I percettori di indennità di disoccupazione come ASpI e mini ASpI rientrano tra i soggetti che hanno diritto all'applicazione del c.d. bonus IRPEF, ma se percepiscono dette indennità in un'unica soluzione, scatta l'esclusione. Lo ha chiarito l'INPS nella circolare numero 67 del 29 maggio 2014, nella quale l'Istituto fa il punto sull'applicazione del bonus previsto dal d.l. numero 66/2014 a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, focalizzando l'attenzione sui percettori di redditi derivati da prestazione previdenziali.
Il precedente dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che con la circolare numero 9/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il credito disposto dall'articolo 1, d.l. numero 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati un credito di euro 640 complessivi, per il solo periodo di imposta 2014, se l'imposta lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro, per redditi da 8 mila a 24 mila euro spetta anche ai lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come cassa integrazione, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione. Prestazioni escluse dal beneficio. Nella Circolare in esame l'INPS, nel riepilogare i requisiti per la concessione del credito e le istruzioni per gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta tenuti all'erogazione del bonus in via automatica agli aventi diritto , indica le prestazioni a sostegno del reddito che restano escluse dal beneficio, tra cui i pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato. Rientrano in tale categoria l’anticipazione dell’ indennità ASpI e Mini ASpI articolo 2, comma 19, l. numero 92/2012, che prevede, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI, possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa l’anticipazione dell’indennità di mobilità articolo 7, comma 5, l. numero 223/1991 l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’auto-impiego d.l. 28 maggio 1998 l’anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’auto-impiego dei beneficiari degli stessi. Tali anticipazioni non sono più funzionali al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e, quindi, perdono la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'auto-imprenditorialità. fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_14INPSCirc67_s