Nati e cresciuti in Italia, e ora destinati a tornare in patria: da valutare però i danni per lo sradicamento dal contesto sociale e scolastico

Rimesso in discussione il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, adottato dal Tribunale per i minorenni e confermato dalla Corte d’Appello. Da colmare, difatti, una lacuna decisiva quella relativa alla valutazione degli effetti negativi sull’equilibrio psico-fisico dei minori, nati e cresciuti in Italia e per questo capaci di creare adeguate radici nei contesti sociale ed educativo.

Da salvaguardare non solo l’unità familiare ma anche l’equilibrio psico-fisico dei minori, valutando attentamente soprattutto le radici, seppur ancora in embrione, messe in Italia, anche grazie alla scuola. Per questo motivo, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale va messo seriamente in discussione Cassazione, sentenza n. 15676, Prima sezione Civile, depositata oggi . Ritorno a casa. Eppure, in prima battuta, la visione proposta è assolutamente negativa nei confronti della famiglia di immigrati presente in Italia difatti, viene confermata la legittimità del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ‘siglato’ dal Tribunale per i minorenni. Come si spiega questa scelta? Con un ragionamento logico, almeno per i giudici nessun particolare pregiudizio psico-fisico è stato delineato per i due minori , se non un generico disagio, determinato dal fatto di doverli trasferire in altro Stato, con la conseguente interruzione di quel processo educativo già iniziato in Italia . Eppoi, aggiungono i giudici, seguendo sempre lo stesso filo logico, la tenera età dei minori rende meno traumatico il trasferimento nel Paese di origine dei genitori . Radici . A contestare questa decisione sono, ovviamente, i due genitori, i quali, con ricorso ad hoc in Cassazione, sottolineano il fatto che i loro figli siano nati in Italia e inseriti nel contesto sociale e scolastico . Da ciò è plausibile dedurre, sempre secondo i due genitori, conseguenze negative a causa dell’allontanamento improvviso dei minori dal contesto ambientale in cui sono vissuti ed hanno radicato significative relazioni sociali . Evidentemente il nodo gordiano è il richiamo all’ipotesi di un pregiudizio allo sviluppo psico-fisico dei due minori – adolescenti già perfettamente inseriti nel contesto sociale e scolastico – quale effetto dell’allontanamento improvviso dall’ambiente in cui erano vissuti sin dalla nascita . Ebbene, questa ottica viene condivisa dai giudici della Cassazione, i quali ritengono fondata l’ipotesi di un danno ai due minori in caso di allontanamento forzato, e sottolineano come sia mancato un adeguato approfondimento, in secondo grado, su tale delicatissimo tema. Per questo motivo, è necessario valutare – compito, questo, nuovamente affidato alla Corte d’Appello – non solo i danni concreti ma anche quelli potenziali, ossia gli effetti verificati e verificabili che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico , possono derivare, derivano o deriveranno al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 gennaio - 21 giugno 2013, n. 15676 Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Napoli, con decreto depositato il 13 marzo 2009, rigettò il reclamo proposto da A.S. e A.A., genitori dei minori A. e M., avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli di conferma del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il giudice di secondo grado, premesso che i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore straniero presente nel territorio italiano, che, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, consentono il rilascio dell’autorizzazione alla permanenza in Italia per un determinato periodo del suo familiare, anche se attinto da provvedimento di espulsione, devono essere correlati esclusivamente alla sussistenza di condizioni di emergenza, o di circostanze contingenti ed eccezionali che pongano in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, osservò che nel caso in esame nessun particolare pregiudizio psicofisico dei minori era stato dedotto se non un generico disagio determinato dal fatto di doverli trasferire in altro Stato, con la conseguente interruzione di quel processo educativo già iniziato in Italia. Aggiunse la Corte di merito che la tenera età dei minori dodici e dieci anni rendeva meno traumatico il loro trasferimento nel Paese di origine dei genitori. 2. Per la cassazione di tale decreto ricorrono A.S. e A.A. sulla base di due motivi. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché insufficiente motivazione. Si osserva che, secondo autorevole giurisprudenza, ai sensi della invocata disposizione, in caso di richiesta di autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato del cittadino straniero genitore di minori nati in Italia e perfettamente inseriti nel contesto sociale e scolastico, i gravi motivi che consentono di derogare alla disciplina della immigrazione vanno ravvisati nelle conseguenze dell’allontanamento improvviso dei minori dal contesto ambientale in cui sono vissuti ed hanno radicato significative relazioni sociali, e cioè in una situazione anche non in atto ma solo in potenza, con forti probabilità di verificazione. Nella specie sarebbe mancata la valutazione dell’eventuale grave pregiudizio derivante ai minori di cui si tratta dall’allontanamento del genitore convivente o dal loro stesso allontanamento dall’ambiente in cui erano fin a quel momento vissuti. Pregiudizio in effetti sussistente, come attestato dalla istruttoria compiuta. 2. La seconda censura ha ad oggetto la violazione ed errata applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori quale effetto dell’allontanamento improvviso dal contesto in cui erano vissuti sin dalla nascita. Illogica, immotivata e priva di fondamento giuridico sarebbe l’affermazione secondo la quale la tenera età dei minori avrebbe reso meno traumatico il loro trasferimento nel Paese di origine dei genitori, essendo i fratelli in realtà adolescenti già perfettamente inseriti nel contesto sociale e scolastico. 3. I motivi, che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, meritano accoglimento nei termini che seguono. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21799 del 2010, hanno affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, sempre che si tratti di situazioni che si concretino in eventi traumatici che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare. 3.2. Nella specie è completamente mancata una indagine volta all’apprezzamento di un siffatto danno, anche sotto il profilo della potenzialità della verificazione dello stesso il decreto impugnato è pervenuto alla conferma del provvedimento del Tribunale principalmente invocando il principio restrittivo per cui l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero situazioni che invece andavano differenziate può essere rilasciata solo in condizioni di emergenza ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali per quest’ultimo. 4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata ad altro giudice che viene individuato nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio il quale la riesaminerà attenendosi al principio di diritto richiamato sub 3.1. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 Codice in materia di protezione dei dati personali .