Niente condono per il deposito in lamiera e legno in zona vincolata

Anche un piccolo manufatto di soli 19 mq, peraltro addossato al muro perimetrale, infatti, può essere antiestetico.

E, quindi, la decisione del comune di condonare l'edificio deve essere adeguatamente motivata, pena l'illegittimità dell'atto. Il caso. La questione presa in esame dalla Sezione riguarda il provvedimento impugnato con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico BAPPSAD di Salerno e Avellino ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciatale dal Comune di Praiano, in data 5 marzo 2001 e respinto dal Giudice di primo grado. La sentenza impugnata aveva rigettato il ricorso perché il suddetto provvedimento statale, dopo aver puntualmente descritto l’opera in questione «manufatto di circa 19 mq a pianta trapezoidale, copertura a falda in lamiera, con le pareti in pietrame e pannelli di legno addossato ai muri perimetrali del lotto di pertinenza del fabbricato principale prospiciente la via pubblica» , evidenziava, da un lato, la compromissione che esso arreca a causa della sua «consistenza plano-altimetrica e del tipo di materiali utilizzati» all’aspetto paesistico-ambientale del luogo, caratterizzato dal «pendio collinare coperto da una rigogliosa vegetazione propria della macchia mediterranea», dall’altro lato, la carenza giustificativa dell’autorizzazione comunale, così da giustificare l’annullamento di quest’ultima. L’autorizzazione comunale che aveva accolto l'istanza di condono giustificava la compatibilità paesaggistica dell’opera sulla base delle sue modeste dimensioni e della sua realizzazione nell’angolo di un muro di contenimento già esistente. Ma ad avviso del TAR, tale motivazione non era da considerarsi sufficiente a dare conto delle ragioni di compatibilità paesaggistica né le dimensioni dell’opera, né la sua collocazione a ridosso di un muro di contenimento preesistente, erano infatti idonee ad illustrare compiutamente le modalità del suo inserimento nel paesaggio circostante ed il rapporto in cui si pone con il relativo contesto ambientale. In sostanza, anche un manufatto di limitate dimensioni, alla luce delle specifiche e particolarmente rilevanti proprietà paesaggistiche del sito, può comportare un pregiudizio inconciliabile con le esigenze di protezione che hanno presupposto il decreto impositivo del vincolo di tutela ambientale. Niente condono anche se si tratta di un piccolo manufatto. Il Collegio, a tale proposito, ha osservato che il Comune nell'assentire il manufatto non aveva fatto nessun cenno alle modalità costruttive della costruzione. E questo fatto era diventato rilevante perchè la natura dei materiali adoperati copertura a falda in lamiera e pannelli in legno alterano irrimediabilmente il paesaggio sottoposto a tutela. In altri termini, il fatto che l'immobile sia ubicato in una zona periferica contrassegnata da numerose costruzioni di recente realizzazione, che nell’insieme vanno a costituire un consistente nucleo abitativo sparso nel quale il rilievo del locale deposito in questione è pressoché insussistente. Peraltro, il giudizio espresso dall’amministrazione statale non costituisce una valutazione di merito che si sarebbe sovrapposta a quella del Comune, ma esercizio del potere di riesame sotto il profilo della illegittimità, per carenza di motivazione, del provvedimento comunale annullato.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19 marzo - 20 giugno 2013, numero 3354 Presidente Maruotti – Estensore Pannone Fatto e diritto 1. La ricorrente deduce di aver presentato al Comune di Praiano una istanza per ottenere la sanatoria di un manufatto abusivamente realizzato alla via Costantinopoli del medesimo Comune. Ella ha impugnato innanzi il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, il provvedimento del 14 febbraio 2002 con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico BAPPSAD di Salerno e Avellino ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciatale dal Comune di Praiano in data 5 marzo 2001. 2. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso perché l’impugnato provvedimento statale, dopo aver puntualmente descritto l’opera in questione “manufatto di circa 19 mq a pianta trapezoidale, copertura a falda in lamiera, con le pareti in pietrame e pannelli di legno addossato ai muri perimetrali del lotto di pertinenza del fabbricato principale prospiciente la via pubblica” , evidenzia, da un lato, la compromissione che esso arreca a causa della sua “consistenza plano-altimetrica e del tipo di materiali utilizzati” all’aspetto paesistico-ambientale del luogo, caratterizzato dal “pendio collinare coperto da una rigogliosa vegetazione propria della macchia mediterranea”, dall’altro lato, la carenza giustificativa dell’autorizzazione comunale, così da giustificare l’annullamento di quest’ultima. L’autorizzazione comunale giustificava la compatibilità paesaggistica dell’opera in discorso sulla base delle sue modeste dimensioni e della sua realizzazione nell’angolo di un muro di contenimento già esistente. Ad avviso del TAR, siffatta motivazione non è tuttavia sufficiente a dare conto delle predicate ragioni di compatibilità paesaggistica né le dimensioni dell’opera, né la sua collocazione a ridosso di un muro di contenimento preesistente, sono infatti idonee ad illustrare compiutamente le modalità del suo inserimento nel paesaggio circostante ed il rapporto in cui si pone con il relativo contesto ambientale, non potendo escludersi che anche un manufatto così connotato, alla luce delle specifiche e particolarmente rilevanti proprietà paesaggistiche del sito, possa comportarne un pregiudizio inconciliabile con le esigenze di protezione sottese al decreto impositivo del vincolo di tutela ambientale. 3. La ricorrente propone appello, evidenziando che l’immobile su cui si controverte è ubicato in una zona periferica contrassegnata da numerose costruzioni di recente realizzazione, che nell’insieme vanno a costituire un consistente nucleo abitativo sparso nel quale il rilievo del locale deposito in questione è pressoché insussistente. La ricorrente ribadisce inoltre che il provvedimento ministeriale avrebbe esorbitato in valutazioni di merito ad esso precluse. 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il dato rilevante che le censure dedotte non sono idonee a scalfire è rappresentato dalla natura dei materiali adoperati copertura a falda in lamiera e pannelli in legno che alterano irrimediabilmente il paesaggio sottoposto a tutela. Il giudizio espresso dall’amministrazione statale non costituisce una valutazione di merito che si sarebbe sovrapposta a quella del Comune, ma esercizio del potere di riesame sotto il profilo della illegittimità, per carenza di motivazione, del provvedimento comunale annullato, che nessun cenno ha fatto alle modalità costruttive del manufatto. 5. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull’appello numero 2317 del 2007, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente sig.ra Aiello Vincenza al pagamento in favore del Ministero per i beni e le attività culturali ed ambientali, in persona del Ministro pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 500,00 euro cinquecento/00 . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.