Qualora l’imputato adduca una causa di infermità ai fini della comparizione in udienza, perché la richiesta di rinvio possa trovare accoglimento, la difesa deve dimostrare non solo l’esistenza attuale dell’infermità ma, altresì, l’efficacia impeditiva assoluta della stessa. Il giudice di merito può ritenere sussistente l’impedimento dedotto mediante allegazione di un certificato medico facendo ricorso a nozioni di comune esperienza ed indipendentemente, dunque, da una verifica fiscale.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 28547, depositata il 3 luglio 2014. L’impedimento assoluto. La Corte di Cassazione nella indicata sentenza, dovendo pronunciarsi in merito alla legittimità del rigetto di una richiesta di rinvio di udienza per legittimo impedimento dell’imputato, afferma un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità ex multiis Cass. numero 42595/2009 e SS. UU. numero 36635/2005 . Secondo questo orientamento, qualora il legittimo impedimento addotto dall’imputato a comparire in udienza sia costituito da un’infermità, l’imputato non solo deve dimostrarne l’esistenza attuale, ma deve inoltre provare l’efficacia assoluta impeditiva della stessa. In sostanza, seppure sia acclarato che una malattia anche cronica o di presumibile lunga durata possa costituire impedimento, è necessario, tuttavia, che la stessa determini una situazione non dominabile dall’imputato ed a lui non ascrivibile. Il giudice di merito. L’impedimento derivante da un’infermità può essere provato anche mediante semplice allegazione di un certificato medico. In questo caso, tuttavia, il giudice di merito non ha alcun obbligo di predisporre ulteriori accertamenti al fine di verificare in pieno l’assolutezza dell’impedimento. Egli infatti, secondo giurisprudenza di legittimità in merito Cass. numero 4284/2013 , indipendentemente da una verifica fiscale, può far ricorso a nozioni di comune esperienza che riferiscano un grave rischio per la salute dell’imputato a presenziare in udienza a causa della patologia addotta.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 maggio – 3 luglio 2014, numero 28547 Presidente Teresi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente F.B. , con sentenza del 29/1/2013, depositata in data 27/2/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo del 17/10/2011, con condanna al pagamento delle spese del grado. Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'articolo 10 ter D.L.vo 74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della società Euroedil s.r.l., non versava nel termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno 2005 per un ammontare superiore alla soglia di Euro 50.000,00, e complessivamente pari ad Euro 1.292.000,00 condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il F. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero a. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche mancata declaratoria di impedimento a comparire dell'imputato. Il ricorrente deduce che il Giudice di appello avrebbe ritenuto insussistente l'impedimento dell'imputato a comparire alla pubblica udienza fissata per lo svolgimento del procedimento di impugnazione, senza darne adeguata motivazione. b. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con conseguente violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c in rapporto alla violazione dell'articolo 420 ter cod. proc. penumero . Deduce il ricorrente che la Corte avrebbe respinto la richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato, ritenendo che la di lui malattia non determinasse un'impossibilità assoluta a comparire, soprattutto trattandosi di procedimento di secondo grado ove non è previsto l'esame dell'imputato. In tal modo sarebbe stato violato il diritto alla difesa dell'imputato cui non sarebbe consentito di esporre le proprie ragioni personalmente. c. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche mancata pronunzia sulla richiesta di applicazione dell'indulto. Il ricorrente lamenta che il Giudice del gravame avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'indulto delegando tale incombente alla successiva fase di esecuzione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. Considerato in diritto 1. I motivi illustrati in premessa appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. In primis, va evidenziato come siano infondati i profilo di doglianza sopra indicati sub a. e sub b. attinenti la supposta illegittimità del rigetto operato dal giudice del gravame del merito dell'istanza di rinvio per impedimento per motivi di salute avanzata dall'imputato. Sul punto va premesso che in sede di sindacato del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell'imputato, la Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se il potere discrezionale, attribuito al giudice di merito, sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici sez. 6, numero 620 del 19.1.1996 . Il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, ai sensi dell'articolo 486 c.p.p. articolo 420 ter c.p.p., in seguito alle innovazioni introdotte con la legge 16.12.1999, numero 479 , deve inoltre essere attuale ed assoluto e la relativa prova deve essere fornita dall’interessato. Nella fattispecie in esame, come si evince dagli atti, cui questa Corte Suprema ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposto, il 31.10.2012 venne prodotto alla Corte di Appello di Brescia un certificato medico dell'Ospedale Civile di Brescia e la difesa chiese rinvio per impedimento per motivi di salute dell'imputato. Nel certificato si dava atto che l'imputato oltre due mesi prima il 21.8.2012 era stato sottoposto ad intervento chirurgico e lamentava astenia, per cui gli era vietato sottoporsi a stress emozionali. La Corte territoriale, non essendo evidentemente dedotto un impedimento assoluto a comparire, rigettò la richiesta, ma per ragioni di opportunità ritenne di aderire alla richiesta di rinvio avanzata dalla difesa per dar modo all'imputato di rimettersi e comparire. Alla successiva udienza del 30.11.2012 venne prodotto un nuovo certificato medico del medesimo nosocomio, datato 19.11.2012, in cui, senza sostanzialmente addurre aspetti di novità, si indicava la necessità di un'astensione da lavoro e stress emozionali. La Corte bresciana, ravvisato il permanere delle condizioni di salute già rappresentate alla precedente udienza, nulla opponendo il PG., rinviava all'udienza del 29.1.2013 disponendo una visita fiscale e quindi un