Non serve farsi ""ospitare"" da un collega, se questo non è ""vicino di casa"" del gdp

Quando un difensore agisce davanti ad un ufficio del gdp che non è compreso nel circondario del tribunale al cui albo è iscritto e si vale di un difensore soltanto domiciliatario iscritto in quell’albo, non gli è consentito eleggere domicilio presso di lui, se quest’ultimo non si trova nel luogo, sede del gdp adito. Infatti, l’articolo 82 r.d. numero 37/1934 esige che la domiciliazione sia fatta nel comune dove ha sede l’ufficio adito. La domiciliazione in un altro comune determina la conseguenza della domiciliazione ex lege presso la cancelleria di quel giudice.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 13110, depositata l’11 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, in riforma della sentenza di primo grado del gdp di Rotondella, rigettava la domanda di un uomo alla restituzione di alcune somme pagate a tiolo di iva. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello della controparte per tardività, in quanto questa si era costituita in primo grado davanti al gdp con due difensori del foro di Napoli, che si erano domiciliati a Policoro presso lo studio di un altro avvocato e non a Rotondella, per cui dovevano essere considerati, ai sensi dell’articolo 82 r.d. numero 37/1934 Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, numero 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore , domiciliati presso la cancelleria del gdp di Rotondella, dove era stata notificata la sentenza di primo grado. Di conseguenza doveva decorrere il termine breve stabilito dall’articolo 325 c.p.c. 30 giorni , mentre l’appello era stato notificato oltre la scadenza. Domicilio nel comune del gdp. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che, quando un difensore agisce davanti ad un ufficio del gdp che non è compreso nel circondario del tribunale al cui albo è iscritto e si vale di un difensore soltanto domiciliatario iscritto in quell’albo, non gli è consentito eleggere domicilio presso di lui, se quest’ultimo non si trova nel luogo, sede del gdp adito. Infatti, l’articolo 82 esige che la domiciliazione sia fatta nel comune dove ha sede l’ufficio adito. Altrimenti la notifica arriva in cancelleria. Nel caso di specie, poiché i legali della controparte agivano al di fuori della loro circoscrizione, avrebbero dovuto domiciliarsi nel comune del gdp adito, cioè Rotondella. La domiciliazione in un altro comune determinava la conseguenza della domiciliazione ex lege presso la cancelleria di quel giudice. Di conseguenza, il tribunale, al posto di negare rilievo alla notificazione del gdp presso la sua cancelleria, avrebbe dovuto considerarla pienamente valida ed idonea a far decorrere il termine breve. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava senza rinvio la sentenza impugnata perché l’appello non poteva essere proposto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 aprile – 11 giugno 2014, numero 13110 Presidente Vivaldi – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. C.P. ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza numero 160 dell'11 luglio 2012, con la quale il Tribunale di Matera, Sezione Distaccata di Pisticci, in accoglimento dell'appello dell'intimata ed in riforma della sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Rotondella ha rigettato la domanda della de cuius intesa ad ottenere la restituzione di somme pagate a titolo di i.v.a. su bollette relative al rapporto di utenza intercorso. p.2. Al ricorso, che propone un unico motivo, l'intimata non ha resistito. p.3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all'articolo 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di detta norma ed essa è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato quanto segue p.1. Nella relazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni, che si riproducono integralmente “[ ] p.3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente fondato. Con l'unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 82, secondo comma, del r.d. numero 22.01.1934 numero 37 per difetto di motivazione. Vi si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardi vita, che era stata prospettata a motivo che, essendosi la Telecom costituita in primo grado dinanzi al Giudice di Pace con due difensori del Foro di Napoli, gli Avvocati Riccardo e Rosario Imperiali, i quali si erano domiciliati in Policoro e non in Rotondella, i medesimi si dovevano, ai sensi dell'articolo 82 del r.d. numero 37, considerare domiciliati presso la cancelleria del Giudice di Pace di Rotondella, dove per tale ragione la sentenza di primo grado, pronunciata il 23 febbraio 2008, era stata notificata il 6 marzo 2008, con