corte, un contrasto con l'articolo 24 Cost., essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell'avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente gli atti successivi nei quali venga, per la prima volta, portata a sua conoscenza la pretesa tributaria come l'avviso di mora , anche in relazione alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, ed in primo luogo dell'avviso di accertamento cfr., in tal senso, C. Cost. 184/89, 128/00, Cass. 5169/02, 4863/02, 22692/07 .3.3. Né la responsabilità solidale, prefigurata dalla norma della L. numero 114 del 1977, articolo 17, può essere, nella specie, esclusa in considerazione dell'origine delittuosa dei redditi accertati dall'Ufficio, poiché provenienti da truffe perpetrate dal L. - intermediario finanziario - ai danni dei risparmiatori.Ed invero, la responsabilità solidale dei coniugi, prevista dalla norma suindicata, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato.La libera opzione per la dichiarazione congiunta - come dianzi evidenziato - comporta, per vero, l'ascrivibilità di detta responsabilità anche al coniuge che, optando per tale regime fiscale, si è volontariamente assunto i vantaggi ed i rischi connessi a tale opzione. E, d'altro canto, anche in siffatta ipotesi il diritto di difesa della moglie è garantito dalla possibilità di impugnare autonomamente gli atti successivi all'avviso di accertamento - e segnatamente l'avviso di mora - e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di opposizione alla pretesa tributaria azionata nei suoi confronti conf. Cass. 5202/03 .4. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'articolo 384 c.p.c., comma 1, rigetta l'opposizione proposta dalla contribuente.5. Le spese del presente giudizio di legittimità, oltre a quelle delle fasi di merito, vanno poste a carico della contribuente soccombente, nella misura di cui in dispositivo.P.Q.M.La Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla contribuente condanna l'intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 10.000,00, oltre le spese prenotate a debito, nonché delle spese dei giudizi di merito, che liquida in Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, per ciascun giudizio, oltre le spese prenotate a debito.