Sì all’astreinte, calcolata secondo i parametri CEDU per l’avvocato antistatario che agisce in ottemperanza del giudizio ex Legge Pinto

Curiosa sentenza che contrasta con l’orientamento giurisprudenziale costante e maggioritario il ricorrente, antistatario, ha azionato il giudizio di ottemperanza per la refusione delle spese legali per l’assistenza prestata al cliente per ottenere l’equo indennizzo da irragionevole durata del processo conclusosi presso la S.C. ed ha ottenuto sia la c.d. penalità di mora che gli oneri accessori CPA, forfait 12,5% GDP SA 3629/12, Tribb. VR 391/12 e SI del 27/9/12 , generalmente non attribuiti.

Il Tar Lazio - sez. I - n. 5749 del 7 giugno 2013 torna ad affrontare il giudizio di ottemperanza ex art. 112, D.lgs. n. 104/2010 cpa dei decreti, emessi dalle competenti corti civili, con cui sono stati refusi i danni ex L. n. 89/01 Legge Pinto . Peculiare che l’attore sia lo stesso legale antistatario e l’attribuzione delle suddette somme accessorie, negate, invece, dalla giurisprudenza e/o dalla legge D.M. 140/12 . Il caso. Questi giudizi, di solito, sono azionati dalle parti che hanno ottenuto questo benefit e, semmai, il G.I. decreta la distrazione delle spese di lite a favore del legale che le ha anticipate ex art. 93 c.p.c Nella fattispecie, invece, è quest’ultimo ad agire per l’ottemperanza della Cass. 6173/12. Chiedeva il riconoscimento di un ulteriore danno da ritardo penalità di mora e dei suddetti oneri, esclusi, però, dalle nuove tariffe forensi che si applicano anche ai processi amministrativi. In contrasto con l’orientamento maggioritario, anche dello stesso Tar, sono state accolte tutte le sue richieste. L’ottemperanza del decreto di condanna. Regolato dall’art. 112 cpa, come evidenziato dalla giurisprudenza civilistica e pubblica costante CDS nn. 2879 e 3203/11, Cass. nn. 2137, 4760 e 12330/10 , è esperibile per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario , una volta che è inutilmente spirato il termine dilatorio di cui all’art. 14 DL 669/96 e successive modifiche e/o per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione Tar Lazio, sez. I, 8999-9003/12, Trento 355/12 e Torino, sez. I, 1277/12 . È indubbio che la nostra sia una sentenza definitiva sul giudizio ex L. n. 89/01, costituendo, quindi giudicato nella controversia de qua . Si ricordi che la L. n. 134/12 ha ribadito il vincolo di bilancio delle PA dovranno attuare le necessarie variazioni di bilancio al fine di acquisire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al pagamento degli indennizzi . La sentenza è immediatamente esecutiva. Linee guida UE per la liquidazione dell’equo indennizzo e della astreinte. La CEDU ha elaborato linee guida per contrastare l’inerzia degli stati membri nell’indennizzare il cittadino per i danni da irragionevole durata del processo, precisando che l’esecuzione della condanna fa parte del termine complessivo dello stesso e che non possono decorrere più di sei mesi tra la sua notifica, munita di formula esecutiva ed il suo saldo a pena di decadenza CEDU, Grande Camera, 29/03/06, Cocchiarella .1000 al mese e Sez. II, 21/12/10 Gaglione forfait di .200, indipendentemente dalla durata del ritardo . Il G.A, per calcolare detta mora può usare questi parametri o, in via equitativa, come nel nostro caso, indicizzarla al tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali interesse semplice . Tali somme dovranno essere corrisposte dalla PA dallo spirare del primo termine al dì del saldo. Contrasto giurisprudenziale sulla liquidazione della penalità di mora. La nomina del commissario ad acta, ausiliare del G.A. sui suoi poteri e funzioni v. Tar Lecce 367/11 , secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche dello stesso Tar 8999, Tar TN e TO cit. , esclude la sua liquidazione, perché comporterebbe una serie di ritardi e di spese, dovuti alla sua inerzia, che graverebbero sulla PA e sulla comunità. La fattispecie richiama, invece, un’altra esegesi Tar Lazio 8746/12 e CDS nn. 2725/11 e 2744/12 in cui la sua nomina non preclude questo indennizzo. Il giudice può essere condannato a pagare personalmente questi ritardi? Per completezza d’informazione si citi la recentissima sentenza della Corte dei Conti Puglia 251/13 con cui è stato condannato un GOA a rifondere di tasca propria , a titolo di danno erariale, una somma pari a quella pagata ex L. 89/10 per il periodo eccedente la durata media di 3 anni del processo di 1 grado al Ministero di Giustizia per l’equo indennizzo saldato al ricorrente per gli inaccettabili ritardi ed errori e per i lunghi periodi d’inattività processuale a lui esclusivamente ascrivibili. È la prima sentenza in assoluto a stabilire questo rivoluzionario principio di diritto.