nuovo rinvio su richiesta della difesa. Ne scaturiva peraltro, ex lege , trattandosi in entrambi i casi di rinvio su istanza della difesa, un periodo di mesi due e gg. 22 di sospensione della prescrizione. Il 29.1.2013 la Corte territoriale rilevava così l'ordinanza a verbale che dal referto della disposta visita fiscale dell'ASL di Bergamo datato 28.1.2013 emergeva esclusivamente la prospettazione da parte dell'imputato di un eventuale stress emotivo conseguente alla odierna udienza e considerato “ che per tale referto non si desume un assoluto impedimento a comparire, anche in considerazione che trattasi di processo di secondo grado ove non è previsto esame dell'imputato rigettava la nuova richiesta di rinvio, dichiarava la contumacia dell'imputato e dichiarava procedersi oltre. Orbene, la doglianza sul punto è assolutamente infondata. Ciò pur dovendosi riconoscere che è erronea, ma anche ininfluente, l'affermazione operata dalla Corte bresciana, per stessa ammissione di quei giudici “ ad adiuvandum in tal senso dovendosi interpretare l' anche in considerazione che , in relazione al fatto che si trattava di un processo di secondo grado ove non è previsto l'esame dell'imputato. Il diritto dell'imputato di presenziare al processo di merito a suo carico, infatti, non subisce nel sistema vigente limitazioni dal fatto che si trovi in una fase in cui lo stesso possa o debba essere esaminato. Assorbente ed idonea da sola a giustificare il rigetto dell'ennesimo rinvio, tuttavia, era la circostanza che, a oltre cinque mesi da un intervento cardiochirurgico per l'applicazione di un bypass, quello riscontrato dal medico della ASL di Bergamo che ha operato la disposta visita fiscale non era un impedimento assoluto a comparire. Si legge infatti nella relazione medica del 28.1.2013 a proposito dell'imputato “ Attualmente in terapia antipertensiva e sotto controllo cardiologico. Il paziente riferisce di non essere in grado di presenziare all'udienza fissata per il 29.1.2013 perché non si sente in grado di affrontare situazioni di grande stress emotivo come potrebbe essere il sottoporsi ad una udienza Da un punto di vista esclusivamente fisico non ritengo ci sono motivazioni valide per non presentarsi all'udienza. Da tenere però in considerazione lo stress psicofisico a cui potrebbe essere esposto . La Corte territoriale, dunque, ha fatto buon governo del principio di diritto più volte affermato da questa Corte Suprema secondo cui qualora il legittimo impedimento addotto sia costituito da infermità, questa deve essere provata non soltanto nella sua effettiva esistenza, ma anche con riguardo all'efficacia impeditiva assoluta per l'imputato di presentarsi all'udienza cfr., ex plurimis, sez. 2, numero 42595 del 27.10.2009, Errico, rv. 255119 conf. sez. 6, numero 24938 del 26.2.2008, De Nacceis, rv. 240352, vedasi Sez. Unumero , numero 36635 del 27.9.2005, Gagliardi, rv. 231810 . Peraltro, è stato anche precisato che l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato può sussistere anche in relazione a una malattia di presumibile lunga durata o di carattere cronico, purché però anche questo “ determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile così sez. 5, numero 39217 dell'11.7.2008, Crippa, rv. 242327 . 3. Va aggiunto che la Corte bresciana, in uno con il locale PG, prima operando un rinvio su richiesta della difesa per ragioni di opportunità e poi disponendo un nuovo rinvio con incarico di visita fiscale, ha mostrato un atteggiamento di grande disponibilità verso le esigenze di salute dell'imputato, ben al di là di quanto gli imponesse il codice di rito. Sul punto, infatti, questa Corte Suprema ha sottolineato in più occasioni il principio che qui va ribadito non solo che la prova del legittimo impedimento che deve essere fornita dall'imputato è quella dell'assoluta impossibilità di comparizione, ma anche come nessun obbligo abbia il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta assoluta impossibilità così sez. 5, numero 48284 del 10.11.2004, Nicolini, rv. 230366 nel giudicare la fattispecie relativa ad una certificazione medica in cui erano prescritti in favore dell'imputato giorni sette di riposo per colica renale . Il giudice di merito è stato ritenuto in altra condivisibile pronuncia può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza che rimandino all'impossibilità del soggetto portatore della patologia di essere presente in giudizio se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute, così sez. 6, numero 4284 del 10.1.2013, G., rv. 254896, fattispecie in cui il certificato medico si limitava ad indicare uno stato di salute che rendeva sconsigliabile un lungo viaggio, ma non tale da far temere uno sviluppo drammatico o minaccioso dal punto di vista vitale . E, ancora, è stato da questa Corte Suprema ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di appello investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico attestante scompenso glicometabolico abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la contumacia dell'imputato, in quanto detto certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non potendo ritenersi preclusiva di tale valutazione la generica necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è per sua natura preordinata al superamento rapido e completo dell'affezione patologica in atto e non implica, ove essa non sia soddisfatta, l'automatica ed ineluttabile conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento sez. 5, numero 5540 del 14.12.2007, Spanu, rv. 239100 . Nel caso che ci occupa la Corte territoriale ha dato ragione del suo convincimento di non assolutezza dell'impedimento con motivazione adeguata, corretta ed immune da vizi logici e giuridici, tenuto conto che non era assolutamente dimostrata una patologia che impedisse all'imputato di presenziare all'udienza. 4. Infondata è anche la doglianza in relazione al fatto che il Giudice del gravame ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'indulto delegando tale incombente alla successiva fase di esecuzione. Secondo il dictum di questa Corte Suprema che anche in tal caso va ribadito nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per Cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello non ne abbia negato l'applicazione così sez. 2, numero 710 del 1.10.2013 dep. il 10.1.2014, Forin, rv 258073 . 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege , la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.