Beni da confiscare: giudice e pm si dividono i compiti

Nei reati tributari i beni da confiscare possono essere individuati dal pm, mentre il giudice con la sentenza di condanna può limitarsi a stabilire il valore della sanzione accessoria. Inoltre, anche se durante il procedimento è stato eseguito un sequestro, il giudice ha sempre la facoltà e non l’obbligo di individuare i beni.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 20776 del 22 maggio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Ancona dichiarava un uomo responsabile dei reati di cui all’articolo 2, d.lgs. numero 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti . Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ricorre in Cassazione, sul rilievo che è stata illegittimamente pretermessa l’applicazione della confisca dei beni costituenti il profitto del reato. La confisca è obbligatoria. Il ricorso è fondato la Corte di Cassazione sottolinea l’obbligatorietà della confisca e afferma che il giudice può anche solo limitarsi a disporla, anche senza indicare i beni specifici che ne costituiranno l’oggetto e indicando semplicemente l’importo complessivo da sequestrare. L’individuazione dei beni spetta al pm. Sarà il pm, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, a individuare specificamente i beni da portare via e a verificare la corrispondenza del valore con l’importo da sequestrare. Ne consegue che l’indicazione dei beni da confiscare da parte del giudice – confisca esercitabile solo in presenza di un previo sequestro - è una facoltà e non un obbligo la quale, se non esercitata, fa sì che l’interessato possa rivolgersi al giudice dell’esecuzione se ritiene di essere stato leso dal pm. La sentenza impugnata è, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Ancona.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 marzo – 22 maggio 2014, numero 20776 Presidente Fiale – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, con sentenza resa in data 9 maggio 2013, ha dichiarato H.J. responsabile dei reati di cui all'articolo 2 d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74 ascrittigli capi a , b e c e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato, unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni uno mesi due di reclusione. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza ricorre per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona affidando il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale articolo 2 d.lgs. 10 marzo 2000 nr. 74 articolo 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007 numero 244 articolo 322 ter cod. penumero sul rilievo che, nel caso di specie, è stata illegittimamente pretermessa l'applicazione della prescritta confisca eventualmente nella forma per equivalente dei beni costituenti il profitto del reato per i quali l'imputato ha riportato condanna. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Con la legge finanziaria del 2008 articolo 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, numero 244 è stata estesa l'applicazione dell'articolo 322 ter cod. penumero anche ai reati tributari, ed in specie a quelli previsti agli articolo 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74. Tale disposizione prevede - nel caso di condanna o di sentenza di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 cod. proc. penumero - la confisca obbligatoria si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322 ter del codice penale dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell'attività illecita, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. Si tratta dunque di un'ipotesi di confisca obbligatoria con la conseguenza che la sua applicazione, in forma diretta o per equivalente, non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato tributario. 3. Pur in presenza di contrari orientamenti Sez. 3, 28/03/2013, numero 31742, P.G. in proc. Senzacqua, Rv. 256734 , deve essere ribadito l'indirizzo secondo il quale il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero Sez. 3, 12/07/2012, numero 10567, 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918 , tanto sul fondamentale rilievo che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri Sez. 3, 04/02/2013, numero 17066, Volpe, Rv. 255113 . Deve pertanto ritenersi che, potendo anche mancare la individuazione dei beni da assoggettare a confisca in assenza di un previo sequestro, non può essere inibito al giudice della cognizione di disporla senza necessità di previamente individuare i beni sui quali il provvedimento ablativo deve incidere. Deve solo essere precisato come il giudice della cognizione, pur non essendo necessariamente tenuto ad individuare i beni da confiscare, possa comunque esercitare una tale facoltà, se ed in quanto i beni siano stati previamente individuati, e come, qualora di tale facoltà non si sia avvalso, la parte possa ricorrere al giudice dell'esecuzione nel caso dovesse ritenersi pregiudicato quanto ai criteri di scelta adottati dal pubblico ministero, criteri che dovranno essere esercitati nei limiti del valore, indicato dal giudice, dei beni confiscabili, dovendo detto valore essere adeguato e proporzionale all'importo predeterminato e dovendo la stima costituire oggetto di ponderata valutazione. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona limitatamente all'omessa applicazione della confisca. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona per l'omessa applicazione della confisca.