conseguente decorso del termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c., nel mentre l'appello era stato notificato il 1 aprile 2009, cioè ben oltre il decorso di quel termine. p.3.1. Il motivo è fondato, perché, quando un difensore agisce davanti ad un ufficio del giudice di pace che non è compreso nel circondario del tribunale al cui albo professionale è iscritto e si vale di un difensore soltanto domiciliatario iscritto in quell'albo non gli è consentito di eleggere domicilio presso di lui, se quest'ultimo non si trova nel luogo sede del giudice di pace adito, in quanto l'articolo 82 citato esige che la domiciliazione sia fatta nel comune dove ha sede l'ufficio adito. Nella specie è stato documentato dalla parte ricorrente con la produzione della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, che la Telecom, rappresentata dagli Avvocati Imperiale, si era domiciliata nei termini indicati dalla parte ricorrente, cioè in Policoro precisamente presso lo studio dell'Avvocato Maria Lovito, circostanza affermata anche dalla sentenza impugnata , che la sentenza venne effettivamente notificata in cancelleria il 6 marzo 2008 e che l'appello venne proposto il 1 aprile 2009. Poiché gli Avvocati Imperiale agivano al di fuori della loro circoscrizione essendo essi del Foro di Napoli, per come indica la sentenza del Giudice di Pace essi avrebbero dovuto domiciliarsi nel comune del giudice di pace adito, cioè in Rotondella. La domiciliazione in Policoro, cioè in altro comune, determinava la conseguenza della domiciliazione ex lege presso la cancelleria di quel giudice, a nulla rilevando che l'Avvocato meramente domiciliatario cioè l'Avvocato Lovito fosse iscritto nell'albo della circoscrizione del Tribunale di Matera, circostanza che si evidenzia dato che il suo studio era in Policoro, comune, peraltro, già compreso nella giurisdizione del Giudice di Pace di Pisticci. Il Tribunale, di fronte a tali emergenze, invece che limitarsi a registrare che il domicilio eletto era in Policoro e per tale ragione negare rilievo alla notificazione della sentenza del Giudice di pace presso la sua cancelleria, avrebbe dovuto considerarla pienamente valida ed idonea a far decorrere il termine breve. Avrebbe, infatti, dovuto fare applicazione innanzitutto delle implicazioni del seguente risalente principio di diritto Nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, l'articolo 58 disp. att. cod. proc. civ., ove prevede la notificazione degli atti presso la cancelleria, nei confronti della parte che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'articolo 314 cod. proc. civ., riguarda il solo caso in cui la parte stia in giudizio personalmente, mentre, nel caso di costituzione a mezzo di procuratore, la notificazione medesima, a norma dell'articolo 82 del R.D. 22 gennaio 1934 numero 37, va effettuata, se il procuratore operi nell'ambito della propria circoscrizione, nel domicilio da esso indicato o risultante dall'albo professionale ancorché si trovi in un comune diverso da quello della sede dell'ufficio giudiziario , ovvero, quando eserciti fuori di detta circoscrizione, nel domicilio eletto nel luogo della sede dell'ufficio giudiziario, considerandosi, in difetto, elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quell'ufficio. Nella specie il procuratore della parte, nel costituirsi davanti a un pretore il cui mandamento era ricompreso in un circondario di tribunale - quello di Frosinone - diverso, pur nell'ambito dello stesso distretto di Corte d'Appello - quello di Roma -, aveva eletto domicilio non già nel comune sede della pretura - Ceccano -, ma nel comune capoluogo del relativo circondario. Conseguentemente la Suprema Corte, sulla base del suindicato principio, ha ritenuta idonea, al fine del decorso nel termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza a detto procuratore eseguita presso la cancelleria della pretura . Cass. numero 1736 del 1995 . Questo principio era stato affermato con riferimento all'analogo problema che si poneva quando un procuratore iscritto in un albo agiva al di fuori della circoscrizione di iscrizione presso un ufficio pretorile, ma è palese che esso valeva anche con riferimento all'agire davanti ad un ufficio del giudice di pace. Peraltro, va ricordato che di recente Cass. numero 7658 del 2013 ha ribadito, agli effetti dell'articolo 360-bis numero 1 c.p.c., il principio di diritto secondo cui L'articolo 82 del r.d. 22 gennaio 1934, numero 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - non è stato tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 170 cod. proc. civ., né delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, numero 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l'attività