TAR Lazio, sez. I, sentenza 22 maggio - 7 giugno 2013, n. 5749 Presidente Gabbricci - Estensore Perna Fatto 1. Con il ricorso in epigrafe - notificato il 21 gennaio e depositato il 23 gennaio 2013 - proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’odierno esponente rappresenta quanto segue. Con sentenza della Corte di Cassazione n. 6173/2012 dell’8.2.2012, depositata in cancelleria il 19.4.2012, pronunciata all’esito del ricorso RG.N. n. 7750/2011 proposto avverso l’odierna intimata dinanzi la Corte Suprema per il riconoscimento di equo indennizzo per eccessiva durata del processo - in accoglimento della domanda spiegata dal sig. Giunio Massa, è stato ingiunto al Ministero della Giustizia di corrispondere al ricorrente la somma, aumentata degli interessi legali dalla data della domanda 29.1.2010 , relativa alle spese di entrambi i gradi di giudizio, queste ultime così complessivamente quantificate - quanto al giudizio di merito 1.140,00 - quanto al giudizio di legittimità previa compensazione della metà, nell’importo - ridotto per effetto della compensazione - pari a 482,00, per entrambi i gradi oltre IVA e Cassa Forense, con distrazione in favore dell’avv. Giunio Massa. 2. La suddetta sentenza n. 6173/2012 dell’8.2.2012 è stata munita di formula esecutiva il 30.5.2012 e notificata in forma esecutiva al Ministero della Giustizia in data 14-20/6/2012. A fronte della notificazione il Ministero intimato ometteva di provvedere all'adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra. 3. Il ricorrente chiede pertanto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, l'adito giudice amministrativo - ordini al Ministero della giustizia di ottemperare alla sentenza n. 6173/2012, emessa dalla Corte di Cassazione a proprio beneficio, corrispondendogli tutte le somme dovute in esecuzione della predetta sentenza, a titolo di interessi, capitale e spese anche successive, nella qualità di procuratore antistatario, nella misura e nei termini sopra precisati - disponga, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta - condanni altresì ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e del c.p.a. il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno da ritardo, in conformità alla giurisprudenza CEDU, nella misura ritenuta di giustizia - condanni l'amministrazione al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre che alla rifusione del 12,5% per spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c 4. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per contrastare la pretesa del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. Diritto 1. Va ritenuta la fondatezza della pretesa principale fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, atteso che il provvedimento giudiziale suindicato, reso all’esito dell’ultimo grado del giudizio promosso dalla ricorrente ex lege n. 89/01 per il riconoscimento di equo indennizzo, è per sua natura definitivo e non soggetto ad ulteriore impugnazione e, costituendo giudicato nella controversia de qua, può formare oggetto di ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 del D.lgs n. 104/2010 e che lo stesso titolo giudiziale non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione, di tal che l'adito giudice amministrativo non può esimersi dal disporre l'accoglimento del mezzo di tutela all'esame. 2. Dispone, per l’effetto, la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6173/2012 dell’8.2.2012, nei sensi precisati in motivazione e, per l'effetto, provveda alla corresponsione in favore del ricorrente, in qualità di procuratore antistatario nel procedimento R.G.N. n. 7750/2011 - delle spese di lite nel suddetto procedimento, pari a 1.140,00 quanto al giudizio di merito, a 482,50 quanto al giudizio di legittimità - degli interessi legali sulle somme suddett,e dalla data della domanda 29.1.2010 fino alla data di emissione della sentenza, oltre IVA e Cassa Forense. 3. Accoglie la domanda accessoria di applicazione della sanzione della cd. penalità di mora, ritenuti sussistenti, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e , del c.p.a., tutti i presupposti ivi richiesti, quali la richiesta di parte formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative. Conformemente al recente orientamento assunto dalla Sezione Tar Lazio, Sez. I, 24 ottobre 2012 n. 8746 , per la quantificazione della sanzione in oggetto può essere preso a fondamento il parametro dalla CEDU individuato con riferimento alla commisurazione degli interessi moratori dovuti dall’Amministrazione per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate riferita ad un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali . Tale misura e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta dovrà essere corrisposta dall’Amministrazione dal compimento del sesto mese decorrente dalla notifica del titolo esecutivo e fino all’effettivo soddisfacimento del credito. 4. Inoltre, la Sezione dispone che l’intimato Ministero provveda alla rifusione del 12,5% per spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, disponendo la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c 5. Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 sessanta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti sono posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato , entro il successivo termine di giorni 60 sessanta . 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, così dispone 1. ordina al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di - dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6173/2012 dell’8.2.2012, depositata in cancelleria il 19.4.2012, provvedendo alla corresponsione degli importi indicati in motivazione, nella misura e nei termini sopra precisati - corrispondere al ricorrente, ex art. 114, comma 4, lettera e , del codice del processo amministrativo, gli importi dovuti per il ritardo nell’esecuzione della sentenza nei termini e con le modalità di cui in motivazione - corrispondere al ricorrente l’importo delle spese legali successive, come in motivazione, e la rifusione del 12,5% per spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. 2. ove l'Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 sessanta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provvederà, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell'ulteriore termine di giorni 60 sessanta 3. condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi 1.500,00 euro millecinquecento/00 , in favore della ricorrente con distrazione in favore del procuratore antistatario Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.