procuratoria. Principio affermato ai sensi dell'articolo 360, numero 1, cod. proc. civ. . E Cass. sez. unumero numero numero 10143 del 2012, nell'affermare il principio di diritto secondo cui L'articolo 82 del r.d. 22 gennaio 1934, numero 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte drappello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima, in motivazione ha argomentato e ribadito che l'articolo 82 contiene quindi un duplice riferimento topografico alla circoscrizione del tribunale ed alla sede dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso ed ha, di seguito ribadito che il secondo riferimento topografico coincide con la sede - e quindi con il comune dove è ubicata la sede - dell'autorità presso la quale il giudizio è in corso, soggiungendo che quindi l'avvocato che è assegnato ad una determinata circoscrizione del tribunale può esercitare innanzi a qualsiasi autorità che ha sede in quella circoscrizione senza necessità di elezione di domicilio altrove. Ma se quest'ultima ha sede in una diversa circoscrizione, l'avvocato è onerato dell'elezione di domicilio nel luogo sede del'autorità giudiziaria adita altrimenti opera ex lege l'elezione di domicilio presso la cancelleria di quella autorità giudiziaria. Le affermazioni delle Sezioni Unite non potrebbero essere più chiare nell'evidenziare come l'articolo 82 imponga la domiciliazione presso l'autorità giudiziaria adita e non presso la sede del tribunale diverso da quello di iscrizione, nell'ambito del quale l'avvocato agisce. E ciò, stante la ratio della norma, deve ritenersi anche per il caso in cui la domiciliazione sia fatta presso un collega iscritto nell'albo della circoscrizione del tribunale di appartenenza dell'autorità adita. A maggior ragione, quando un difensore operante fuori dal suo circondario di iscrizione agisca dinanzi ad un giudice di pace è tenuto a domiciliarsi presso il comune del giudice di pace adito e non può domiciliarsi altrove, sebbene nella circoscrizione del diverso tribunale in cui quel giudice è compreso. Sulla base di tali principi Cass. ord. nnumero 17764, 17908, 17909 del 2013 hanno affermato il seguente principio di diritto L'articolo 82 del r.d. numero 37 del 1934, là dove impone all'avvocato iscritto nella circoscrizione di un determinato tribunale di domiciliarsi, allorquando agisce al di fuori della sua circoscrizione di iscrizione, presso l'autorità giudiziaria adita, prevede questo obbligo anche qualora detta autorità sia rappresentata da un giudice di pace, dovendo, dunque, escludersi che egli si possa domiciliare presso il comune sede del tribunale nella cui circoscrizione agisce o presso un diverso comune in essa compresa ed essendo necessaria la domiciliazione nel comune sede del giudice di pace adito, senza che in contrario possa rilevare che la domiciliazione sia stata fatta comunque presso un avvocato iscritto nella circoscrizione in cui è compreso quel giudice. Ne segue che, ove il detto avvocato, come nella specie, si sia domiciliato in primo grado presso un comune diverso da quello del giudice di pace adito, la sentenza gli viene notificata correttamente agli effetti dell'articolo 325 c.p.c. presso la cancelleria di quel giudice. La sua applicazione al caso di specie avrebbe dovuto indurre la conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e in questa sede dovrebbe comportare l'accoglimento del motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, perché l'appello non poteva essere proposto”. p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Il ricorso è, in conseguenza, accolto. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio perché l'appello non poteva essere proposto. p.3. In ordine alle spese del giudizio di cassazione, il Collegio opina di tener ferma la statuizione sulle spese del primo giudice, mentre le spese del giudizio di appello possono compensarsi, tenuto conto che la questione oggetto del merito del processo avrebbe dovuto essere decisa, come l'aveva decisa il Tribunale, in senso sfavorevole al ricorrente si veda, ex multis, Cass. numero 17612 del 2013 . A carico dell'intimata vanno invece poste le spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. numero 55 del 2014. Nell'adunanza il difensore della parte ricorrente ha chiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. e la richiesta va accolta. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, Cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l'appello non poteva essere proposto. Conferma la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna parte intimata alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Distrae le spese cos' liquidate a favore dell'Avvocato Giuseppe Albisinni.